Commission Directive 2008/47/EC of 8 April 2008 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Council Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 April 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008L0047
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/47/oj
Published date09 April 2008
Date08 April 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 96, 09 April 2008
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9.4.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96/15

DIRETTIVA 2008/47/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2008

che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (1), in particolare l'articolo 5 e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il progresso tecnico e l'innovazione hanno reso possibile la commercializzazione di un numero crescente di generatori aerosol con una complessa concezione tecnica e caratteristiche che differiscono da quelle tradizionali. Tuttavia, le disposizioni della direttiva 75/324/CEE non sono sufficienti a garantire un elevato livello di sicurezza dei generatori aerosol non convenzionali. I modelli o disegni dei nuovi aerosol possono presentare pericoli non contemplati dalle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva, applicabili unicamente ai modelli di generatori aerosol di tipo tradizionale. Il fabbricante deve pertanto effettuare un'analisi dei rischi tenendo adeguatamente conto di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza.
(2) Ove occorra, tale analisi deve valutare il rischio derivante dall'inalazione del contenuto erogato dal generatore aerosol in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della dimensione e della distribuzione granulometrica delle particelle, nonché delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto, in quanto l'inalazione di particelle del getto nebulizzato dall'aerosol può avere effetti pregiudizievoli per la salute dell'utilizzatore in simili condizioni di uso, anche quando il generatore aerosol è classificato ed etichettato correttamente conformemente alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (2).
(3) Uno Stato membro si è avvalso della facoltà di applicare la clausola di salvaguardia conformemente all'articolo 10 della direttiva 75/324/CEE. L'adozione della misura di salvaguardia è giustificata alla luce del rischio di infiammabilità presentato, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, dalle sostanze contenute nel generatore aerosol.
(4) L'attuale definizione di «componenti infiammabili» non è sufficiente a garantire in tutti i casi un livello elevato di sicurezza. In particolare, benché alcuni componenti dispersi dai generatori aerosol non siano definiti «infiammabili» secondo i criteri elencati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (3), essi possono risultare tali in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili del generatore aerosol. Inoltre, gli attuali criteri di infiammabilità riguardano unicamente le sostanze e i preparati chimici e non tengono debitamente conto di particolari condizioni físiche del contenuto nebulizzato o di condizioni di uso speciali del generatore aerosol.
(5) Al fine di raggiungere un livello ottimale di sicurezza e a fronte delle particolarità specifiche dei generatori aerosol, i nuovi criteri di classificazione di questi ultimi in base alla loro infiammabilità devono contemplare anche i rischi correlati con la dispersione dei loro prodotti e le condizioni specifiche del loro utilizzo, non limitarsi ai rischi legati alle proprietà físiche e chimiche del loro contenuto.
(6) Le disposizioni vigenti della direttiva 75/324/CEE impongono che ogni generatore aerosol confezionato venga immerso in un bagno di acqua calda per testarne la tenuta e la resistenza alla rottura. Tuttavia, i generatori aerosol sensibili al calore non sono in grado di resistere a tale prova. Il progresso tecnologico ha consentito di disporre di metodi di prova alternativi, che garantiscono lo stesso livello di sicurezza, per valutare in via definitiva la resistenza alla rottura e la tenuta dei generatori aerosol.
(7) Le disposizioni vigenti della direttiva 75/324/CEE contemplano la possibilità di applicare un sistema che consente di ottenere un risultato equivalente a quello del metodo del bagno d'acqua, previo accordo del comitato di cui all'articolo 6. Tuttavia, tale procedimento sembra essere estremamente complesso da applicare nella pratica, per cui non è mai stato utilizzato. Pertanto, per consentire agli operatori economici di fruire dei vantaggi del progresso tecnologico senza compromettere il livello attuale di sicurezza, garantendo la necessaria competenza tecnica, è necessario che i metodi di prova alternativi siano approvati non dal comitato di cui all'articolo 6 della direttiva, bensì dalle autorità competenti designate dagli Stati membri in conformità alla direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (4).
(8) Sono state espresse preoccupazioni riguardo alla sicurezza a seguito della rottura e della perdita di tenuta di generatori aerosol metallici sottoposti a temperature elevate, ad esempio in autoveicoli, nell'esposizione diretta ai raggi solari. È pertanto necessario adottare la stessa soglia massima di riempimento per tutti i tipi di generatori aerosol.
(9) Nella maggior parte dei propellenti ecologici e non infiammabili si tratta di gas compressi. Tuttavia, i generatori aerosol che utilizzano propellenti di gas compresso sono caratterizzati da una perdita di pressione al termine della loro durata di vita che ne riduce l'efficacia di espulsione del contenuto. Pertanto, va incoraggiato l'uso di gas compressi come propellenti, elevando la pressione interna massima dei generatori aerosol ad un livello che sia sicuro per il consumatore.
(10) È pertanto opportuno modificare la direttiva 75/324/CEE di conseguenza.
(11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sui generatori aerosol,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/324/CEE è modificata come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 ottobre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 aprile 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); nella rettifica (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

(3) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850, nella rettifica GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281).

(4) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/89/CE della Commissione (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 4).


ALLEGATO

La direttiva 75/324/CEE è modificata come segue.

1) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Se un generatore aerosol contiene componenti infiammabili secondo la definizione di cui al punto 1.8. dell'allegato, ma non è considerato “infiammabile” né “estremamente infiammabile” secondo i criteri esposti al punto 1.9 dell'allegato, la quantità di materiale infiammabile contenuto nel generatore aerosol deve essere chiaramente indicata sull'etichetta mediante la seguente dicitura, in caratteri leggibili e indelebili: “X % del totale dei componenti in termini di massa è infiammabile”.»
2) L'articolo 9 bis è abrogato.
3) L'allegato è così modificato:
a) il punto 1.8. è sostituito dal testo seguente: «1.8. Componenti infiammabili Il contenuto di un aerosol è considerato infiammabile se contiene componenti classificati come infiammabili:
a) per “liquido infiammabile” si intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 93 °C;
b) per “solido infiammabile” si intende una sostanza o una miscela solida facilmente combustibile o che può causare o contribuire a causare un incendio per
...

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