98/256/EC: Council Decision of 16 March 1998 concerning emergency measures to protect against bovine spongiform encephalopathy, amending Decision 94/474/EC and repealing Decision 96/239/EC

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date01 May 2006
Published date15 April 1998
Celex Number31998D0256
Date16 March 1998
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1998/256/oj
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 113, 15 April 1998
EUR-Lex - 31998D0256 - IT 31998D0256

98/256/CE: Decisione del Consiglio del 16 marzo 1998 che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 15/04/1998 pag. 0032 - 0043


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1998 che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE (98/256/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che nuovi dati pubblicati nel Regno Unito hanno dato un ulteriore avallo all'ipotesi che esista un nesso tra l'esposizione all'agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob nell'uomo; che il 16 settembre 1997 il comitato consultivo britannico per le encefalopatie spongiformi (SEAC) è giunto alla conclusione che recenti ricerche hanno fornito nuove e convincenti prove che l'agente della BSE è identico a quello della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob nell'uomo; che il 18 settembre 1997 il comitato consultivo per le sostanze patogene pericolose (ACDP) ha affermato che l'agente della BSE dovrebbe essere classificato tra gli agenti patogeni per l'uomo;

(2) considerando che, date le circostanze e quale misura d'emergenza, occorre provvisoriamente vietare la spedizione dal Regno Unito verso altri Stati membri di tutti i bovini e di tutti i prodotti consistenti integralmente o parzialmente di materiali ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito o contenenti detti materiali e tali da poter entrare nella catena alimentare umana o animale oppure destinati ad essere utilizzati in prodotti cosmetici, farmaceutici o medici; che, per evitare distorsioni commerciali, il medesimo divieto va applicato anche alle esportazioni verso i paesi terzi;

(3) considerando che, al fine di tutelare la salute dell'uomo e degli animali nella Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 94/474/CE, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE (3), la decisione 92/290/CEE, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito (4), la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (5), e la decisione 96/449/CE, del 18 luglio 1996, relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (6);

(4) considerando che il Regno Unito ha adottato misure a seguito della pubblicazione di informazioni circa alcuni casi della malattia di Creutzfeldt-Jacob sul suo territorio;

(5) considerando che il Regno Unito ha vietato l'uso di farine di carne e di ossa di mammiferi per l'alimentazione degli animali d'azienda, indipendentemente dall'origine di tali farine; che occorre precisare che non possono essere spediti dal Regno Unito le farine di carne e di ossa di mammiferi, nonché i mangimi per animali d'azienda e i fertilizzanti contenenti dette farine, che per loro natura potrebbero entrare nella catena alimentare animale;

(6) considerando che si ritiene sia basso il rischio che encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) possano entrare nella catena alimentare umana o animale a seguito del consumo di proteine ottenute da carnivori domestici; che tale rischio può essere ulteriormente ridotto prescrivendo che i carnivori domestici non siano alimentati con farine di carne e di ossa di mammiferi originarie del Regno Unito; che è pertanto opportuno che gli alimenti per carnivori domestici prodotti nel Regno Unito ma non contenenti farine di carne e di ossa di mammiferi originarie di tale paese possano essere spediti dal territorio di quest'ultimo verso altri Stati membri o paesi terzi;

(7) considerando che il Regno Unito ha adottato misure per la distruzione di determinati tessuti bovini;

(8) considerando che la decisione 96/239/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, relativa a misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (7), prima di essere modificata dalla decisione 96/362/CE (8), aveva vietato la spedizione dal Regno Unito verso altri Stati membri e paesi terzi, in particolare, di sperma bovino e di alcuni altri prodotti ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito e che possono entrare nella catena alimentare animale o umana, nonché di materiali destinati ad essere utilizzati in prodotti medici, farmaceutici o cosmetici;

(9) considerando che il comitato scientifico veterinario è stato consultato il 18 aprile 1996 e il 26 aprile 1996; che in base al parere espresso da tale comitato, lo sperma bovino non presenta pericoli per la salute degli animali con riguardo alla BSE;

(10) considerando che il comitato scientifico di cosmetologia è consultato l'11 aprile 1996 sulla sicurezza di alcuni prodotti di origine bovina; che il comitato di collegamento delle associazioni europee dell'industria della profumeria e della cosmesi (Colipa) ha raccomandato ai propri membri di non utilizzare materiali di base ottenuti da bovini del Regno Unito; che tale comitato ha dichiarato che i propri membri seguono tale raccomandazione; che la ventesima direttiva 97/1/CE della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (9), ha temporaneamente vietato di immettere sul mercato prodotti cosmetici contenenti taluni tessuti e fluidi;

(11) considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato il 15 aprile 1996 sulla sicurezza di alcuni prodotti di origine bovina;

(12) considerando che il comitato per le specialità farmaceutiche è stato consultato il 16 aprile 1996; che sono già state adottate misure relative alle fonti del materiale e al suo trattamento nel settore farmaceutico; che tutte le specialità farmaceutiche sono sottoposte, prima dell'immissione sul mercato, ad un procedimento di approvazione nel cui ambito viene valutato il trattamento di tutte le materie prime; che, su richiesta dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, tutti i titolari di un'autorizzazione comunitaria di immissione sul mercato, o i richiedenti che hanno ottenuto il parere favorevole del comitato per le specialità medicinali o del comitato per i medicinali veterinari, hanno confermato che i prodotti in questione non contengono tessuti bovini originari del Regno Unito;

(13) considerando che successivamente sono state rese disponibili informazioni supplementari per consentire una valutazione più completa dei rischi; che su tale base, il 26 aprile 1996 il comitato scientifico veterinario ha concluso che la scelta di fonti adeguate dei materiali di origine bovina utilizzati e l'applicazione di norme minime di lavorazione che siano risultate efficaci per inattivare l'agente della BSE offrono assieme buone garanzie sulla sicurezza di questi materiali a fini alimentari o cosmetici; che, di conseguenza, il comitato scientifico veterinario ha raccomandato parametri di sicurezza per l'elaborazione di questi materiali, che sono pertanto considerati sicuri;

(14) considerando che la Commissione ha conseguentemente ritenuto che alcuni prodotti, quali la gelatina e il sego, fossero sicuri;

(15) considerando che il Regno Unito ha introdotto nel 1988 una norma che prevedeva la completa distruzione degli animali colpiti da BSE; che il Consiglio, nella riunione del 1°, 2 e 3 aprile 1996, ha concluso che i bovini di età superiore ai 30 mesi non possono entrare nella catena alimentare umana o animale né essere utilizzati in prodotti farmaceutici o cosmetici; che tali animali non dovrebbero essere utilizzati come materiale di base per alcuni prodotti di origine bovina;

(16) considerando inoltre che alcuni tessuti bovini non dovrebbero essere utilizzati come materiale di base per i prodotti suddetti;

(17) considerando che la decisione 96/362/CE ha modificato la decisione 96/239/CE al fine di introdurre deroghe al divieto per alcuni prodotti quali gelatina, sego e sperma bovino;

(18) considerando che, nel corso della riunione del 17 luglio 1996, il comitato scientifico veterinario ha approvato la relazione del 26 giugno 1996 del sottogruppo per la BSE, nella quale si raccomandava un riesame della valutazione del rischio relativa alla gelatina, definita il 26 aprile 1996 dallo stesso comitato scientifico veterinario, tenendo conto delle incertezze riguardanti l'inattivazione dell'agente della BSE e prendendo in debita considerazione quanto prescritto dalla decisione 96/362/CE;

(19) considerando che la decisione 96/362/CE ha stabilito alcune prescrizioni fondamentali che devono essere osservate prima che il Regno Unito possa spedire dal proprio territorio gelatina prodotta con materie prime ottenute da bovini; che...

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