Commission Regulation (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling of feed materials or compound feed as referred to in Article 11(5) Text with EEA relevance

Coming into Force01 September 2010,10 November 2010
Published date21 October 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/939/oj
Celex Number32010R0939
Date20 October 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 277, 21 October 2010
L_2010277IT.01000401.xml
21.10.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 277/4

REGOLAMENTO (UE) N. 939/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2010

che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto concerne le tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 767/2009 prevede una serie di norme UE riguardanti le condizioni di commercializzazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti. L’allegato IV del presente regolamento include le tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti.
(2) I dati statistici di controllo delle autorità competenti negli Stati membri in merito alle deroghe nei campioni di mangimi hanno indicato che occorre apportare modifiche sostanziali ai parametri fissati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnologici in materia di metodi di campionamento e di analisi. Dal momento che la Commissione ha completato la valutazione di tali dati, occorre modificare di conseguenza la struttura e i parametri dell’allegato IV.
(3) Le tolleranze modificate per il tenore di umidità dovrebbero tener conto di alcune materie prime per mangimi con un tenore di umidità pari o superiore al 50 %, dato che gli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 767/2009 hanno introdotto per tali materie prime per mangimi nuove disposizioni in merito all’etichettatura.
(4) In mancanza di metodi per determinare il valore energetico e il valore proteico a livello dell’Unione, occorre che gli Stati membri possano mantenere le proprie tolleranze nazionali per tali parametri.
(5) Quanto alle tolleranze recentemente introdotte per gli additivi per mangimi, occorre chiarire che esse si applicano soltanto alle deroghe tecniche, dato che la tolleranza analitica è già determinata conformemente al metodo ufficiale di accertamento del relativo additivo per mangimi. È opportuno che le tolleranze si applichino ai valori dichiarati nell’elenco degli additivi per mangimi e nell’elenco dei componenti analitici.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 è modificato conformemente all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IV

Tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5

Parte A: Tolleranze per i componenti analitici di cui agli allegati I, V, VI e VII

1. Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano deroghe tecniche ed analitiche. Una volta fissate a livello dell’UE tolleranze analitiche riguardanti il margine di
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