2004/233/EC: Commission Decision of 4 March 2004 authorising laboratories to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2004) 646)

Coming into Force04 March 2004
End of Effective Date09 August 2010
Celex Number32004D0233
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2004/233/oj
Published date10 March 2004
Date04 March 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 71, 10 March 2004
L_2004071IT.01003001.xml
10.3.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 71/30

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2004

che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici

[notificata con il numero C(2004) 646]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/233/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/296/CE della Commissione, del 29 marzo 2001, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (2) è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.
(2) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (4) ha previsto un sistema alternativo alla quarantena per l'introduzione di alcuni carnivori domestici nel territorio di taluni Stati membri indenni da rabbia. Questo presuppone un controllo di efficacia della vaccinazione di tali animali da effettuare tramite una titolazione di anticorpi.
(3) La decisione 2000/258/CE ha designato il laboratorio dell'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia della vaccinazione antirabbica.
(4) Nel quadro delle misure alternative alla quarantena per la rabbia è stata stabilita una procedura di verifica dell'efficacia della titolazione di anticorpi nei carnivori domestici vaccinati.
(5) Il laboratorio dell'AFSSA di Nancy deve applicare la suddetta procedura di verifica per approvare i laboratori che realizzeranno gli esami sierologici su alcuni carnivori vaccinati contro la rabbia.
(6) Diversi Stati membri hanno presentato domande di riconoscimento dei laboratori incaricati di realizzare le analisi necessarie per controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici.
(7) Il laboratorio dell'AFSSA di Nancy ha valutato le domande ricevute dagli Stati membri e ha trasmesso i risultati della valutazione alla Commissione.
(8) In base ai risultati di tale valutazione la Commissione può compilare un elenco dei laboratori autorizzati a realizzare la titolazione degli anticorpi nei carnivori vaccinati contro la rabbia.
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco dei laboratori presentati dagli Stati membri e autorizzati ad eseguire esami finalizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici figura nell'allegato I.

Articolo 2

La decisione 2001/296/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

(2) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 58. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/341/CE (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 13).

(3) Cfr. allegato II.

(4) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3).


ALLEGATO I

NOME DEI LABORATORI

Belgio

Institut Pasteur de Bruxelles
Rue Engeland 642
B-1180 Bruxelles

Danimarca

Danish Institute for Food and Veterinary Research
Lindholm
DK-4771 Kalvehave

Germania

1.
Institut für Virologie, Fachbereich Veterinärmedizin, Justus-Liebig-Universität Giessen
Frankfurter Straße 107
D-35392 Giessen
2.
Eurovir Hygiene-Institut
Im Biotechnologiepark
D-14943 Lukenwalde
3.
Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern
Veterinärstraße 2
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