Council Regulation (EC) No 2846/98 of 17 December 1998 amending Regulation (EEC) No 2847/93 establishing a control system applicable to the common fisheries policy

Coming into Force01 January 1999,31 December 1998,01 January 2000,01 July 1999
End of Effective Date31 December 2010
Celex Number31998R2846
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/2846/oj
Published date31 December 1998
Date17 December 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 358, 31 December 1998
EUR-Lex - 31998R2846 - IT

Regolamento (CE) n. 2846/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998 pag. 0005 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 2846/98 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che c'è stata un'evoluzione nelle pratiche di pesca e nel trasporto e nella commercializzazione dei prodotti della pesca; che è quindi necessario adattare le misure di controllo applicabili; che è opportuno a tal fine modificare il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4), per porre rimedio ad alcune sue lacune specifiche;

considerando che ai fini del controllo è un obbligo fondamentale dei capitani dei pescherecci registrare le specie presenti a bordo; che tale obbligo deve essere semplificato; che va tenuto conto della specificità delle operazioni di pesca nel Mediterraneo; che occorre pertanto modificare l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e abrogare l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (5);

considerando che per le operazioni di pesca nel Mediterraneo è opportuno estendere di un anno le deroghe esistenti alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93, affinché coincidano con l'entrata in vigore dei requisiti modificati concernenti il giornale di bordo;

considerando che in virtù del presente regolamento gli Stati membri possono adottare misure più rigorose, comprese quelle relative al controllo degli sbarchi; che gli Stati membri a tale scopo possono designare dei porti per gli sbarchi;

considerando che occorre rafforzare i controlli dopo lo sbarco; che le informazioni sui prodotti della pesca di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio dovrebbero essere disponibili dallo sbarco fino all'ultima fase della commercializzazione di detti prodotti; che a tal fine dovranno essere compilate note di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico in cui figurino le informazioni necessarie ai fini del controllo;

considerando che in alcuni tipi di pesca le operazioni di trasbordo e in generale le operazioni implicanti l'azione congiunta di più pescherecci nelle acque comunitarie hanno presentato gravi difficoltà di controllo; che dette operazioni dovranno quindi essere soggette ad un'autorizzazione preliminare degli Stati membri nonché a determinate condizioni legate al rispetto delle procedure di controllo che verranno stabilite;

considerando che l'applicazione delle nuove disposizioni sui trasbordi e altre operazioni di pesca congiunta di più pescherecci devono essere posticipate fino all'entrata in vigore delle modalità di applicazione;

considerando che occorre garantire alla Commissione, su sua richiesta specifica, un accesso remoto alle informazioni contenute nei pertinenti files delle basi di dati alimentate dagli Stati membri per consentirle di adempiere efficacemente ai compiti di controllo ad essa affidati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93;

considerando che, in base ai principi del diritto comunitario, ogni decisione presa in conformità della procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93 deve attenersi alla normativa comunitaria vigente, in particolare a quanto previsto in materia di riservatezza, segreto professionale e protezione dei dati dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6);

considerando che i mezzi di controllo di ciascuno Stato membro comprendono interventi in mare durante e dopo gli sbarchi, tenendo conto nel contempo delle specificità di ciascuno Stato membro, della relativa importanza del rischio di vari tipi di frode e per quanto riguarda il controllo dopo gli sbarchi, delle disposizioni sul controllo effettuato prima e durante lo sbarco;

considerando che le misure di controllo, di ispezione e di sorveglianza applicabili in forza del regolamento (CEE) n. 2847/93 ai pescherecci battenti bandiera di un paese terzo che esercitano attività di pesca nella zona di pesca comunitaria devono essere estese; che è opportuno in particolare che i pescherecci che superano una determinata lunghezza e che operano in tale zona siano soggetti a un controllo continuo via satellite, non appena il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) (Vessel Monitoring System (VMS)) si applicherà a tutti i pescherecci comunitari; che occorre altresì rafforzare le attività di ispezione e di sorveglianza degli sbarchi effettuati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo e che, tenuto conto dei provvedimenti adottati da alcune organizzazioni regionali della pesca per rafforzare l'efficacia delle misure di conservazione delle risorse nelle zone di alto mare, dette attività debbono riguardare in particolare le catture effettuate in tali zone;

considerando che per permettere alla Commissione di svolgere efficacemente le sue funzioni, debbono essere previste procedure di osservazione che consentano agli ispettori incaricati dalla Commissione di verificare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93; che a tale scopo gli ispettori comunitari dovrebbero aver accesso a tutti i luoghi e documentazioni pertinenti conformemente alle norme del diritto nazionale e devono essere accompagnati da ispettori nazionali;

considerando che per rafforzare e facilitare la cooperazione tra tutte le autorità che nella Comunità partecipano al controllo, all'ispezione e alla sorveglianza delle attività della filiera pesca, da un lato occorre disporre di un quadro generale di assistenza reciproca e di scambio delle informazioni tra dette autorità interessate e dall'altro istituire programmi di controllo specifici; che è opportuno prevedere l'adozione di programmi specifici di controllo per i casi di gravi e impreviste perturbazioni;

considerando che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è modificato come segue:

1) Il titolo I è sostituito dal seguente:

«TITOLO I

Controllo, ispezione e sorveglianza».

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Per garantire l'osservanza di tutta la normativa vigente, ciascuno Stato membro controlla, ispeziona e sorveglia, nel proprio territorio e nelle acque marittime sotto la sua sovranità o giurisdizione, tutte le attività della filiera pesca e in particolare l'esercizio della pesca, le attività di trasbordo e di sbarco, di immissione in commercio, di trasporto e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il migliore controllo possibile nel proprio territorio e nelle acque marittime sotto la loro sovranità o giurisdizione tenendo conto della loro situazione particolare.

2. Ciascuno Stato membro provvede a che le attività dei propri pescherecci in acque situate al di fuori della zona di pesca comunitaria siano soggette ad un appropriato controllo e, qualora esistano obblighi comunitari al riguardo, a ispezione e sorveglianza per garantire l'osservanza della normativa comunitaria applicabile in tali acque.»

3) All'articolo 3, paragrafo 2, l'ultima frase è soppressa.

4) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, sono adottate, se necessario, modalità di applicazione del presente titolo, fatte salve le competenze nazionali, in particolare per quanto concerne:

a) l'identificazione degli ispettori ufficialmente designati, delle navi, degli aeromobili e degli altri mezzi di ispezione che possono essere utilizzati da uno...

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