Council Regulation (EC) No 55/2008 of 21 January 2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova and amending Regulation (EC) No 980/2005 and Commission Decision 2005/924/EC

Coming into Force31 January 2008,01 March 2008
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number32008R0055
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/55/oj
Published date24 January 2008
Date21 January 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 20, 24 January 2008
L_2008020IT.01000101.xml
24.1.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 20/1

REGOLAMENTO (CE) N. 55/2008 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2008

recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le relazioni tra l’Unione europea (UE) e la Repubblica moldova (in prosieguo «Moldova») si basano sull’accordo di partenariato e di cooperazione (1) entrato in vigore il 1o luglio 1998. Uno dei suoi obiettivi principali è promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile.
(2) Nel programma d’azione per la politica europea di prossimità (programma d’azione PEP) per la Moldova, concordato nel 2005, l’UE si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di concedere alla Moldova ulteriori preferenze commerciali autonome (PCA), a condizione che questa migliori sostanzialmente il proprio sistema di controllo e certificazione dell’origine delle merci. Nel 2006 la Moldova ha riformato la propria legislazione doganale e nel 2007 ha raggiunto un livello soddisfacente di attuazione della nuova legislazione.
(3) Fino all’adesione della Romania all’Unione europea, il 1o gennaio 2007, la Moldova godeva di un sistema di libero scambio con tale paese. Mentre a livello generale l’effetto dell’ampliamento del 2007 è stato trascurabile per la Moldova, l’impatto è stato negativo per taluni suoi importanti prodotti di esportazione.
(4) In virtù della decisione 2005/924/CE della Commissione (2), la Moldova beneficia già del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) di cui al regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (3) (SPG).
(5) Il livello generale di importazione dalla Moldova raggiunge solo lo 0,03 % di tutte le importazioni comunitarie. Con un’ulteriore apertura del mercato si intende sostenere lo sviluppo dell’economia della Moldova attraverso migliori risultati in termini di esportazione, senza creare effetti negativi per la Comunità.
(6) Per tale motivo è opportuno estendere le preferenze commerciali autonome alla Moldova abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e migliorando l’accesso ai mercati comunitari per i prodotti agricoli.
(7) Conformemente al programma d’azione PEP, il risultato cui tendono le relazioni tra l’UE e la Moldova dipende dall’impegno della Moldova nei confronti di valori comuni nonché dalla sua capacità di attuare le priorità concordate, compresa la disponibilità ad impegnarsi in riforme economiche efficaci. Inoltre, per beneficiare delle ulteriori preferenze tariffarie nell’ambito del regime SPG+, la Moldova ha soddisfatto le condizioni di ratifica ed efficace attuazione delle principali convenzioni internazionali sui diritti umani e sui diritti del lavoro, sulla tutela ambientale e sul buon governo. Per garantire che la Moldova mantenga i progressi compiuti, la concessione di ulteriori preferenze commerciali autonome sarà soggetta alla prosecuzione dell’attuazione e al rispetto delle priorità e delle condizioni di cui al programma d’azione PEP e all’SPG+.
(8) Inoltre il diritto a beneficiare di preferenze commerciali autonome è soggetto al rispetto da parte della Moldova delle norme pertinenti relative all’origine dei prodotti e delle procedure connesse nonché alla partecipazione ad una vera collaborazione amministrativa con la Comunità al fine di prevenire rischi di frode.
(9) Tra i motivi per la sospensione temporanea delle preferenze dovrebbero figurare violazioni serie e sistematiche delle condizioni di concessione delle preferenze, frode o mancata collaborazione amministrativa per la verifica dell’origine delle merci ed insufficiente impegno della Moldova nell’attuazione delle priorità stabilite dal programma d’azione PEP e dalle convenzioni e dai protocolli elencati nell’allegato II.
(10) È necessario provvedere alla reintroduzione dei dazi della tariffa doganale comune per tutti i prodotti che provocano o rischiano di provocare gravi difficoltà a produttori comunitari di prodotti simili o in diretta competizione, in seguito ad indagine effettuata dalla Commissione.
(11) Per definire il concetto di prodotti originari, certificati di origine e procedure di cooperazione amministrativa si applicheranno le relative disposizioni del titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).
(12) A fini di razionalizzazione e di semplificazione, è opportuno autorizzare la Commissione ad apportare, previa consultazione del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, tutte le modifiche e tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l’applicazione dello stesso.
(13) Le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).
(14) L’introduzione delle misure proposte per i prodotti originari della Moldova renderà superflua l’inclusione di tale paese nel sistema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità. Di conseguenza è opportuno togliere la Moldova dall’elenco dei beneficiari del regolamento (CE) n. 980/2005 e dall’elenco dei paesi beneficiari ammissibili al GSP+ della decisione 2005/924/CE.
(15) I regimi di importazione adottati dal presente regolamento dovrebbero essere rinnovati alle condizioni stabilite dal Consiglio e in funzione dell’esperienza acquisita a seguito della loro concessione. È pertanto opportuno limitarne la durata al 31 dicembre 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

1. I prodotti originari della Moldova diversi da quelli indicati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato I sono ammessi all’importazione verso la Comunità senza restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente e in esenzione da dazi doganali ed oneri aventi effetto equivalente.

2. I prodotti originari della Moldova e compresi nell’allegato I sono ammessi all’importazione verso la Comunità nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui all’articolo 3.

Articolo 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

1. L’ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) rispetto delle norme relative all’origine dei prodotti e delle procedure connesse, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93;
b) conformità ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 121 e 122 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
c) impegno della Moldova a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode;
d) impegno, da parte della Moldova, a non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento;
e) prosecuzione dell’impegno della Moldova nell’attuazione delle priorità del programma d’azione PEP per la Moldova del 2005, in particolare per quanto riguarda le riforme economiche efficaci; nonché
f) impegno, da parte della Moldova, a mantenere la ratifica e ad attuare in modo efficace le convenzioni e i protocolli elencati nell’allegato II, accettazione di monitoraggio e revisione regolari dei risultati di attuazione, nel rispetto delle disposizioni di attuazione delle convenzioni ratificate.

2. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’applicazione efficace delle convenzioni di cui al paragrafo 1, lettera f).

3. Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione, in virtù dell’articolo 10, ha la facoltà di adottare i provvedimenti volti a sospendere i regimi preferenziali di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Contingenti tariffari e prezzi massimi per taluni prodotti agricoli

1. I prodotti elencati nella tabella 1 dell’allegato I sono ammessi all’importazione verso la Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari stabiliti in detta tabella.

2. I prodotti elencati nella tabella 2 dell’allegato I sono ammessi all’importazione verso la Comunità in esenzione dell’aliquota ad valorem del dazio all’importazione.

3. Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 10, qualora le importazioni di prodotti agricoli provochino serie perturbazioni dei mercati comunitari e dei loro meccanismi di regolazione, la Commissione può adottare i provvedimenti appropriati nel rispetto della procedura prevista dalla legislazione comunitaria applicabile ai prodotti in questione.

Articolo 4

Applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari

Le norme dettagliate per l’applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti delle voci da 0401 a 0406 vengono stabilite dalla Commissione nel...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT