Council Regulation (EC) No 552/97 of 24 March 1997 temporarily withdrawing access to generalized tariff preferences from the Union of Myanmar

Coming into Force03 April 1997
End of Effective Date12 June 2012
Celex Number31997R0552
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1997/552/oj
Published date27 March 1997
Date24 March 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 85, 27 March 1997
EUR-Lex - 31997R0552 - IT

Regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio del 24 marzo 1997 che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 27/03/1997 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 552/97 DEL CONSIGLIO del 24 marzo 1997 che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di un sistema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1 luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

sentito il parere del Parlamento europeo (4),

sentito il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che, secondo il regolamento (CE) n. 3281/94 e il regolamento (CE) n. 1256/96, l'Unione di Myanmar (in appresso per brevità «Myanmar») beneficia di preferenze tariffarie generalizzate;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3281/94 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1256/96, le preferenze possono essere revocate temporaneamente, in tutto o in parte, in fattispecie che comprendono la pratica da parte di un paese beneficiario di qualsiasi forma di schiavitù, quale definita nelle convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 e n. 105;

considerando che, il 7 giugno 1995, la Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL) e la Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno presentato congiuntamente alla Commissione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3281/94, una denuncia in cui si chiede il ritiro temporaneo di Myanmar dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità a causa del lavoro forzato praticato nel paese;

considerando che il 2...

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