2014/477/EU: Decision of the European Central Bank of 2 July 2014 on the provision to the European Central Bank of supervisory data reported to the national competent authorities by the supervised entities pursuant to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 (ECB/2014/29)

Coming into Force02 July 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014D0029(01)
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2014/477/oj
Published date19 July 2014
Date02 July 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 214, 19 July 2014
L_2014214IT.01003401.xml
19.7.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/34

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 luglio 2014

relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione

(BCE/2014/29)

(2014/477/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (BCE/2014/17) (2) e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue

(1) Gli enti creditizi assoggettati a regolari obblighi di segnalazione in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4).
(2) Nel quadro dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 10243/2013, la Banca centrale europea (BCE) ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti stabiliti all'articolo 4 di detto regolamento, a fini di vigilanza prudenziale. LA BCE, nell'esercizio di tali compiti, garantisce l'osservanza delle disposizioni del diritto dell'Unione che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali per ciò che concerne la segnalazione.
(3) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 21 del regolamento quadro sull'MVU, sia la BCE che le autorità nazionali competente sono tenute allo scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni segnalate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.
(4) In conformità all'articolo 140, paragrafo 3, del regolamento quadro sull'MVU, i soggetti vigilati hanno l'obbligo di comunicare alla rispettiva autorità nazionale competente qualsiasi informazione da segnalare regolarmente, in conformità al pertinente diritto dell'Unione. Salva contraria specifica disposizione, tutte le informazioni segnalate da parte dei soggetti vigilati saranno trasmesse alle autorità nazioni competenti. Tali autorità eseguiranno le verifiche iniziali sui dati e metteranno a disposizione della BCE le informazioni segnalate dai soggetti vigilati.
(5) Per l'esercizio dei compiti della BCE in relazione alle segnalazioni a fini di vigilanza, è necessario precisare ulteriormente le modalità con le quale le autorità nazionali competenti trasmettono alla BCE le informazioni ricevute dai soggetti vigilati. In particolare è opportuno precisare ulteriormente i formati, la frequenza e la tempistica con i quali dette informazioni sono trasmesse, nonché i dettagli dei controlli di qualità che le autorità nazionali competenti dovrebbero effettuare prima di sottoporre le informazioni alla BCE.
(6) In conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1024/2013 i membri del Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti che assolvono compiti in materia di vigilanza sono vincolati al segreto professionale di cui all'articolo 37 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e al pertinente diritto dell'Unione. In particolare, la BCE e le autorità nazionali competenti sono soggette alle previsioni relative allo scambio di informazioni e al segreto professionale previste nella Direttiva 2013/36/UE del parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo1

Ambito d'applicazione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento quadro sull'MVU, la presente decisione stabilisce le procedure relative alla trasmissione alla BCE di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento quadro sull'MVU:

Articolo 3

Date d'invio

Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i dati di cui all'articolo 1 loro segnalati dai...

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