Council Directive 93/36/EEC of 14 June 1993 coordinating procedures for the award of public supply contracts

Coming into Force05 July 1993
End of Effective Date30 January 2006
Celex Number31993L0036
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/36/oj
Published date09 August 1993
Date14 June 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 199, 9 August 1993
EUR-Lex - 31993L0036 - IT 31993L0036

Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 09/08/1993 pag. 0001 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 4 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 4 pag. 0126


DIRETTIVA 93/36/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione(1) ,

in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture(4) , è stata modificata a più riprese; che, in occasione di nuove modifiche, occorre, per motivi di chiarezza, procedere ad una rifusione di detta direttiva;

considerando che pare segnatamente importante allineare per quanto possibile le disposizioni della presente direttiva con quelle relative all'aggiudicazione degli appalti contenute nella direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici(5) e nella direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi(6) ;

considerando che siffatti allineamenti riguardano essenzialmente l'introduzione della definizione funzionale delle amministrazioni aggiudicatrici, la possibilità di ricorrere alla procedura aperta o ristretta, l'obbligo di motivare il rigetto di candidature od offerte, le modalità per la stesura dei verbali sullo svolgimento delle varie procedure di aggiudicazione, le modalità del ricorso alle norme comuni in campo tecnico, la pubblicità e la partecipazione, nonché la precisazione dei criteri di aggiudicazione degli appalti e l'introduzione della procedura del comitato consultivo;

considerando che è inoltre necessario inserire alcune modifiche di carattere redazionale per chiarire talune disposizioni vigenti;

considerando che la realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti locali e di altri organismi di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;

considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;

considerando che la Comunità è parte dell'accordo GATT sugli appalti pubblici(7) , qui di seguito denominato «accordo GATT»;

considerando che l'allegato I della presente direttiva contiene gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici cui si applica l'accordo GATT; che occorre aggiornare detto allegato in base alle modifiche, presentate dagli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di forniture che sono aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio(8) ;

considerando che, fatta salva l'applicazione della soglia fissata per gli appalti cui si applica l'accordo GATT, gli appalti di forniture il cui ammontare è inferiore a 200 000 ECU possono non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;

considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate; che tali casi devono però essere espressamente limitati;

considerando che la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e che deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa;

considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell'interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire e delle relative condizioni; che, più in particolare, nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse per le gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;

considerando che le informazioni complementari relative agli appalti devono figurare, come è d'uso negli Stati membri, nel capitolato d'oneri di ciascun appalto o in ogni documento equivalente;

considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti pubblici di forniture nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di assegnazione degli appalti;

considerando che è opportuno consentire che talune condizioni tecniche relative ai bandi di gara e ai prospetti statistici richiesti dalla presente direttiva possano essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle esigenze tecniche; che l'allegato II della presente direttiva fa riferimento a una nomenclatura che la Comunità può, all'occorrenza, rivedere o sostituire e che è necessario prendere disposizioni per poter adattare di conseguenza i riferimenti a detta nomenclatura;

considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato V,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) «appalti pubblici di forniture», i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona fisica o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b). La fornitura di tali prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione;

b) «amministrazioni aggiudicatrici», lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e

- avente personalità giuridica, e

- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma figurano nell'allegato I della direttiva 93/37/CEE. Tali elenchi sono il più possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista all'articolo 35 di detta direttiva 93/37/CEE;

c) - «offerente», il fornitore che presenta un'offerta;

- «candidato», chi sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta;

d) «procedure aperte», le procedure nazionali nell'ambito delle quali tutti i fornitori interessati possono presentare offerte;

e) «procedure ristrette», le procedure nazionali nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i fornitori invitati dall'amministrazione;

f) «procedure negoziate», le procedure nazionali nell'ambito delle quali le amministrazioni consultano i fornitori di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi.

Articolo 2

1. La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;

b) agli appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi né quando lo esiga la tutela d'essenziali interessi di sicurezza di tale Stato.

2. Se un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b) accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal suo stato giuridico, diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare, per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 3

Fatti salvi gli articoli 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), compresi i prodotti oggetto di appalti assegnati da amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione per i prodotti cui si applica l'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.

Articolo 4

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT