Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods and repealing Council Regulation (EEC) No 571/88 (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2009,21 December 2008
End of Effective Date31 December 9999
Published date01 December 2008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1166/oj
Date19 November 2008
Celex Number32008R1166
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 321, 01 December 2008
L_2008321IT.01001401.xml
1.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 321/14

REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all’organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (2), prevede un programma di indagini comunitarie ai fini della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2007.
(2) È opportuno che il programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, realizzate su base comunitaria dal 1966-67, prosegua per consentire un esame delle dinamiche a livello comunitario. A fini di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 571/88 con il presente regolamento.
(3) Occorre procedere, con frequenza almeno decennale, ad un censimento delle aziende agricole nella Comunità per aggiornare i registri di base delle aziende agricole e gli altri dati necessari alla stratificazione delle indagini campionarie. L’ultimo censimento prima dell’adozione del presente regolamento si è svolto nel 1999/2000.
(4) È necessario raccogliere dati sull’attuazione delle misure per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3).
(5) Nelle conclusioni del 19 dicembre 2006 sugli indicatori agroambientali il Consiglio ha riconosciuto l’esigenza di dati comparabili sulle attività agricole, a livello geografico adeguato, e che coprano l’intera Comunità. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di intraprendere le azioni proposte nella sua comunicazione del 15 settembre 2006 (4), che comprendono la produzione di dati statistici concernenti in particolare le pratiche di gestione delle aziende agricole e l’uso dei fattori di produzione agricoli.
(6) Si constata una carenza di informazioni statistiche sui diversi metodi di produzione agricola a livello delle singole aziende. È quindi necessario migliorare la raccolta di informazioni sui metodi di produzione agricola connesse alle informazioni sulla struttura delle aziende agricole, così da disporre di ulteriori statistiche per lo sviluppo della politica agroambientale e per migliorare la qualità degli indicatori agroambientali.
(7) Statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole sono importanti per orientare la politica agricola comunitaria. Di conseguenza, per le caratteristiche dell’indagine è opportuno utilizzare, per quanto possibile, classificazioni comuni e definizioni comuni.
(8) La realizzazione dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole nel 2010 e il censimento decennale della popolazione nel 2011 graverebbero notevolmente sulle risorse statistiche degli Stati membri qualora i periodi della raccolta di dati sul campo per queste due importanti indagini dovessero sovrapporsi. È opportuno pertanto prevedere una deroga che consenta agli Stati membri di realizzare l’indagine sulla struttura delle aziende agricole nel 2009.
(9) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (5), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, specie per quanto riguarda il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza. Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (6), costituisce il quadro di riferimento per la trasmissione e la protezione dei dati statistici riservati di cui al presente regolamento, per evitare rischi di divulgazione illecita e di uso non statistico al momento della produzione e della diffusione delle statistiche comunitarie.
(10) L’uso dell’informazione sull’ubicazione dell’azienda agricola da parte della Commissione dovrebbe essere limitato alle analisi statistiche e dovrebbe escludere i disegni campionari e la conduzione di rilevazioni dirette. È opportuno assicurare la necessaria tutela della riservatezza dei dati, tra l’altro limitando la precisione dei parametri di ubicazione e attraverso un’appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche.
(11) Il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio (7) ha stabilito la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità.
(12) A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (8), le unità territoriali dovrebbero essere definite sulla base della classificazione NUTS.
(13) Per ridurre, quanto più possibile, l’onere della raccolta dei dati a carico dei rispondenti e degli Stati membri, è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a indagini campionarie e avvalersi di fonti amministrative.
(14) La realizzazione delle indagini richiederà, su un arco di diversi anni, cospicue risorse finanziarie degli Stati membri e della Commissione, gran parte delle quali verranno utilizzate per adempiere a prescrizioni comunitarie.
(15) È riconosciuto che le procedure per l’identificazione delle aziende agricole per via satellitare presentano notevoli difficoltà metodologiche e tecniche in molti Stati membri.
(16) È quindi opportuno prevedere una sovvenzione comunitaria a favore della realizzazione di questo programma, erogata attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (9).
(17) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (10).
(18) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla struttura delle aziende agricole e ai metodi di produzione agricola, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(19) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).
(20) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire i coefficienti di equivalenza delle unità di bestiame, di definire le caratteristiche e di adeguare gli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale ed intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(21) Il comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE (12) del Consiglio è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro di riferimento per la produzione di statistiche comunitarie comparabili sulla struttura delle aziende agricole e per un’indagine sui metodi di produzione agricola.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «azienda agricola» o «azienda»: una singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge — come attività primaria o secondaria — le attività agricole elencate nell’allegato I all’interno del territorio economico dell’Unione europea;
b) «unità di bestiame»: un’unità di misura standard che consente l’aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi. Le unità di bestiame sono definite in base al fabbisogno alimentare delle singole categorie di animali, i cui coefficienti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2;
c) «indagini campionarie»: le indagini statistiche basate su campionamento casuale stratificato volte a fornire statistiche rappresentative sulle aziende agricole a livello regionale e nazionale. La stratificazione è effettuata per dimensione e tipologia dell’azienda
...

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