2011/291/EU: Commission Decision of 26 April 2011 concerning a technical specification for interoperability relating to the rolling stock subsystem — ‘Locomotives and passenger rolling stock’ of the trans-European conventional rail system (notified under document C(2011) 2737) Text with EEA relevance

Coming into Force01 June 2017,27 April 2011,01 June 2011
End of Effective Date31 December 2014
Celex Number32011D0291
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2011/291/oj
Published date26 May 2011
Date26 April 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 139, 26 May 2011
L_2011139IT.01000101.xml
26.5.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2011

relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

[notificata con il numero C(2011) 2737]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/291/UE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all’articolo 2, lettera e), e all’allegato II della direttiva 2008/57/CE, il sistema ferroviario è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale o funzionale, comprendenti un sottosistema materiale rotabile.
(2) Con decisione C(2006)124 definitiva del 9 febbraio 2007, la Commissione ha assegnato all’Agenzia ferroviaria europea (in appresso «l’Agenzia») il mandato di elaborare specifiche tecniche di interoperabilità (STI) conformemente alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2). Ai sensi del mandato, l’Agenzia doveva elaborare i progetti di STI relativi alle vetture passeggeri e alle locomotive e macchine di trazione, connessi al sottosistema «materiale rotabile» del sistema ferroviario convenzionale.
(3) Le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) sono specifiche adottate conformemente alla direttiva 2008/57/CE. La STI da stabilire con la presente decisione dovrebbe riguardare il sottosistema «materiale rotabile» al fine di soddisfare i requisiti essenziali e permettere l’interoperabilità del sistema ferroviario.
(4) La STI sul materiale rotabile da istituire con la presente decisione non disciplina pienamente tutti i requisiti essenziali. In conformità all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/57/CE, gli aspetti tecnici che non sono contemplati sono identificati come «punti in sospeso».
(5) La STI sul materiale rotabile dovrebbe fare riferimento alla decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(6) Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le norme tecniche, le procedure di valutazione di conformità e di verifica applicabili ai casi specifici, nonché gli organismi incaricati di espletare tali procedure.
(7) La decisione della Commissione 2008/163/CE, del 20 dicembre 2007, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (4), include nel suo campo di applicazione alcuni requisiti del materiale rotabile funzionante nel sistema ferroviario convenzionale. La decisione 2008/163/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(8) La STI sul materiale rotabile non pregiudica le disposizioni di altre STI pertinenti che possono essere applicabili al sottosistema «Materiale rotabile».
(9) La STI sul materiale rotabile non dovrebbe imporre l’utilizzo di tecnologie o soluzioni tecniche specifiche salvo nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per garantire l’interoperabilità del sistema ferroviario all’interno dell’Unione europea.
(10) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/57/CE, la STI sul materiale rotabile dovrebbe consentire, per un determinato periodo di tempo, l’incorporazione di componenti di interoperabilità in sottosistemi non coperti da certificazione, se sono soddisfatte determinate condizioni.
(11) Per continuare a promuovere l’innovazione e per tenere conto dell’esperienza acquisita, la presente decisione dovrebbe essere oggetto di revisione periodica.
(12) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottata la specifica tecnica di interoperabilità («STI») relativa al sottosistema «Locomotori e materiale rotabile passeggeri», del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, che figura in allegato.

Articolo 2

1. La STI che figura nell’allegato si applica a tutto il materiale rotabile nuovo del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale definito nell’allegato I della direttiva 2008/57/CE. Il campo di applicazione tecnico e geografico della presente decisione figura alle sezioni 1.1 e 1.2 dell’allegato.

La STI che figura nell’allegato si applica inoltre al materiale rotabile esistente quando è soggetto a rinnovo o miglioramento conformemente all’articolo 20 della direttiva 2008/57/CE.

2. Fino al 1o giugno 2017, non vigerà l’obbligo di applicazione della presente STI per il seguente materiale rotabile:

a) i progetti in avanzata fase di sviluppo, come indicato al punto 7.1.1.2.2 della STI che figura nell’allegato;
b) i contratti in corso di esecuzione, come indicato al punto 7.1.1.2.3 della STI che figura nell’allegato;
c) il materiale rotabile di un progetto esistente, come indicato al punto 7.1.1.2.4 della STI che figura nell’allegato.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda le questioni classificate come «punti in sospeso» nell’allegato della STI, le condizioni da rispettare per la verifica dell’interoperabilità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE sono le norme tecniche applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto della presente decisione.

2. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:

a) le norme tecniche applicabili di cui al paragrafo 1;
b) la valutazione di conformità e le procedure di verifica da utilizzare per l’applicazione delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
c) gli organismi designati per effettuare la valutazione di conformità e per espletare le procedure di verifica dei punti in sospeso di cui al paragrafo 1.

3. Per quanto riguarda le norme nazionali applicabili ai veicoli classificati per uso nazionale alla sezione 4.2.3.5.2.2, si applica anche il paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda le questioni classificate come casi specifici nella sezione 7 della STI che figura nell’allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dell’interoperabilità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE sono le norme tecniche applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto della presente decisione.

2. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:

a) le norme tecniche applicabili di cui al paragrafo 1;
b) la valutazione di conformità e le procedure di verifica da utilizzare per l’applicazione delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
c) gli organismi designati per effettuare la valutazione di conformità e per espletare le procedure di verifica dei punti in sospeso di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e di verifica CE stabilite alla sezione 6 della STI che figura nell’allegato sono basate sui moduli definiti nella decisione 2010/713/UE.

Articolo 6

1. Durante un periodo transitorio di sei anni dalla data di applicazione della presente decisione, sarà possibile rilasciare un certificato CE di verifica di un sottosistema che contiene componenti di interoperabilità sprovvisti di una dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego, a condizione che le disposizioni di cui alla sezione 6.,3 dell’allegato siano rispettate.

2. La produzione o il miglioramento/rinnovo del sottosistema utilizzando componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati entro il periodo transitorio, compresa la messa in servizio.

3. Durante il periodo transitorio gli Stati membri provvedono affinché:

a) le ragioni dell’assenza di certificazione dei componenti di interoperabilità siano adeguatamente identificate nella procedura di verifica di cui al paragrafo 1;
b) i dettagli dei componenti di interoperabilità non certificati e le ragioni dell’assenza di certificazione, compresa l’applicazione delle norme nazionali notificate conformemente all’articolo 17 della direttiva 2008/57/CE, siano inclusi da parte delle autorità nazionali di sicurezza nella relazione annuale di cui all’articolo 18 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

4. Una volta terminato il periodo transitorio e tenendo conto delle deroghe di cui alla sezione 6.3.3 dell’allegato sulla manutenzione, i componenti di interoperabilità sono oggetto della dichiarazione di conformità CE e/o dell’idoneità all’impiego richieste prima di essere incorporati nel sottosistema.

Articolo 7

Per quanto riguarda il materiale rotabile interessato da progetti in fase avanzata di sviluppo, ogni Stato membro comunica alla Commissione entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione, un elenco di progetti in atto sul proprio territorio e che si trovano in...

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