Commission Directive 90/128/EEC of 23 February 1990 relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs
Coming into Force | 27 February 1990 |
End of Effective Date | 03 September 2002 |
Celex Number | 31990L0128 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1990/128/oj |
Published date | 21 March 1990 |
Date | 23 February 1990 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 75, 21 March 1990 |
Direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 075 del 21/03/1990 pag. 0019 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0152
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0152
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 1990
relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
(90/128/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
considernado la direttiva 89/109/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3;
considerando che l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti, allo stato finito, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un'alterazione dei loro caratteri organolettici;
considerando che per raggiungere tale obiettivo nel caso dei materiali e degli oggetti di materia plastica uno strumento adeguato è rappresentato da una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, le cui disposizioni generali diventano applicabili anche al caso di cui trattasi;
considerando che il campo di applicazione della presente direttiva deve coincidere con quello della direttiva 82/711/CEE del Consiglio (2);
considerando che le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle resine a scambio ionico, le quali saranno oggetto di una successiva direttiva specifica;
considerando che, per conseguire l'obiettivo fissato dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE, è sufficiente elaborare un elenco di sostanze autorizzate con indicazione del limite di migrazione globale ed, eventualmente, di altre restrizioni specifiche;
considerando che lo stadio raggiunto della normativa comunitaria non consente ancora di adottare un elenco completo delle sostanze autorizzate valido per tutti i materiali e oggetti di materia plastica e che, pertanto, le sostanze che sono attualmente utilizzate in almeno uno Stato membro possono continuare ad essere utilizzate in attesa di una decisione sulla loro inclusione nell'elenco comunitario; che la presente direttiva verrà di conseguenza estesa a tempo debito anche alle sostanze e ai settori temporaneamente esclusi;
considerando che il limite globale di migrazione è un indice di inerzia del materiale che permette di evitare modifiche inaccettabili della composizione degli alimenti e che, rendendo superfluo il ricorso a un numero eccessivo di limiti specifici di migrazione o ad altre restrizioni, consente controlli più semplici e efficaci;
considerando che la direttiva 82/711/CEE fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei constituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che la direttiva 85/572/CEE del Consiglio (3) fissa l'elenco dei simulanti da impiegare nelle prove di migrazione;
considerando che la direttiva 78/142/CEE del Consiglio (1) fissa il tenore massimo di cloruro di vinile nei materiali e oggetti di materia plastica preparati con tale sostanza e il limite massimo di cloruro di vinile ceduto da tali materiali e oggetti e che le direttive 80/766/CEE (2) e 81/432/CEE (3) della Commissione fissano il metodo comunitario di analisi per il controllo di tali limiti;
considerando che la direttiva 80/590/CEE della Commissione (4) determina il simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
considerando che, ai fini di un'eventuale attribuzione di responsabilità, si richiede la dichiarazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE qualora si utilizzino in sede industriale o commerciale materie plastiche che non sono per loro natura chiaramente destinate ad uso alimentare;
considerando che, in ossequio al disposto dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, il comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato consultato in merito alle disposizioni che possono avere conseguenze sulla salute pubblica;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.
2. La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o a parti di essi:
a) costituiti esclusivamente di materia plastica, o
b) composti di due o più strati, ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica, fissati tra loro mediante adesivi o con qualsiasi altro mezzo
e che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati ad essere messi a contatto o sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione.
3. Ai sensi della presente direttiva si intende per « materia plastica » il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. Materie plastiche sono anche considerati i siliconi e gli altri composti macromolecolari simili. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.
Non sono considerati materie plastiche:
i) le pellicole di cellulosa rigenerata, verniciate e non verniciate, contemplate dalla direttiva 83/229/CEE (5) del Consiglio, modificata dalla direttiva 86/388/CEE (6);
ii) i materiali elastomerici e le gomme naturali e sintetiche;
iii) le carte e i cartoni, che siano o non siano modificati mediante aggiunta di materia plastica;
iv) i rivestimenti di superficie ottenuti da:
- cere paraffiniche, anche sintetiche e/o da cere microcristalline,
- miscele delle cere indicate al primo trattino tra loro e/o con materie plastiche;
v) le resine a scambio ionico.
4. Ferma restando la facoltà della Commissione di adottare altri provvedimenti in materia, la presente direttiva non si applica ai materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui almeno uno non è costituito esclusivamente di materia plastica, anche se quello destinato a venire a contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito esclusivamente di materia plastica.
Articolo 2
I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite è pari a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;
c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.
Articolo 3
1. Per la fabbricazione dei materiali ed oggetti, possono essere utilizzati, con le restrizioni indicate, esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezioni A e B.
2. Dalla data di notifica della presente direttiva l'elenco della sezione A dell'allegato II può essere completato:
- o aggiungendo le sostanze che figurano nell'allegato II, sezione B, conformemente ai criteri previsti all'allegato II della direttiva 89/109/CEE;
- o aggiungendo sostanze nuove, ossia sostanze che non figurano né nella sezione A né nella sezione B dell'allegato II, conformemente all'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.
3. Fatta salva la procedura prevista dall'articolo 4 della direttiva 89/109/CEE, a partire dalla data di notifica della presente direttiva, nessuno Stato membro autorizza, sul suo territorio, l'impiego di una nuova sostanza.
4. A partire dal 1o gennaio 1993, per la fabbricazione dei materiali e oggetti in materia plastica sono autorizzati esclusivamente i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione A ed alle condizioni ivi indicate. Tuttavia, prima del 1o gennaio 1992, può essere deciso, in casi debitamente giustificati e per alcune sostanze, di posporre la suindicata scadenza ad una data posteriore.
5. Tuttavia gli elenchi di cui all'alleato II, sezioni A e B non includono ancora monomeri o altre sostanze di partenza impiegati esclusivamente per la produzione di:
- rivestimenti superficiali ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;
- siliconi;
- resine epossidiche;
- prodotti ottenuti per fermentazione batterica;
- adesivi e promotori di adesione;
- inchiostri da stampa.
Articolo 4
I limiti specifici di migrazione indicati nell'allegato II sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2 nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti che possono essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
b) fogli, pellicole o altri articoli che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra l'area della superficie di tali oggetti e la quantità di prodotti alimentari a contatto.
In tali casi, i limiti indicati nell'allegato II, espressi in mg/kg, vanno divisi per il fattore di...
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