Commission Directive 90/128/EEC of 23 February 1990 relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs

Coming into Force27 February 1990
End of Effective Date03 September 2002
Celex Number31990L0128
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/128/oj
Published date21 March 1990
Date23 February 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 75, 21 March 1990
EUR-Lex - 31990L0128 - IT 31990L0128

Direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 21/03/1990 pag. 0019 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0152
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0152


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1990

relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(90/128/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considernado la direttiva 89/109/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3;

considerando che l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti, allo stato finito, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un'alterazione dei loro caratteri organolettici;

considerando che per raggiungere tale obiettivo nel caso dei materiali e degli oggetti di materia plastica uno strumento adeguato è rappresentato da una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, le cui disposizioni generali diventano applicabili anche al caso di cui trattasi;

considerando che il campo di applicazione della presente direttiva deve coincidere con quello della direttiva 82/711/CEE del Consiglio (2);

considerando che le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle resine a scambio ionico, le quali saranno oggetto di una successiva direttiva specifica;

considerando che, per conseguire l'obiettivo fissato dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE, è sufficiente elaborare un elenco di sostanze autorizzate con indicazione del limite di migrazione globale ed, eventualmente, di altre restrizioni specifiche;

considerando che lo stadio raggiunto della normativa comunitaria non consente ancora di adottare un elenco completo delle sostanze autorizzate valido per tutti i materiali e oggetti di materia plastica e che, pertanto, le sostanze che sono attualmente utilizzate in almeno uno Stato membro possono continuare ad essere utilizzate in attesa di una decisione sulla loro inclusione nell'elenco comunitario; che la presente direttiva verrà di conseguenza estesa a tempo debito anche alle sostanze e ai settori temporaneamente esclusi;

considerando che il limite globale di migrazione è un indice di inerzia del materiale che permette di evitare modifiche inaccettabili della composizione degli alimenti e che, rendendo superfluo il ricorso a un numero eccessivo di limiti specifici di migrazione o ad altre restrizioni, consente controlli più semplici e efficaci;

considerando che la direttiva 82/711/CEE fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei constituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che la direttiva 85/572/CEE del Consiglio (3) fissa l'elenco dei simulanti da impiegare nelle prove di migrazione;

considerando che la direttiva 78/142/CEE del Consiglio (1) fissa il tenore massimo di cloruro di vinile nei materiali e oggetti di materia plastica preparati con tale sostanza e il limite massimo di cloruro di vinile ceduto da tali materiali e oggetti e che le direttive 80/766/CEE (2) e 81/432/CEE (3) della Commissione fissano il metodo comunitario di analisi per il controllo di tali limiti;

considerando che la direttiva 80/590/CEE della Commissione (4) determina il simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

considerando che, ai fini di un'eventuale attribuzione di responsabilità, si richiede la dichiarazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE qualora si utilizzino in sede industriale o commerciale materie plastiche che non sono per loro natura chiaramente destinate ad uso alimentare;

considerando che, in ossequio al disposto dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, il comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato consultato in merito alle disposizioni che possono avere conseguenze sulla salute pubblica;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.

2. La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o a parti di essi:

a) costituiti esclusivamente di materia plastica, o

b) composti di due o più strati, ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica, fissati tra loro mediante adesivi o con qualsiasi altro mezzo

e che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati ad essere messi a contatto o sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione.

3. Ai sensi della presente direttiva si intende per « materia plastica » il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. Materie plastiche sono anche considerati i siliconi e gli altri composti macromolecolari simili. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.

Non sono considerati materie plastiche:

i) le pellicole di cellulosa rigenerata, verniciate e non verniciate, contemplate dalla direttiva 83/229/CEE (5) del Consiglio, modificata dalla direttiva 86/388/CEE (6);

ii) i materiali elastomerici e le gomme naturali e sintetiche;

iii) le carte e i cartoni, che siano o non siano modificati mediante aggiunta di materia plastica;

iv) i rivestimenti di superficie ottenuti da:

- cere paraffiniche, anche sintetiche e/o da cere microcristalline,

- miscele delle cere indicate al primo trattino tra loro e/o con materie plastiche;

v) le resine a scambio ionico.

4. Ferma restando la facoltà della Commissione di adottare altri provvedimenti in materia, la presente direttiva non si applica ai materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui almeno uno non è costituito esclusivamente di materia plastica, anche se quello destinato a venire a contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito esclusivamente di materia plastica.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite è pari a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;

b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;

c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.

Articolo 3

1. Per la fabbricazione dei materiali ed oggetti, possono essere utilizzati, con le restrizioni indicate, esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezioni A e B.

2. Dalla data di notifica della presente direttiva l'elenco della sezione A dell'allegato II può essere completato:

- o aggiungendo le sostanze che figurano nell'allegato II, sezione B, conformemente ai criteri previsti all'allegato II della direttiva 89/109/CEE;

- o aggiungendo sostanze nuove, ossia sostanze che non figurano né nella sezione A né nella sezione B dell'allegato II, conformemente all'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.

3. Fatta salva la procedura prevista dall'articolo 4 della direttiva 89/109/CEE, a partire dalla data di notifica della presente direttiva, nessuno Stato membro autorizza, sul suo territorio, l'impiego di una nuova sostanza.

4. A partire dal 1o gennaio 1993, per la fabbricazione dei materiali e oggetti in materia plastica sono autorizzati esclusivamente i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione A ed alle condizioni ivi indicate. Tuttavia, prima del 1o gennaio 1992, può essere deciso, in casi debitamente giustificati e per alcune sostanze, di posporre la suindicata scadenza ad una data posteriore.

5. Tuttavia gli elenchi di cui all'alleato II, sezioni A e B non includono ancora monomeri o altre sostanze di partenza impiegati esclusivamente per la produzione di:

- rivestimenti superficiali ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;

- siliconi;

- resine epossidiche;

- prodotti ottenuti per fermentazione batterica;

- adesivi e promotori di adesione;

- inchiostri da stampa.

Articolo 4

I limiti specifici di migrazione indicati nell'allegato II sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2 nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti che possono essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;

b) fogli, pellicole o altri articoli che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra l'area della superficie di tali oggetti e la quantità di prodotti alimentari a contatto.

In tali casi, i limiti indicati nell'allegato II, espressi in mg/kg, vanno divisi per il fattore di...

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