Commission Regulation (EC) No 250/2009 of 11 March 2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the definitions of characteristics, the technical format for the transmission of data, the double reporting requirements for NACE Rev.1.1 and NACE Rev.2 and derogations to be granted for structural business statistics (Text with EEA relevance )

Coming into Force20 April 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0250
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/250/oj
Published date31 March 2009
Date11 March 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 86, 31 March 2009
L_2009086IT.01000101.xml
31.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 86/1

REGOLAMENTO (CE) n. 250/2009 DELLA COMMISSIONE

del 11 marzo 2009

che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 (2) ha istituito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e la performance delle imprese nella Comunità. Per motivi di chiarezza e di razionalizzazione tale regolamento è stato sottoposto a rifusione, apportando considerevoli modifiche a diverse disposizioni.
(2) Il regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (3) e il regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (4) devono essere emendati per tener conto di tali modifiche. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituirli con il presente regolamento.
(3) È necessario definire le caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese allo scopo di produrre dati comparabili e armonizzati tra gli Stati membri.
(4) È altresì necessario specificare il formato tecnico e la procedura per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese di cui agli allegati I-IX del regolamento (CE) n. 295/2008, al fine di produrre dati comparabili e armonizzati tra gli Stati membri, di ridurre il rischio di errori nella loro trasmissione e di accrescere la rapidità con cui i dati raccolti possono essere elaborati e messi a disposizione degli utenti.
(5) È necessario inoltre specificare le prescrizioni per la duplice trasmissione per l'anno di riferimento 2008 di statistiche strutturali sulle imprese secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2.
(6) In forza dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 295/2008 durante i periodi transitori possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati di detto regolamento.
(7) Alcuni Stati membri hanno chiesto la concessione di deroghe durante i periodi transitori con riguardo a talune disposizioni degli allegati I, II, III, VIII e IX del regolamento (CE) n. 295/2008, allo scopo di introdurre i necessari sistemi di rilevazione di dati o di adeguare quelli esistenti in modo da assicurare che entro la fine del periodo transitorio le prescrizioni di tale regolamento siano soddisfatte.
(8) La concessione di tali deroghe appare giustificata in quanto le richieste degli Stati membri si basano su un bisogno legittimo di adeguare ulteriormente i propri sistemi di rilevazione.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del presente regolamento definisce le caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 295/2008.

I riferimenti ai conti delle società contenuti in tali definizioni si intendono fatti alle voci di cui all'articolo 9 (stato patrimoniale), all'articolo 23 (conto profitti e perdite) o all'articolo 43 (allegato) della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (5), nonché alle voci di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (6).

Articolo 2

L'allegato II del presente regolamento specifica il formato tecnico per la trasmissione dei dati conformemente al regolamento (CE) n. 295/2008.

Articolo 3

I dati e i metadati da trasmettere a norma del presente regolamento sono trasmessi in formato elettronico alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali competenti (istituti nazionali di statistica e autorità di sorveglianza di alcuni istituti finanziari). Il formato di trasmissione è conforme alle appropriate norme per gli scambi di dati specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati con l'ausilio di strumenti elettronici presso il punto unico di ingresso per i dati gestito dalla Commissione (Eurostat).

Gli Stati membri danno attuazione alle norme e alle linee guida per gli scambi fornite dalla Commissione (Eurostat) conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 4

L'allegato III del presente regolamento specifica le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati di cui alla sezione 9, punto 2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 295/2008.

Articolo 5

Le deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 295/2008 di cui all'allegato I, sezione 11, all'allegato II, sezione 10, all'allegato III, sezione 9, all'allegato VIII, sezione 8, e all'allegato IX, sezione 13, di detto regolamento sono concesse come specificato nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

I regolamenti (CE) n. 2700/98 e (CE) n. 2702/98 sono abrogati.

Essi continuano tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda la rilevazione, la compilazione e la trasmissione di dati per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.

(2) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

(3) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49.

(4) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102.

(5) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(6) GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

DEFINIZIONI DELLE CARATTERISTICHE

Codice : 11 11 0
Designazione : Numero di imprese
Allegati : I-VIII

Definizione

Il numero delle imprese, quali sono definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (1), che producono per il mercato, registrate per la popolazione interessata nel registro delle imprese, al netto degli errori, in particolare degli errori di registrazione. Sono da includere solo le unità attive che hanno registrato, durante il periodo di riferimento, fatturato o occupati, mentre sono escluse le unità inattive o temporaneamente inattive. Devono essere prese in considerazione tutte le unità attive durante almeno una parte del periodo di riferimento. Sono incluse anche le unità locali (succursali) che non costituiscono un'entità giuridica separata e che dipendono da imprese estere, fatta eccezione per le attività di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 295/2008. Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 295/2008 tale caratteristica è limitata al numero di imprese costituite conformemente alla legge del paese dichiarante e di succursali di imprese con sede centrale in paesi extra-SEE. Per le imprese di riassicurazione non sono registrate le succursali di imprese con sede centrale in paesi extra-SEE. Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 295/2008 tale caratteristica comprende anche i fondi pensione senza dipendenti. Essa include altresì i fondi pensione non costituiti come entità giuridiche e gestiti da società di gestione di fondi pensione, imprese di assicurazione o altre istituzioni finanziarie (senza figurare peraltro nei conti annuali di tali istituzioni). Questa caratteristica non include tuttavia il numero di fondi pensione non costituiti separatamente dall'impresa promotrice o dal relativo settore professionale (ad esempio, fondi pensione non autonomi o sistemi di riserve gestiti in genere dai datori di lavoro come attività ausiliaria).

Codice : 11 11 1
Designazione : Numero di imprese ripartito in base allo status giuridico
Allegati : V e VI

Definizione

Il numero delle imprese (cfr. variabile 11 11 0) ripartite secondo lo status giuridico.

Relazione con altre variabili

La variabile «Numero di imprese ripartito in base allo status giuridico» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Numero di imprese» (11 11 0).

Codice : 11 11 2
Designazione : Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza dei premi lordi contabilizzati
Allegato : V

Definizione

Il numero delle imprese (cfr. variabile 11 11 0) ripartite per classi d'ampiezza dei premi lordi contabilizzati.

Relazione con altre variabili

La variabile «Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza dei premi lordi contabilizzati» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Numero di imprese» (11 11 0).

Codice : 11 11 3
Designazione : Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza delle riserve tecniche lorde
Allegato : V

Definizione

Il numero delle imprese (cfr. variabile 11 11 0) ripartite per classi d'ampiezza delle riserve tecniche lorde.

Relazione con altre variabili

La variabile «Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza delle riserve tecniche lorde» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Numero di imprese» (11 11 0).

Codice : 11 11 4
Designazione : Numero di imprese ripartito in base alla sede dell'impresa madre
Allegato : VI

Definizione

Per...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT