Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431

Coming into Force14 May 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32018R0626
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/626/oj
Published date24 April 2018
Date05 March 2018
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 104, 24 aprile 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 104, 24 de abril de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 104, 24 avril 2018
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24.4.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 104/37

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/626 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 35, paragrafo 2, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 6, l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 50, paragrafo 9, l'articolo 51, paragrafo 3, l'articolo 54, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 56, paragrafo 8, l'articolo 57, paragrafo 5, l'articolo 75, paragrafo 3, l'articolo 84, paragrafo 3, l'articolo 109, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 116, paragrafo 4, l'articolo 117, paragrafo 3, l'articolo 140, paragrafo 6, l'articolo 146, paragrafo 11, l'articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 184, paragrafo 9, l'articolo 186, paragrafo 2, l'articolo 187, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 6, l'articolo 193, paragrafo 8, l'articolo 198, paragrafo 4, l'articolo 202, paragrafo 10, e l'articolo 204, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (2), codificato come regolamento (CE) n. 207/2009, ha istituito un sistema specifico dell'Unione per la protezione dei marchi da ottenere a livello di UE sulla base di una domanda presentata all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»).
(2) Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha adeguato le competenze conferite alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire la conformità al nuovo quadro giuridico derivante dal suddetto adeguamento sono stati adottati il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione (5).
(3) Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (6) è stato codificato come regolamento (UE) 2017/1001. Per motivi di chiarezza e di semplificazione, i riferimenti contenuti in un regolamento di esecuzione dovrebbero riflettere la nuova numerazione degli articoli risultante dalla codificazione dell'atto di base pertinente. Il regolamento (UE) 2017/1431 dovrebbe pertanto essere abrogato e le disposizioni di tale regolamento di esecuzione dovrebbero essere riprese, con riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001, nel presente regolamento.
(4) Per motivi di chiarezza, di certezza del diritto e di efficienza e al fine di agevolare il deposito delle domande di marchio UE, è fondamentale precisare, in modo chiaro ed esaustivo, le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono essere contenute in una domanda di marchio UE, evitando al contempo oneri amministrativi superflui.
(5) Il regolamento (UE) 2017/1001 non impone più la rappresentazione del marchio in forma grafica, a condizione che essa consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione. Al fine di garantire la certezza del diritto è pertanto necessario affermare esplicitamente che il preciso oggetto del diritto esclusivo conferito dalla registrazione è definito dalla rappresentazione. Questa dovrebbe, se del caso, essere integrata da un'indicazione del tipo di marchio interessato. Ove opportuno essa può essere integrata da una descrizione del segno. Tale indicazione o descrizione dovrebbe essere in linea con la rappresentazione.
(6) Al fine di garantire la coerenza a livello del processo di deposito di una domanda di marchio UE e di aumentare l'efficacia delle ricerche di anteriorità, è inoltre opportuno stabilire i principi generali che la rappresentazione di ciascun marchio deve soddisfare e dettare le norme e i requisiti specifici relativi alla rappresentazione di determinati tipi di marchio, conformemente alla natura e agli attributi specifici del marchio.
(7) L'introduzione di alternative tecniche alla rappresentazione grafica, in linea con le nuove tecnologie, deriva dalla necessità di modernizzare il processo di registrazione, in modo da allinearlo agli sviluppi tecnici. Al contempo andrebbero stabilite le specifiche tecniche per il deposito della rappresentazione del marchio, comprese le rappresentazioni depositate in formato elettronico, al fine di garantire che il sistema del marchio UE continui a essere interoperabile con il sistema istituito dal protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (7) (protocollo di Madrid). Conformemente al regolamento (UE) 2017/1001 e ai fini di una maggiore flessibilità e di un più rapido adeguamento ai progressi tecnologici, è opportuno che il compito di stabilire le specifiche tecniche dei marchi depositati in formato elettronico sia lasciato al direttore esecutivo dell'Ufficio.
(8) È opportuno snellire le procedure in modo da ridurre gli oneri amministrativi legati al deposito e al trattamento delle rivendicazioni di priorità e di preesistenza. Non dovrebbe essere quindi più necessario presentare copie autenticate della domanda o registrazione anteriore. In caso di rivendicazione di priorità l'Ufficio non dovrebbe inoltre essere più obbligato a inserire nel fascicolo una copia della domanda anteriore di marchio.
(9) In seguito all'abolizione dell'obbligo di rappresentazione grafica di un marchio alcuni tipi di marchi possono essere rappresentati in formato elettronico; la loro pubblicazione con mezzi convenzionali quindi non è più idonea. Al fine di garantire la pubblicazione, necessaria per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, di tutte le informazioni riguardanti la domanda, l'accesso alla rappresentazione del marchio mediante un link al registro elettronico dell'Ufficio dovrebbe essere riconosciuto come forma valida di rappresentazione del segno ai fini della pubblicazione.
(10) Per gli stessi motivi all'Ufficio dovrebbe essere inoltre consentito di rilasciare certificati di registrazione in cui la riproduzione del marchio è sostituita da un link elettronico. Per i certificati rilasciati dopo la registrazione e al fine di trattare le istanze presentate in un momento in cui i dati relativi alla registrazione possono essere mutati è opportuno prevedere la possibilità di rilasciare versioni aggiornate del certificato recanti l'indicazione delle successive iscrizioni nel registro.
(11) Dall'esperienza pratica maturata nell'applicazione del precedente regime è emersa la necessità di chiarire alcune disposizioni, in particolare per quanto concerne i trasferimenti parziali e le rinunce parziali, al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto.
(12) Al fine di garantire la certezza del diritto, mantenendo al tempo stesso un certo livello di flessibilità, è necessario stabilire un contenuto minimo dei regolamenti d'uso relativi rispettivamente ai marchi collettivi UE e ai marchi di certificazione UE, presentati a norma del regolamento (UE) 2017/1001, con l'obiettivo di consentire agli operatori di mercato di avvalersi di questo nuovo tipo di protezione del marchio.
(13) Dovrebbero essere precisati gli importi massimi delle spese di rappresentanza sostenute dalla parte vincente nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, tenendo conto della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente, tra l'altro, per motivi tattici dall'altra parte.
(14) Per motivi di efficienza dovrebbero essere consentite le pubblicazioni elettroniche da parte dell'Ufficio.
(15) È necessario garantire uno scambio di informazioni efficace ed efficiente tra l'Ufficio e le autorità degli Stati membri nel quadro della cooperazione amministrativa, tenendo in adeguata considerazione le limitazioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli.
(16) I requisiti relativi alle istanze di trasformazione dovrebbero garantire che l'interfaccia tra il sistema del marchio UE e i sistemi dei marchi nazionali sia più fluida ed efficace.
(17) Al fine di semplificare i procedimenti dinanzi all'Ufficio dovrebbe essere possibile limitare la presentazione delle traduzioni alle sezioni dei documenti pertinenti per il procedimento interessato. Allo stesso fine l'Ufficio dovrebbe essere autorizzato a esigere la prova che la traduzione corrisponda all'originale solo in caso di dubbio.
(18) Per ragioni di efficienza alcune decisioni dell'Ufficio in merito alle opposizioni o alle domande di decadenza o di nullità di un marchio UE andrebbero prese da un solo membro.
(19) In ragione dell'adesione dell'Unione al protocollo di Madrid è necessario che le condizioni dettagliate che disciplinano le procedure per la registrazione internazionale dei marchi siano del tutto coerenti con le regole del suddetto protocollo.
(20) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ha sostituito le norme precedentemente contenute nel regolamento della Commissione (CE) n. 2868/95 (8), che è stato pertanto abrogato. In deroga a tale abrogazione, determinati procedimenti avviati prima della data di applicabilità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 dovrebbero continuare a essere disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni specifiche di cui al regolamento
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