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3.6.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 143/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/949 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2017
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce le norme in materia di identificazione e registrazione dei bovini. Per poter ricostruire i movimenti dei bovini il regolamento dispone che tutti gli animali siano identificati mediante almeno due mezzi di identificazione elencati nel suo allegato I, recanti lo stesso e unico codice di identificazione. I mezzi di identificazione elencati in tale allegato comprendono un marchio auricolare convenzionale e un identificatore elettronico sotto forma di marchio auricolare elettronico, bolo ruminale o transponder iniettabile. |
(3) | Affinché sia in linea con le norme stabilite dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per l'identificazione degli animali, la configurazione del codice di identificazione più adatta per i bovini è il codice alfabetico del paese a due lettere o il codice numerico del paese a tre cifre, seguito da un codice individuale per l'animale costituito al massimo da 12 caratteri numerici. |
(4) | La configurazione del codice di identificazione da stabilirsi nel presente regolamento dovrebbe inoltre garantire il funzionamento del mercato unico non solo per i bovini ma anche per gli ovini e i caprini, qualora tale configurazione del codice di identificazione fosse richiesta a norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3), a prescindere dal mezzo di identificazione applicato nei diversi Stati membri. |
(5) | Il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione (4) stabilisce il sistema di codifica usato per identificare lo Stato membro di origine unitamente a informazioni sul singolo animale da riportare su marchi auricolari visibili. Tale sistema di codifica per l'identificazione è costituito dal codice alfabetico del paese a due lettere, unitamente a un codice per il singolo animale costituito al massimo da 12 caratteri numerici. |
(6) | La configurazione del codice di identificazione per i bovini dovrebbe essere applicata sia ai marchi auricolari convenzionali sia agli identificatori elettronici e tali codici dovrebbero essere interoperabili, elettronicamente scambiabili e leggibili in tutti gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 911/2004 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da fare riferimento al codice di identificazione da stabilirsi nel presente regolamento. |
(7) | L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004 stabilisce che la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito possono mantenere in vigore il proprio sistema di codice alfanumerico per i 12 caratteri numerici che seguono il codice del paese per gli animali nati fino al 31 dicembre 1999 nel caso della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia e del Portogallo e per gli animali nati fino al 30 giugno 2000 nel caso del Regno Unito. Poiché le norme per la configurazione del codice di identificazione per i bovini di cui al presente regolamento sono destinate a sostituire quelle stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004, anche il presente regolamento dovrebbe consentire tale deroga. |
(8) | L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce che gli Stati membri devono istituire una banca dati informatizzata relativa ai bovini nella quale l'autorità competente dello Stato membro deve registrare il codice di identificazione dei bovini. |
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