REGOLAMENTO (UE) 2019/289 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588 (2),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (3) dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione. |
(2) | Le norme in materia di aiuti di Stato stabilite agli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito «il trattato») si applicano al sostegno fornito ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ad eccezione dei pagamenti e dei finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. |
(3) | In virtù dell'articolo 42 del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano pertanto al sostegno allo sviluppo rurale relativo alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli. |
(4) | Tuttavia le norme in materia di aiuti di Stato si applicano al sostegno allo sviluppo rurale per le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, per quanto riguarda sia la parte cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia i finanziamenti nazionali integrativi. |
(5) | Le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 sono state pertanto allineate a quelle del regolamento (UE) n. 1305/2013 nell'ambito dell'ultima revisione delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato nel 2014, al fine di semplificare le procedure relative agli aiuti di Stato applicabili al sostegno allo sviluppo rurale per il settore forestale e le attività non agricole nelle zone rurali. |
(7) | Di conseguenza le condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato contenute negli articoli 32, 33, 35, da 38 a 41 e da 44 a 48 del regolamento (UE) n. 702/2014 non corrispondono più interamente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. È pertanto opportuno adeguare tali norme nella misura necessaria a mantenere la possibilità di esentare il sostegno allo sviluppo rurale dall'obbligo di notifica in modo analogo a quanto avvenuto finora. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 702/2014 è così modificato:
(1) | all'articolo 1, paragrafo 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) | ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno; |
b) | agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa di cui alla lettera a)». | |
(2) | All'articolo 6, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera j):
«j) | aiuti per la partecipazione degli agricoltori in attività a regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, laddove siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 48.» | |
(3) | L'articolo 32 è così modificato:
a) | al paragrafo 8, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:»; |
b) | al paragrafo 9 è aggiunto il seguente secondo comma: «Il primo comma non si applica agli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari.» | |
(4) | L'articolo 33 è così modificato:
a) | al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli aiuti ai sistemi agroforestali finanziano i costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento e un premio annuale per ettaro.»; |
b) | al paragrafo 5, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziario finanziano i seguenti costi ammissibili:»; |
c) | al paragrafo 6 è aggiunto il seguente secondo comma: «Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»; |
d) | il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Sono ammissibili i seguenti costi per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali:
a) | i costi per l'impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l'impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive; |
b) | i costi per convertire foreste o terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l'abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo; |
c) | altri costi direttamente connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale quali costi per studi di fattibilità, per il piano di allestimento, per l'esame, la preparazione e la protezione del suolo; |
d) | i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione; |
e) | i costi dei trattamenti necessari connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio; |
f) | i costi di reimpianto durante il primo anno successivo all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale.»; | |
e) | al paragrafo 9, la frase introduttiva è sostituita dalla |
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