Council Regulation (EC) No 2820/98 of 21 December 1998 applying a multiannual scheme of generalised tariff preferences for the period 1 July 1999 to 31 December 2001

Coming into Force01 July 1999,01 January 1999
End of Effective Date31 December 2001
Celex Number31998R2820
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/2820/oj
Published date30 December 1998
Date21 December 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 357, 30 December 1998
EUR-Lex - 31998R2820 - IT

Regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio del 21 dicembre 1998 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999 - 31 dicembre 2001

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 30/12/1998 pag. 0001 - 0112


REGOLAMENTO (CE) N. 2820/98 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1998 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999 31 dicembre 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

(1) considerando che, in base all'offerta presentata nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti agricoli e industriali originari dei paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980; che un secondo periodo di dieci anni si è concluso il 31 dicembre 1990 e che la Comunità ha prorogato tuttavia sino al 31 dicembre 1994 il suo schema senza modifiche; che in tale data la Comunità ha rinnovato la sua offerta per un nuovo periodo di dieci anni (1995 2004);

(2) considerando il ruolo positivo svolto in passato dal sistema nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, il quale giustifica che se ne mantenga l'applicazione per un certo periodo in via complementare rispetto ad altri mezzi di azione prioritari, in particolare la liberalizzazione multilaterale degli scambi;

(3) considerando che nella comunicazione al Consiglio del 1° giugno 1994 la Commissione ha presentato gli orientamenti che essa raccomandava per un nuovo decennio di applicazione del suo schema di preferenze generalizzate per il periodo 1995 2004;

(4) considerando che tali orientamenti decennali sono stati confermati nel 1995 con l'adozione del primo schema del decennio istituito dal regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995 1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (2), e dal regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996 30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (3);

(5) considerando che il trattato sull'Unione europea ha dato nuovo impulso alla politica di sviluppo comunitaria nell'ambito della politica esterna dell'Unione europea, fissando come obiettivo prioritario lo sviluppo economico e sociale durevole dei paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento armonico e graduale nell'economia mondiale;

(6) considerando che, in tale prospettiva, lo schema comunitario di preferenze generalizzate deve accentuare il suo ruolo di strumento volto allo sviluppo, rivolgendosi anzitutto ai paesi che ne hanno maggiormente bisogno, vale a dire i più poveri; che, peraltro, lo schema deve completare gli strumenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e facilitare l'inserimento dei paesi in via di sviluppo nell'economia internazionale e nel sistema multilaterale degli scambi; che, di conseguenza, le preferenze hanno carattere transitorio e debbono essere concesse in modo commisurato alle necessità e gradualmente ritirate non appena si ritenga che tali necessità non esistano più;

(7) considerando che il sistema comunitario di preferenze generalizzate deve continuare a poggiare sull'obiettivo di neutralità globale del livello di liberalizzazione rispetto agli schemi precedenti per quanto riguarda l'impatto del margine preferenziale sul volume potenziale del commercio preferenziale, fatti salvi i regimi speciali di incentivazione;

(8) considerando che il sistema comunitario di preferenze generalizzate deve tener conto anche della sensibilità di taluni settori o prodotti per l'industria e l'agricoltura comunitaria; che occorre continuare a garantire la protezione dei settori sensibili contro le importazioni eccessive attraverso un duplice meccanismo di modulazione dei margini tariffari preferenziali e, in caso di emergenza, di clausole di salvaguardia;

(9) considerando che, per aumentare l'accesso al mercato comunitario e l'utilizzazione effettiva delle preferenze per i paesi in via di sviluppo mediamente o meno progrediti, occorre mantenere il meccanismo di modulazione;

(10) considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese si basa sulla combinazione di un criterio di livello di sviluppo quantificato attraverso un indice di sviluppo che combina il reddito pro capite e il livello delle esportazioni di prodotti manufatti del paese considerato rispetto a quelli della Comunità, da un lato, e di un criterio di specializzazione relativa quantificato attraverso un indice di specializzazione, basato sul rapporto fra la quota di un paese beneficiario sul totale delle importazioni comunitarie in generale e la sua quota sul totale delle importazioni comunitarie per un determinato settore, dall'altro; che la combinazione di questi due criteri deve consentire di modulare secondo il livello di sviluppo gli effetti lordi dell'indice di specializzazione per quanto riguarda i settori da escludere;

(11) considerando che l'evoluzione delle condizioni degli scambi commerciali e finanziari nel mondo può, all'occorrenza, spingere la Comunità a riesaminare, entro la fine del 1999, i risultati dell'applicazione del meccanismo di modulazione;

(12) considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese deve restare applicabile anche ai paesi beneficiari, le cui esportazioni di prodotti compresi nello schema di preferenze generalizzate in un determinato settore abbiano superato il quarto delle esportazioni dei paesi beneficiari nello stesso settore e per gli stessi prodotti durante l'anno statistico di riferimento, a prescindere dal livello di sviluppo di tali paesi;

(13) considerando che il meccanismo di modulazione continua a non applicarsi ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti compresi nello schema di preferenze generalizzate in un determinato settore non abbiano superato il 2 % delle esportazioni dei paesi beneficiari verso la Comunità nello stesso settore durante l'anno statistico di riferimento dello schema precedente;

(14) considerando che è opportuno continuare ad escludere dallo schema i paesi e i territori il cui reddito pro capite è superiore a quello di uno Stato membro della Comunità e il cui indice di sviluppo è superiore a - 1;

(15) considerando che, in occasione della riunione ministeriale di Singapore del dicembre 1996, gli Stati membri dell'OMC si sono impegnati a realizzare un piano d'azione volto a migliorare l'accesso al loro mercato per i prodotti originari dei paesi meno progrediti;

(16) considerando che, in base ad una comunicazione della Commissione del 16 aprile 1997 e alle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 1997, il regolamento (CE) n. 602/98 (4) ha concesso ai paesi meno progrediti non membri della convenzione di Lomé vantaggi equivalenti a quelli di cui godono i paesi che sono parti di detta convenzione;

(17) considerando che i paesi impegnati in programmi effettivi di lotta contro la produzione e il traffico di droga debbono poter continuare a beneficiare del regime più favorevole ad essi già concesso nello schema precedente; che tali paesi beneficeranno come in passato di una franchigia di dazi per i prodotti industriali e agricoli, a condizione che proseguano i loro sforzi nella lotta contro la droga; che è opportuno estendere il beneficio di tale regime nel settore industriale ai paesi del mercato comune dell'America centrale e a Panama;

(18) considerando che il regolamento (CE) n. 1154/98 del Consiglio (5), prevede l'attuazione dei regimi speciali di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori e della protezione ambientale previsti dagli articoli 7 e 8 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96;

(19) considerando che tali regimi speciali di incentivazione dovrebbero poter essere concessi ai paesi beneficiari del regime delle preferenze tariffarie generalizzate, anche nei settori per i quali sono eventualmente sottoposti al meccanismo di graduazione; che però ciò non vale per i settori sottoposti al meccanismo previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96, in quanto si tratta di settori esclusi per ragioni di capacità concorrenziale, indipendentemente dal livello di sviluppo del paese interessato;

(20) considerando che il beneficio del regime di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori va riservato ai paesi che ne fanno richiesta per iscritto e che dimostrano di applicare una legislazione che riprende nella sostanza le norme delle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL, per quanto riguarda l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, e della convenzione n. 138 dell'OIL concernente l'età minima di ammissione al lavoro;

(21) considerando che il beneficio del regime speciale di incentivazione di tutela dei diritti dei lavoratori dovrebbe essere riservato a paesi o, in alcuni casi, a settori di produzione che hanno effettivamente adottato misure atte a conformarsi a tali convenzioni dell'OIL; che, di conseguenza, bisogna prevedere un'applicazione parziale del regime speciale ad alcuni settori specifici;

(22) considerando che il beneficio del regime speciale di incentivazione della protezione ambientale è riservato ai paesi che ne fanno richiesta e che dimostrano di applicare una legislazione che riprende nella sostanza le norme dell'Organizzazione internazionale per i legni tropicali...

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