2011/274/EU: Commission Decision of 26 April 2011 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘energy’ subsystem of the trans-European conventional rail system (notified under document C(2011) 2740) Text with EEA relevance

Coming into Force27 April 2011,01 June 2011
End of Effective Date31 December 2014
Celex Number32011D0274
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2011/274/oj
Published date14 May 2011
Date26 April 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 126, 14 May 2011
L_2011126IT.01000101.xml
14.5.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 126/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2011

relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

[notificata con il numero C(2011) 2740]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/274/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Come indicato all’articolo 2, lettera e), e nell’allegato II della direttiva 2008/57/CE, il sistema ferroviario è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale o funzionale, comprendenti un sottosistema «Energia».
(2) Con la decisione C(2006)124 definitiva, del 9 febbraio 2006, la Commissione ha assegnato all’Agenzia ferroviaria europea (l’Agenzia) il mandato di elaborare specifiche tecniche di interoperabilità (STI) conformemente alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2). Ai sensi del mandato, l’Agenzia doveva elaborare una STI relativa al sottosistema «Energia» del sistema ferroviario convenzionale.
(3) Le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) sono specifiche adottate conformemente alla direttiva 2008/57/CE. La STI in allegato riguarda il sottosistema «Energia» al fine di soddisfare i requisiti essenziali e assicurare l’interoperabilità del sistema ferroviario.
(4) La STI in allegato deve fare riferimento alla decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(5) Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le procedure di valutazione di conformità e di verifica applicabili ai casi specifici, nonché gli organismi incaricati dello svolgimento di tali procedure.
(6) La STI in allegato lascia impregiudicate le disposizioni di altre STI pertinenti che possono essere applicabili al sottosistema «Energia».
(7) La STI in allegato non deve imporre l’utilizzo di tecnologie o soluzioni tecniche specifiche salvo nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per assicurare l’interoperabilità del sistema ferroviario all’interno dell’Unione.
(8) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/57/CE, la STI in allegato consente, per un determinato periodo di tempo, l’incorporazione di componenti di interoperabilità in sottosistemi non coperti da certificazione, se sono soddisfatte determinate condizioni.
(9) Per continuare ad incoraggiare l’innovazione e per tenere conto dell’esperienza acquisita, la STI in allegato deve essere oggetto di una revisione periodica.
(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione la Commissione adotta una specifica tecnica di interoperabilità («STI») relativa al sottosistema «Energia» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

La STI è definita nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente STI si applica a tutto il materiale rotabile nuovo, ristrutturato o rinnovato del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, quale definito nell’allegato I della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 3

Le procedure per la valutazione di conformità, di idoneità all’impiego e della verifica CE stabilite al capitolo 6 della STI in allegato sono basate sui moduli definiti nella decisione 2010/713/UE.

Articolo 4

1. Durante un periodo transitorio di dieci anni sarà possibile rilasciare un certificato CE di verifica di un sottosistema che contiene componenti di interoperabilità sprovvisti di dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego, a condizione che le disposizioni di cui al paragrafo 6.3 dell’allegato siano rispettate.

2. La produzione o l’adattamento/rinnovo del sottosistema utilizzando componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati entro il periodo transitorio, compresa la messa in servizio.

3. Durante il periodo transitorio gli Stati membri assicurano che:

a) le ragioni dell’assenza di certificazione dei componenti di interoperabilità siano adeguatamente identificate nella procedura di verifica di cui al paragrafo 1;
b) i dettagli dei componenti di interoperabilità non certificati e le ragioni dell’assenza di certificazione, compresa l’applicazione di norme nazionali notificate ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2008/57/CE, siano inclusi da parte delle autorità nazionali di sicurezza nella relazione annuale di cui all’articolo 18 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

4. Una volta terminato il periodo transitorio e tenendo conto delle deroghe di cui alla sezione 6.3.3 relativa alla manutenzione, i componenti di interoperabilità sono oggetto della dichiarazione di conformità CE e/o dell’idoneità all’impiego richieste prima di essere incorporati nel sottosistema.

Articolo 5

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2008/57/CE, il capitolo 7 della STI in allegato definisce la strategia di migrazione verso un sottosistema «Energia» pienamente interoperabile. La migrazione deve essere attuata congiuntamente all’articolo 20 della direttiva, che specifica i principi dell’applicazione della STI ai progetti di rinnovo e ristrutturazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione una relazione sull’attuazione dell’articolo 20 della direttiva 2008/57/CE tre anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione. La relazione è discussa in seno al comitato istituito ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE e, ove opportuno, la STI in allegato viene adattata.

Articolo 6

1. Per quanto riguarda le questioni classificate come «casi specifici» nel capitolo 7 della STI, le condizioni da rispettare per la verifica dell’interoperabilità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE sono le norme tecniche applicabili nello Stato membro che autorizza la messa in servizio dei sottosistemi oggetto della presente decisione.

2. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:

a) le norme tecniche di cui al paragrafo 1;
b) la procedure di valutazione della conformità e di verifica da adottare in relazione all’applicazione delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
c) gli organismi che nomina per espletare le procedure di valutazione della conformità e di verifica dei casi specifici di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2011.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(3) GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1.

(4) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.


ALLEGATO

DIRETTIVA 2008/57/CE SULL'INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA FERROVIARIO COMUNITARIO

SPECIFICA TECNICA DI INTEROPERABILITÀ

Sottosistema «Energia» per il sistema ferroviario convenzionale

1. INTRODUZIONE
1.1. Campo di applicazione tecnico
1.2. Campo di applicazione geografico
1.3. Contenuto della presente STI
2. DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SOTTOSISTEMA
2.1. Definizione del sottosistema «Energia»
2.1.1. Alimentazione
2.1.2. Catenaria e pantografo
2.2. Interfacce con altri sottosistemi e all'interno del sottosistema
2.2.1. Introduzione
2.2.2. Interfacce relative all'alimentazione
2.2.3. Interfacce relative alla catenaria e ai pantografi e loro interazioni
2.2.4. Interfacce relative a tratti a separazione di fase e tratti a separazione di sistema
3. REQUISITI ESSENZIALI
4. CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA
4.1. Introduzione
4.2. Specifiche funzionali e tecniche del sottosistema
4.2.1. Disposizioni generali
4.2.2. Parametri fondamentali del sottosistema «Energia»
4.2.3. Tensione e frequenza
4.2.4. Parametri relativi alle prestazioni del sistema di alimentazione
4.2.5. Continuità dell'alimentazione di corrente in caso di disturbi nelle gallerie
4.2.6. Capacità di corrente, sistemi CC, con treni in stazionamento
4.2.7. Frenatura a recupero
4.2.8. Disposizioni per il coordinamento della protezione elettrica
4.2.9. Caratteristiche armoniche e dinamiche per sistemi CA
4.2.10. Emissioni armoniche verso il servizio di distribuzione dell'energia
4.2.11. Compatibilità elettromagnetica esterna
4.2.12. Tutela dell'ambiente
4.2.13. Geometria della catenaria
4.2.14. Sagoma del pantografo
4.2.15. Forza media di contatto
4.2.16. Comportamento dinamico e qualità della captazione di corrente
4.2.17. Distanza tra
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