Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014

Coming into Force01 January 2020,01 January 2025,16 July 2019
End of Effective Date31 December 9999
Published date26 June 2019
Date20 June 2019
Celex Number32019R1022
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/oj
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 172, 26 juin 2019
L_2019172IT.01000101.xml
26.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 172/1

REGOLAMENTO (UE) 2019/1022 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile («MSY»).
(2) In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche.
(3) La dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever del 30 marzo 2017 (3) stabilisce un nuovo quadro per la governance della pesca nel Mar Mediterraneo e delinea un programma di lavoro comprendente cinque azioni concrete per i prossimi 10 anni. Uno degli impegni assunti è istituire piani pluriennali.
(4) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce le norme della politica comune della pesca («PCP») in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020.
(5) La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio alla gestione di tali attività basato sugli ecosistemi. La PCP contribuisce anche a un equo tenore di vita per il settore della pesca, ivi compreso il settore della pesca artigianale, su piccola scala o costiera. La realizzazione di tali obiettivi contribuisce anche alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare e produce vantaggi a livello occupazionale.
(6) Per conseguire gli obiettivi della PCP dovrebbero essere adottate misure di conservazione quali piani pluriennali, misure tecniche e misure relative alla fissazione e ripartizione dello sforzo di pesca massimo consentito.
(7) A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, il piano pluriennale istituito dal presente regolamento («piano») dovrebbe comprendere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare e ridurre le catture indesiderate.
(8) Per «migliore parere scientifico disponibile» si dovrebbe intendere un parere scientifico accessibile al pubblico, basato sui dati e metodi scientifici più aggiornati e formulato o riesaminato da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale.
(9) La Commissione dovrebbe ottenere il migliore parere scientifico disponibile per gli stock che rientrano nell'ambito di applicazione del piano. A tal fine essa dovrebbe consultare, in particolare, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP»). In particolare, la Commissione dovrebbe ottenere un parere scientifico accessibile al pubblico, anche per quanto riguarda la pesca multispecifica, che tenga conto del piano e indichi intervalli di FMSY e valori di riferimento per la conservazione (BPA e BLIM).
(10) Il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (5) istituisce un quadro di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e prevede l'adozione di piani di gestione per la pesca praticata con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe nelle acque territoriali degli Stati membri.
(11) La Francia, l'Italia e la Spagna hanno adottato piani di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tuttavia, tali piani non sono coerenti tra loro e non tengono conto di tutti gli attrezzi utilizzati per lo sfruttamento degli stock demersali, né della distribuzione transzonale di alcuni stock e di alcune flotte di pesca. Inoltre, essi non hanno permesso di conseguire gli obiettivi della PCP. Gli Stati membri e i portatori di interesse si sono dichiarati favorevoli all'elaborazione e all'attuazione di un piano pluriennale a livello dell'Unione per gli stock considerati.
(12) Lo CSTEP ha dimostrato che lo sfruttamento di molti stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale supera di gran lunga i livelli richiesti per conseguire il rendimento massimo sostenibile («MSY»).
(13) È quindi opportuno istituire un piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.
(14) Il piano dovrebbe tenere conto della multispecificità delle attività di pesca e delle interazioni tra gli stock da queste interessati, vale a dire il nasello (Merluccius merluccius), la triglia di fango (Mullus barbatus), il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), lo scampo (Nephrops norvegicus), il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea). Dovrebbe inoltre tenere conto delle specie oggetto di catture accessorie nelle attività di pesca demersali e degli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti. Il piano dovrebbe applicarsi alle attività di pesca demersali (in particolare con reti da traino, reti da posta fisse, trappole e palangari) praticata nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale.
(15) Ove la mortalità causata dalla pesca ricreativa abbia un impatto rilevante sullo stock interessato, il Consiglio dovrebbe essere in grado di fissare limiti non discriminatori per la pesca ricreativa. Nel fissare tali limiti, il Consiglio dovrebbe basarsi su criteri trasparenti e oggettivi. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie e proporzionate per il monitoraggio e la raccolta dei dati per la stima attendibile dei livelli effettivi delle catture della pesca ricreativa. Dovrebbe inoltre essere possibile adottare ulteriori misure tecniche di conservazione riguardo alla pesca ricreativa.
(16) Il campo di applicazione geografico del piano dovrebbe essere basato sulla distribuzione geografica degli stock risultante dai migliori pareri scientifici disponibili. Il miglioramento dei dati scientifici potrebbe rendere necessarie future modifiche della distribuzione geografica degli stock indicata nel piano. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano nel caso in cui i pareri scientifici segnalino variazioni nella distribuzione geografica degli stock considerati.
(17) Il piano dovrebbe mirare a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, in particolare a conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock bersaglio, ad attuare l'obbligo di sbarco per gli stock demersali e le catture accessorie di specie pelagiche nelle attività di pesca demersali soggetti a taglia minima di riferimento per la conservazione, e a promuovere un equo tenore di vita per quanti dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, per ridurre al minimo gli impatti delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Esso dovrebbe essere conforme alla normativa ambientale dell'Unione, in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020, in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e agli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (8).
(18) È opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento dell'MSY (FMSY). Tali intervalli, stabiliti sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari per garantire una flessibilità che consenta di tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e prendere in considerazione le esigenze della pesca multispecifica. Sulla
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