Sentenze nº T-71/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 25, 2020

Resolution DateNovember 25, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-71/19

Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio - Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) - Procedura di invito a presentare proposte H2020-CS 2-CFP08-FRC-2018-01 - Rigetto della proposta presentata dalla ricorrente - Attribuzione di punteggi non corrispondenti ad un numero intero - Articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1290/2013 - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Esame insufficiente della proposta - Travisamento dei fatti

Nella causa T-71/19,

BMC Srl, con sede in Medicina (Italia), rappresentata da S. Dindo e L. Picotti, avvocati,

ricorrente,

contro

Impresa comune Clean Sky 2, rappresentata da B. Mastantuono, in qualità di agente, assistito da M. Velardo, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione dell’impresa comune Clean Sky 2 del 10 ottobre 2018, con la quale è stata respinta la proposta n. 831874 «smart De-icing bARrier Filter (DwARF)» presentata dalla ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare proposte H2020-CS 2-CFP08-FRC-2018-01, nonché l’annullamento della decisione di detta impresa comune del 6 dicembre 2018, con la quale è stata respinta la domanda della ricorrente di riesame della valutazione della proposta di cui sopra e confermata la decisione del 10 ottobre 2018 di rigetto di tale proposta,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da J. Svenningsen, presidente, C. Mac Eochaidh (relatore) e J. Laitenberger, giudici,

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1 La BMC Srl, odierna ricorrente, è un’impresa italiana che opera nei settori dell’automobile, del motociclo e dell’aeronautica.

2 L’impresa comune Clean Sky 2 è un partenariato pubblico-privato cui partecipano l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, e membri provenienti dal settore privato. Essa è stata istituita, a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune Clean Sky 2 (GU 2014, L 169, pag. 77), ai fini della realizzazione dell’iniziativa tecnologica congiunta nel settore aeronautico.

3 Ai sensi dell’articolo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 558/2014, l’impresa comune Clean Sky 2 si propone, segnatamente, l’obiettivo di contribuire all’attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU 2013, L 347, pag. 104), e, più specificamente, al buon esito di una sfida nel settore dei «trasporti intelligenti, ecologici e integrati», nonché l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche.

4 Dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 8, paragrafo 2, lettere m) e n), dell’allegato I del regolamento n. 558/2014 risulta che l’impresa comune Clean Sky 2 è incaricata, in particolare, di fornire un sostegno finanziario alle azioni indirette di ricerca e innovazione, principalmente sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte aperti, trasparenti e concorrenziali, previa valutazione e classificazione in graduatoria delle proposte a cura di esperti indipendenti.

5 In forza dell’articolo 17 del regolamento n. 558/2014, il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione [dei risultati] nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81), si applica alle azioni finanziate dall’impresa comune Clean Sky 2. Inoltre, detto articolo stabilisce, segnatamente, che, in conformità del regolamento n. 1290/2013, «l’impresa comune Clean Sky 2 è considerata un organismo di finanziamento».

6 L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2013 stabilisce i criteri di attribuzione sulla base dei quali le proposte vengono valutate, ossia «eccellenza», «impatto» e «qualità ed efficienza dell’attuazione». In conformità del paragrafo 4 di tale articolo, il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l’applicazione dei suddetti criteri di attribuzione, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi. Ai sensi dei paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo, la valutazione viene effettuata da esperti indipendenti, le proposte sono classificate in una graduatoria sulla base dei risultati della valutazione e la selezione viene effettuata sulla base di tale graduatoria.

7 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 21 e 22, del regolamento n. 1290/2013, il «programma di lavoro» è il documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, e il «piano di lavoro» è il documento, simile al programma di lavoro della Commissione, adottato dagli organismi di finanziamento, fra cui l’impresa comune Clean Sky 2, ai quali è affidata parte dell’attuazione di detto programma quadro.

8 L’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013 istituisce una procedura di riesame della valutazione per i candidati che ritengano che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite da tale regolamento, dal pertinente programma di lavoro o piano di lavoro o dal corrispondente invito a presentare proposte. In conformità al paragrafo 3 di tale articolo, la Commissione o l’organismo di finanziamento competente sono responsabili della disamina della domanda di riesame della valutazione, disamina che riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta. In conformità del successivo paragrafo 4, il comitato di riesame delle valutazioni fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. Il comitato può raccomandare o una nuova valutazione della proposta o la conferma della valutazione iniziale. In virtù del paragrafo 5 del medesimo articolo 16, la Commissione o l’organismo di finanziamento competente adottano una decisione sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 4, e tale decisione viene notificata al coordinatore della proposta. Infine, ai sensi del successivo paragrafo 7, la procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell’Unione.

9 L’impresa comune Clean Sky 2 pubblica il proprio piano di lavoro semestrale, gli inviti a presentare proposte e le proprie regole applicabili alle procedure di presentazione, valutazione, selezione, attribuzione e riesame di proposte (in prosieguo: le «regole CS 2»). Tali documenti sono accessibili sul sito Internet dell’impresa comune Clean Sky 2 e sul portale della Commissione dedicato ai partecipanti. Il punto 4 delle regole CS 2 precisa gli aspetti procedurali della valutazione di una proposta. Da esso risulta che gli esperti indipendenti, nel numero di tre o più, valutano le proposte nel corso di una procedura che può comportare tre fasi. In un primo momento, ciascun esperto effettua una valutazione individuale. In un secondo momento, gli esperti si consultano in seno a «gruppi di consenso» al fine di pervenire ad un consenso sui commenti e sui punteggi da attribuire. In una terza fase, la coerenza di tutte le valutazioni dei «gruppi di consenso» viene verificata da un comitato d’esame. Questa terza fase può essere effettuata in occasione della seconda fase qualora gli esperti siano gli stessi. La relazione del comitato d’esame include la relazione di sintesi della valutazione di ciascuna proposta e l’elenco delle proposte che hanno raggiunto la soglia minima e ottenuto un punteggio finale. Successivamente, l’impresa comune Clean Sky 2 stila una graduatoria delle proposte che hanno raggiunto la soglia sulla base delle valutazioni degli esperti indipendenti. L’elenco delle proposte selezionate per un finanziamento sulla base di tale graduatoria è sottoposto per approvazione al consiglio di direzione dell’impresa comune Clean Sky 2. Anche la procedura relativa alle domande di riesame viene precisata nelle regole CS 2. Vi è indicato, in particolare, che il riesame riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta.

10 Il 3 maggio 2018 l’impresa comune Clean Sky 2 ha pubblicato l’invito a presentare proposte H2020-CS 2-CFP08-2018-01 [8th Call for proposals (CFP08)] (in prosieguo: l’«invito a presentare proposte»), nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020).

11 Nell’invito a presentare proposte veniva precisato che i partecipanti dovevano fare riferimento alle regole applicabili come enunciate in un documento dell’impresa comune Clean Sky 2 intitolato «First amended Work Plan 2018-2019» (in prosieguo: il «piano di lavoro 2018-2019»), nonché alle regole CS 2.

12 L’invito a presentare proposte comprendeva, in particolare, il soggetto tematico JTI-CS 2-2018-CFP08-FRC-01-21, intitolato «Development of effective engine air intake and protection systems for Tilt Rotor». Quest’ultimo aveva ad oggetto lo sviluppo di un sistema integrato di aspirazione e di protezione antighiaccio per il motore degli elicotteri a rotori basculanti.

13 Il 12 luglio 2018 la ricorrente ha inviato una proposta intitolata «smart De-icing bARrier Filter (DwARF)» (in prosieguo: la «proposta DwARF») relativa al soggetto tematico menzionato al punto 12 supra. A tale proposta è stato assegnato il numero 831874.

14 Con lettera del 10 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione del 10 ottobre 2018»), l’impresa comune Clean Sky 2 ha informato la ricorrente che la...

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