Sentenze nº T-758/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 20, 2021

Resolution DateJanuary 20, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-758/18

Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Fondo di risoluzione unico (FRU) - Fissazione dei contributi ex ante per il 2015 e per il 2018 - Rigetto della domanda di ricalcolo e di rimborso dei contributi - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Ente cui è stata revocata l’autorizzazione - Articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 - Nozione di “cambiamento di status” - Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63

Nella causa T-758/18,

ABLV Bank AS, con sede in Riga (Lettonia), rappresentata da O. Behrends, avvocato,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (CRU), rappresentato da J. Kerlin e P. Messina, in qualità di agenti, assistiti da B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou, A. Nijenhuis e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera del CRU, del 17 ottobre 2018, con la quale è stata respinta la domanda della ricorrente intesa, da un lato, al ricalcolo del suo contributo ex ante per il 2018 e al rimborso dell’eccedenza riscossa e, dall’altro, al rimborso parziale del suo contributo ex ante per il 2015 a seguito della revoca della sua autorizzazione da parte della Banca centrale europea (BCE),

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk e G. Hesse (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1 L’ABLV Bank AS, ricorrente, era un ente creditizio lettone autorizzato fino all’11 luglio 2018, data di revoca della sua autorizzazione da parte della Banca centrale europea (BCE) (vedi punto 11 qui di seguito). Fino a detta data, essa era un «soggetto significativo» e, come tale, era sottoposta alla vigilanza della BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU).

    2 Conformemente all’articolo 103 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), la Repubblica di Lettonia provvede a riscuotere annualmente contributi presso gli enti autorizzati sul suo territorio.

    3 Nel dicembre del 2015 la ricorrente riceveva quindi un avviso di riscossione da parte della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia), che la informava dell’importo dovuto a titolo del suo contributo ex ante per il 2015. Tale importo ammontava a EUR 1 338 112,40.

    4 Detto contributo, pagato dalla ricorrente, veniva poi trasferito al FRU, conformemente all’accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico (FRU), firmato a Bruxelles il 21 maggio 2014 (in prosieguo: l’«AIG»).

    5 Il 13 febbraio 2018 lo United States Department of the Treasury (dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Stati Uniti d’America), tramite il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, rete di lotta contro la criminalità finanziaria), annunciava un progetto di misura in cui la ricorrente veniva classificata come un’istituzione ad alto rischio di riciclaggio di denaro, conformemente alla sezione 311 dello Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT Act) (Legge relativa all’unificazione e al rafforzamento dell’America mediante mezzi appropriati al fine di intercettare e ostacolare il terrorismo). A seguito di tale annuncio, la ricorrente non era più in grado di effettuare pagamenti in dollari statunitensi e si ritrovava esposta a un’ondata di ritiri di depositi.

    6 Dal canto suo, la BCE incaricava la Commissione dei mercati finanziari e dei capitali di imporre una moratoria per dare tempo alla ricorrente di stabilizzare la sua situazione.

    7 Il 23 febbraio 2018 la BCE riteneva che la ricorrente fosse in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che stabilisce norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro di un meccanismo di risoluzione unico e di un Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). Lo stesso giorno, il Comitato di risoluzione unico (CRU), nella sua decisione SRB/EES/2018/09, non considerava necessario nell’interesse pubblico adottare un provvedimento di risoluzione nei confronti della ricorrente.

    8 Il 26 febbraio 2018 gli azionisti della ricorrente avviavano una procedura che consentiva a quest’ultima di realizzare la propria liquidazione e sottoponevano alla Commissione dei mercati finanziari e dei capitali una domanda di approvazione del suo piano di liquidazione volontaria.

    9 Con decisione SRB/ES/SRF/2018/03, del 12 aprile 2018, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2018, il CRU approvava i contributi ex ante per il 2018.

    10 Con lettera del 27 aprile 2018, la Commissione dei mercati finanziari e dei capitali informava la ricorrente che il CRU aveva adottato la sua decisione relativa ai contributi ex ante per il 2018 e le indicava l’importo da pagare. L’importo del contributo ex ante dovuto dalla ricorrente per il 2018 ammontava a EUR 1 850 285,83. La ricorrente versava tale importo il 3 luglio 2018.

    11 L’11 luglio 2018 la BCE adottava una decisione di revoca dell’autorizzazione della ricorrente a seguito di una proposta della Commissione dei mercati finanziari e dei capitali.

    12 Con lettera del 17 settembre 2018, la ricorrente chiedeva al CRU il rimborso di una parte del contributo versato per l’anno 2015, il ricalcolo del suo contributo ex ante dovuto per l’anno 2018 e il rimborso delle somme versate in eccesso a titolo dei contributi ex ante.

    13 Con lettera del 17 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il CRU rispondeva alla ricorrente. In tale lettera, il CRU riassumeva anzitutto la domanda della ricorrente per quanto riguardava, da un lato, il suo contributo ex ante per il 2018 e, dall’altro, il suo contributo ex ante per il 2015. Per quanto concerne, poi, il contributo ex ante per il 2018, citando il testo dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59 per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44), il CRU riteneva che nessuna disposizione di tali due regolamenti prevedesse il ricalcolo o il rimborso richiesti dalla ricorrente. Il CRU affermava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nella sua domanda, la revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio da parte della BCE costituiva un cambiamento di status ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63. Esso riteneva pertanto che la decisione della BCE dell’11 luglio 2018 relativa alla ricorrente non avesse alcun effetto sul contributo annuale dovuto da quest’ultima per l’anno 2018 né gli imponeva di ricalcolare o di rimborsare una parte del contributo in questione. Infine, per quanto concerne i contributi ex ante per il 2015, il CRU precisava che i contributi percepiti dagli Stati membri erano stati trasferiti al FRU conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, dell’AIG. Esso considerava che le entità che avessero versato contributi ex ante per il 2015 e la cui autorizzazione fosse stata successivamente revocata non beneficiavano di un diritto al rimborso di tali contributi ex ante, così come non beneficiavano di un diritto al rimborso di qualsiasi altro contributo ex ante debitamente versato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014. Alla luce di tali elementi, il CRU concludeva di non poter ricalcolare il contributo ex ante della ricorrente per il 2018 né rimborsarle la parte rimanente del contributo ex ante versato per il 2015 a titolo della revoca della sua autorizzazione da parte della BCE.

  2. Procedimento e conclusioni delle parti

    14 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    15 Con decisione del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 30 aprile 2019, la Commissione europea è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del CRU.

    16 A seguito della modifica della composizione del Tribunale, il presidente del Tribunale, con decisione del 21 ottobre 2019, ha riattribuito la causa a un nuovo giudice relatore, che è stato assegnato alla Decima Sezione.

    17 Con misura di organizzazione del procedimento dell’11 maggio 2020, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti.

    18 Con lettere del 4 e del 12 giugno 2020, la Commissione e il CRU hanno rispettivamente risposto ai quesiti posti.

    19 Con lettera del 12 giugno 2020, anche la ricorrente ha risposto al quesito postole dal Tribunale. Con lettera del 29 giugno 2020, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulle risposte del CRU e della Commissione al secondo quesito posto dal Tribunale nell’ambito della misura di organizzazione del procedimento dell’11 maggio 2020.

    20 Su proposta della Decima Sezione del Tribunale, il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT