87/230/EEC: Council Decision of 7 April 1987 amending Directive 80/1095/EEC and Decisions 80/1096/EEC and 82/18/EEC with regard to the duration and the financial means of measures for the eradication of classical swine fever

Published date11 April 1987
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Veterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 99, 11 April 1987
EUR-Lex - 31987D0230 - IT

87/230/CEE: Decisione del Consiglio del 7 aprile 1987 che modifica la direttiva 80/1095/CEE e le decisioni 80/1096/CEE e 82/18/CEE per quanto concerne la durata ed i mezzi finanziari delle misure di eradicazione della peste suina classica

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 11/04/1987 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0104


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 1987

che modifica la direttiva 80/1095/CEE e le decisioni 80/1096/CEE e 82/18/CEE per quanto concerne la durata ed i mezzi finanziari delle misure di eradicazione della peste suina classica

(87/230/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5), ha limitato a cinque anni la durata dell'azione;

considerando che durante questo periodo una grave epizoozia di peste suina classica ha colpito il territorio di alcuni Stati membri, rendendovi difficile la realizzazione integrale del loro piano di eradicazione, previsto dalla direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio delle Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerla tale (6);

considerando che la proposta della Commissione attualmente all'esame del Consiglio mira al proseguimento dell'azione per l'eradicazione della peste suina classica, tramite un rafforzamento delle misure di lotta;

considerando che, in attesa della decisione del Consiglio sull'insieme di detta proposta e lasciando impregiudicati i lavori in corso in materia, occorre prolungare di un anno la durata dell'azione finanziaria della Comunità prevista dalla decisione 80/1096/CEE, allo scopo di evitare una soluzione di continuità nell'azione stessa; che conviene modificare di conseguenza la direttiva 80/1095/CEE e la decisione 82/18/CEE (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La direttiva 80/1095/CEE è modificata come segue:

...

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