87/231/CEE: Council Decision of 7 April 1987 amending Directives 64/432/EEC and 72/461/EEC as regards certain measures relating to swine fever

Published date11 April 1987
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 99, 11 April 1987
EUR-Lex - 31987D0231 - IT 31987D0231

87/231/CEE: Decisione del Consiglio del 7 aprile 1987 recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 11/04/1987 pag. 0018 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0106


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 1987

recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina

(87/231/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5), ha stabilito le condizioni che devono soddisfare, per quanto concerne la peste suina classica, i suini vivi destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (6), modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE (7), ha stabilito le condizioni che devono soddisfare, per quanto concerne la peste suina classica, le carni suine fresche destinate agli scambi intracomunitari;

considerando che, grazie a programmi nazionali di eradicazione della peste suina classica avviati nel quadro di un'azione comunitaria, taluni Stati membri hanno totalmente eliminato la malattia e possono esigere la qualifica di ufficialmente indenni da peste suina classica; che è pertanto opportuno offrire loro la possibilità di salvaguardare la situazione creata ed evitare la reintroduzione della malattia sul loro territorio, offrendo più ampie garanzie nell'ambito degli scambi, considerata l'incidenza nefasta di questa malattia sulla produttività dei loro allevamenti e sul reddito di coloro che lavorano in tale settore;

considerando che conviene limitare l'applicazione di queste disposizioni in attesa della decisione del Consiglio sulle misure di lotta contro la peste...

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