Council Directive 87/64/EEC of 30 December 1986 amending Directive 72/461/EEC on health problems affecting intra- Community trade in fresh meat and Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat from third countries
Published date | 05 February 1987 |
Subject Matter | Veterinary legislation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 34, 5 February 1987 |
Direttiva 87/64/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1986 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 05/02/1987 pag. 0052 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0128
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 30 dicembre 1986
che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi
(87/64/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 113,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la direttiva 72/461/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE (5), fissa i requisiti sanitari che devono soddisfare gli animali da cui provengono le carni fresche destinate al commercio intracomunitario; che la direttiva 72/462/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (7), fissa i requisiti sanitari e di polizia sanitaria per l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi;
considerando che le ghiandole e gli organi, compreso il sangue, rientrano nell'ambito delle direttive suddette; che le industrie farmaceutiche degli Stati membri necessitano di una quantità rilevante di ghiandole e organi, compreso il sangue, per assicurare la disponibilità di estratti e di enzimi utilizzati in medicina e in veterinaria;
considerando che conviene pertanto accordare agli Stati membri la facoltà di autorizzare su basi più ampie l'importazione di ghiandole e organi, compreso il sangue, destinati all'industria farmaceutica e provenienti dai paesi terzi; che per garantire che tali materie prime vengano utilizzate propriamente ed unicamente agli scopi previsti...
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