Council Directive 87/64/EEC of 30 December 1986 amending Directive 72/461/EEC on health problems affecting intra- Community trade in fresh meat and Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat from third countries

Published date05 February 1987
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 34, 5 February 1987
EUR-Lex - 31987L0064 - IT 31987L0064

Direttiva 87/64/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1986 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 05/02/1987 pag. 0052 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0128


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 dicembre 1986

che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

(87/64/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 72/461/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE (5), fissa i requisiti sanitari che devono soddisfare gli animali da cui provengono le carni fresche destinate al commercio intracomunitario; che la direttiva 72/462/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (7), fissa i requisiti sanitari e di polizia sanitaria per l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi;

considerando che le ghiandole e gli organi, compreso il sangue, rientrano nell'ambito delle direttive suddette; che le industrie farmaceutiche degli Stati membri necessitano di una quantità rilevante di ghiandole e organi, compreso il sangue, per assicurare la disponibilità di estratti e di enzimi utilizzati in medicina e in veterinaria;

considerando che conviene pertanto accordare agli Stati membri la facoltà di autorizzare su basi più ampie l'importazione di ghiandole e organi, compreso il sangue, destinati all'industria farmaceutica e provenienti dai paesi terzi; che per garantire che tali materie prime vengano utilizzate propriamente ed unicamente agli scopi previsti...

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