93/602/EC: Commission Decision of 19 November 1993 concerning certain protection measures relating to African swine fever in Portugal

Published date20 November 1993
Subject MatterPigmeat,Veterinary legislation,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 285, 20 November 1993
EUR-Lex - 31993D0602 - IT 31993D0602

93/602/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 1993 relative a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 285 del 20/11/1993 pag. 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0183


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 1993 relative a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo (93/602/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina africana nella regione dell'Alentejo, in Portogallo, la Commissione ha adottato la decisione 93/531/CEE, del 15 ottobre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo (4), modificata dalla decisione 93/582/CE (5);

considerando che le misure istituite dalla decisione 93/531/CEE rivestono carattere temporaneo;

considerando che i focolai di peste suina africana possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito al commercio di suini vivi, carni suine fresche e prodotti a base di carne;

considerando che le informazioni fornite dal Portogallo sulla situazione della peste suina africana hanno permesso di procedere ad una regionalizzazione per quanto concerne gli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Portogallo non spedisce in altri Stati membri animali vivi della specie suina provenienti dalle zone elencate nell'allegato I.

2. Il Portogallo non spedisce in altri Stati membri animali vivi della specie suina originari di un'azienda situata in zone diverse da quelle elencate nell'allegato I, a meno che:

- in tale azienda non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione,

- i suini siano risultati...

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