94/20/EC: Commission Decision of 21 December 1993 authorizing Member States to permit temporarily the marketing of forest reproductive material not satisfying the requirements of Council Directives 66/404/EEC and 71/161/EEC

Published date19 January 1994
Subject MatterForestry,Seeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 16, 19 January 1994
EUR-Lex - 31994D0020 - IT

94/20/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1993, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 19/01/1994 pag. 0010 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0326
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0326


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1993 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio (94/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 15,

vista la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE, in particolare l'articolo 15,

viste le richieste presentate da alcuni Stati membri,

considerando che la produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate negli allegati è attualmente insufficiente in tutti gli Stati membri, inclusa l'Austria per la quale il Consiglio ha stabilito l'equivalenza del materiale di propagazione ivi raccolto, che si trovano pertanto nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE o 71/161/CEE;

considerando che neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalle suddette direttive;

considerando che occorre quindi autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi per far fronte alla penuria di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE o 71/161/CEE;

considerando che, per motivi di carattere genetico, tali materiali di moltiplicazione devono essere raccolti nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie in causa; che si devono fornire le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali materiali;

considerando inoltre che i materiali di moltiplicazione devono essere commercializzati soltanto se accompagnati da un documento recante determinate indicazioni sul materiale di moltiplicazione in...

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