94/342/EC: Commission Decision of 31 May 1994 concerning information and publicity measures to be carried out by the Member States concerning assistance from the Structural Funds and the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)

Published date18 June 1994
Subject MatterCoordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 152, 18 June 1994
EUR-Lex - 31994D0342 - IT

94/342/CE: Decisione della Commissione, del 31 maggio 1994, relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 18/06/1994 pag. 0039 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0200


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1994 relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (94/342/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 2,

considerando che il paragrafo 2 dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che l'organismo responsabile dell'attuazione di un'azione che beneficia di un contributo finanziario della Comunità vigila affinché essa costituisca oggetto di una pubblicità adeguata, in modo da sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte dall'azione e da sensibilizzare l'opinione pubblica al ruolo svolto dalla Comunità in relazione con l'azione;

considerando che, in virtù del secondo comma del suddetto paragrafo, gli Stati membri consultano la Commissione e la informano delle iniziative prese per i fini summenzionati;

considerando che, conformemente al terzo comma del suddetto paragrafo, la Commissione adotta le disposizioni dettagliate in materia di informazione e di pubblicità relative agli interventi dei Fondi e dello SFOP;

considerando che i comitati di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono stati informati dalla Commissione sulle misure previste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dettagliate applicabili in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali e dello SFOP sono definite nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1994.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI DETTAGLIATE IN MATERIA D'INFORMAZIONE E DI PUBBLICITÀ SUGLI INTERVENTI DEI FONDI STRUTTURALI E DELLO SFOP 1. Obiettivo e campo d'applicazione

Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali e dello SFOP mirano ad aumentare la notorietà a la trasparenza dell'azione della Comunità e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi in parola. Tali azioni riguardano gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione « orientamento » oppure dello Strumento finanziario di orientamento della pesca.

Le azioni informative e pubblicitarie enunciate in appresso si riferiscono ai quadri comunitari di sostegno (QCS) e agli interventi dei Fondi strutturali e dello SFOP sotto forma di programmi operativi, cofinanziamento di regimi di aiuto, sovvenzioni globali o progetti di vasta portata.

2. Principi generali

La pubblicità in loco spetta alle autorità nazionali, regionali e locali...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT