94/514/EC: Commission Decision of 8 August 1994 concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in Greece (Text with EEA relevance)

Published date09 August 1994
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 206, 9 August 1994
EUR-Lex - 31994D0514 - IT

94/514/CE: Decisione della Commissione, dell' 8 agosto 1994, recante misure di protezione contro l' afta epizootica in Grecia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 09/08/1994 pag. 0016 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0108


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 1994 recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/514/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando che, dal 21 luglio 1994, in Grecia si sono manifestati vari focolai di afta epizootica;

considerando che la Commissione ha inviato missioni in Grecia per esaminare la situazione di tale malattia;

considerando che la situazione dell'afta epizootica in Grecia rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati;

considerando che l'evolversi della situazione in Grecia consente di autorizzare scambi di animali vivi e di alcuni prodotti provenienti da parti del territorio greco non colpite dalla malattia e di taluni prodotti elaborati prima che si manifestasse l'infezione;

considerando che la Grecia ha adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica (4), modificata da ultimo dalla direttiva 92/380/CEE (5), ed ha preso altresì ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione;

considerando tuttavia che, per impedire la diffusione della malattia in altre parti della Grecia, è necessario stabilire idonee misure di livello equivalente;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili provenienti o in transito dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato.

2. I certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (6), che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina spediti dalla Grecia, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio (7), che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti dalla Grecia, devono recare la seguente dicitura;

« Animali conformi alla decisione 94/514/CE della Commissione, dell'8 agosto 1994, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia. »

3. La Grecia provvede affinché i certificati sanitari per gli animali artiodattili, diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al paragrafo 2, rechino la seguente dicitura:

« Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 94/514/CE della Commissione, dell'8 agosto 1994, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia. »

Articolo 2

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio greco.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) alle carni fresche ottenute anteriormente al 1o giugno 1994, a condizione che le carni siano chiaramente identificate e vengano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate agli scambi intracomunitari;

b) alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento alle condizioni seguenti:

- nello stabilimento possono essere lavorate soltanto carni fresche di cui alla lettera a) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati...

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