95/7/EC: Commission Decision of 17 January 1995 on marking and use of pigmeat in application of Article 9 of Council Directive 80/217/EEC
Published date | 18 January 1995 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 12, 18 January 1995 |
95/7/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 1995 relativa alla marcatura e all' utilizzazione delle carni suine a norma dell' articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 012 del 18/01/1995 pag. 0018 - 0022
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 1995 relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio (95/7/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, lettera g),
considerando che nel dicembre 1994 le autorità veterinarie della Germania hanno dichiarato un'epidemia di peste suina classica in Bassa Sassonia;
considerando che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 80/217/CEE, una zona di sorveglianza è stata immediatamente istituita intorno alle zone dei focolai;
considerando che tutte le strutture e gli allevamenti suini delle zone di sorveglianza venuti potenzialmente in contatto con l'infezione sono stati sottoposti a prove sierologiche e cliniche dalle quali è risultato che il virus non si è diffuso in queste zone;
considerando che le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche figurano nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/5/CEE (4);
considerando che la Germania ha chiesto che venga adottata una soluzione specifica per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate nelle zone di sorveglianza stabilite e macellati in base ad una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 80/217/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, la Germania è autorizzata ad apporre il bollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera e)...
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