98/248/EC: Council Decision of 31 March 1998 amending Commission Decision 97/534/EC on the prohibition of the use of material presenting risks as regards transmissible spongiform encephalopathies

Published date02 April 1998
Subject MatterInternal market - Principles,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 102, 02 April 1998
EUR-Lex - 31998D0248 - IT 31998D0248

98/248/CE: Decisione del Consiglio del 31 marzo 1998 che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 02/04/1998 pag. 0026 - 0027


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1998 che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (98/248/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 30 luglio 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/534/CE sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (4); che la suddetta decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 1998;

considerando che il comitato veterinario permanente non ha espresso parere favorevole sul progetto iniziale di misure della Commissione; che la Commissione ha di conseguenza proposto al Consiglio le misure da adottare a norma dell'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE, essendo il Consiglio tenuto ad adottare delle misure entro quindici giorni;

considerando tuttavia, tenuto conto dei cambiamenti intervenuti dopo l'adozione della decisione 97/534/CE, che è risultato necessario un nuovo esame approfondito del contenuto delle misure previste dalla suddetta decisione e che occorre di conseguenza differire la data della sua applicabilità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

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