98/692/EC: Commission Decision of 25 November 1998 amending Decision 98/256/EC as regards certain emergency measures to protect against bovine spongiform encephalopathy (notified under document number C(1998) 3773) (Text with EEA relevance)

Published date04 December 1998
Subject MatterVeterinary legislation,Consumer protection,Beef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 328, 04 December 1998
EUR-Lex - 31998D0692 - IT 31998D0692

98/692/CE: Decisione della Commissione del 25 novembre 1998 recante modificazione della decisione 98/256/CE riguardo a talune misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina [notificata con il numero C(1998) 3773] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 04/12/1998 pag. 0028 - 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1998 recante modificazione della decisione 98/256/CE riguardo a talune misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina [notificata con il numero C(1998) 3773] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/692/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificato da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

(1) considerando che la decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE (3), modificata dalla decisione 98/564/CE della Commissione (4), ha previsto che si proceda per gradi alla soppressione dei divieti relativi alla spedizione verso altri Stati membri e paesi terzi di prodotti ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito; che si è iniziato con la soppressione del divieto di spedizione di prodotti ottenuti da bovini macellati, sezionati, trasformati ed immagazzinati presso stabilimenti ubicati in Irlanda del Nord ed utilizzati esclusivamente per prodotti destinati a venir spediti verso altri Stati membri o paesi terzi; che i passi successivi comprenderanno la revoca del divieto riguardante la trasformazione in Gran Bretagna di carni idonee provenienti dall'Irlanda del Nord, fermo restando il rispetto di condizioni da definire in un momento successivo; che la Commissione inizierà immediatamente a valutare, assieme alle autorità del Regno Unito, i mezzi e le condizioni per rendere meno restrittive le prescrizioni di cui trattasi;

(2) considerando che la decisione 98/351/CE della Commissione (5) ha fissato al 1° giugno 1998 la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti nel quadro del «programma per l'esportazione da allevamenti certificati» («Export Certified Herds Scheme» - ECHS);

(3) considerando che il 2 ottobre 1997 il Regno Unito ha presentato alla Commissione una prima proposta di un «programma di esportazione su base cronologica» («Date-based Export Scheme» - DBES) allo scopo di consentire, a date condizioni, la spedizione di prodotti ottenuti da capi nati dopo una data determinata; che nella riunione dell'8 e 9 dicembre 1997 e in quella del 22 e 23 gennaio 1998 il comitato scientifico direttivo ha giudicato tale proposta inadeguata; che il 27 gennaio 1998 il Regno Unito ha presentato una proposta modificata; che il 20 febbraio 1998 il comitato scientifico direttivo ha espresso un parere in merito alla proposta modificata, indicando che essa teneva conto dei suggerimenti e rispondeva agli interrogativi formulati dal comitato medesimo;

(4) considerando che nel Regno Unito la somministrazione a ruminanti di proteine ottenute da ruminanti è vietata dal gennaio 1989; che nel 1994 è stato introdotto il divieto assoluto di somministrazione a ruminanti di farine di carne e di ossa di mammiferi; che il 4 aprile 1996 è stato introdotto il divieto di somministrazione di farine di carne e di ossa di mammiferi a tutti gli animali d'allevamento; che dal 1° agosto 1996 tutti i mangimi contenenti farine di carne e di ossa di mammiferi esistenti nel Regno Unito sono stati ritirati e i locali presso i quali erano stati conservati hanno dovuto essere puliti e disinfettati; che dalla stessa data è stato considerato un reato vendere o fornire qualsiasi farina di carne e di ossa di mammiferi destinata ad essere incorporata in mangimi per animali d'allevamento, somministrare ad animali d'allevamento qualsiasi mangime contenente farina di carne e di ossa di mammiferi, nonché detenere farina di carne e di ossa di mammiferi in qualsivoglia sito presso il quale venivano conservati o preparati mangimi per l'azienda; che è stato potenziato il programma di sorveglianza introdotto il 1° febbraio 1996 e destinato ad accertare che dal 1° agosto 1996 nessuna farina di carne e di ossa di mammiferi fosse incorporata in mangimi per animali d'allevamento; che i risultati di detto programma hanno dimostrato che, dal 1° agosto 1996, è adeguatamente rispettato il divieto di incorporare farine di carne e di ossa o proteine di mammiferi in mangimi per ruminanti; che sono state pertanto fornite adeguate garanzie circa il fatto che i bovini nati dopo il 1° agosto 1996 non sono stati esposti al rischio di una contaminazione tramite gli alimenti;

(5) considerando che una missione dell'Ufficio d'ispezione e controllo veterinario e fitosanitario della Commissione, svolta nel Regno Unito dal 22 al 26 luglio 1996 per valutare l'effettiva applicazione del divieto concernente i mangimi e il programma di ritiro degli stessi, ha confermato che erano state fornite adeguate garanzie circa l'osservanza delle disposizioni;

(6) considerando che, prima che abbiano inizio le spedizioni nel quadro del programma DBES, il Regno Unito deve provvedere affinché tutti i nati dopo il 1° agosto 1996 da animali affetti da encefalopatia spongiforme bovina (BSE) siano macellati e distrutti, con successivo incenerimento; che il Regno Unito deve accertare inoltre che le madri di animali idonei non risultassero affette da tale malattia al momento della macellazione e fossero rimaste in vita per sei mesi dopo la nascita dell'animale idoneo; che con tali misure si affronta in modo adeguato il rischio che un animale idoneo possa aver contratto l'infezione per via materna;

(7) considerando che il Regno Unito ha introdotto in Gran Bretagna un sistema di passaporti per i bovini nati a partire dal 1° luglio 1996; che tale sistema consente un accurato accertamento dell'identità degli animali idonei, della data di nascita e della fattrice; che, nel corso di una missione svoltasi dal 30 settembre al 4 ottobre 1996, i servizi ispettivi veterinari della Commissione hanno esaminato l'effettiva applicazione del sistema di passaporti; che il Regno Unito intende introdurre un sistema di controlli ufficiali e di presentazione di prove da parte degli allevatori, destinato ad accertare che le fattrici siano sopravvissute per sei mesi;

(8) considerando che la presente decisione deve definire un sistema di autorizzazione speciale per gli impianti di lavorazione delle carni che partecipano al...

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