AD v PACCAR Inc and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:863
Date10 November 2022
Docket NumberC-163/21
Celex Number62021CJ0163
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

10 novembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Direttiva 2014/104/UE – Norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Articolo 22, paragrafo 2 – Applicabilità ratione temporis – Articolo 5, paragrafo 1, primo comma – Nozione di prove rilevanti in possesso del convenuto o di terzi – Articolo 5, paragrafo 2 – Divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti sulla base dei dati di fatto ragionevolmente disponibili – Articolo 5, paragrafo 3 – Esame della proporzionalità di una richiesta di divulgazione di prove – Ponderazione degli interessi legittimi delle parti e dei terzi – Portata degli obblighi risultanti da tali disposizioni»

Nella causa C‑163/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 7 di Barcellona, Spagna), con decisione del 21 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2021, nel procedimento

AD e a.

contro

PACCAR Inc,

DAF TRUCKS NV,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl (relatore) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la AD e a., da J.A. Roger Gámir, abogado, e F. Bertrán Santamaría, procurador;

– per la PACCAR Inc, la DAF TRUCKS NV e la DAF Trucks Deutschland GmbH, da C. Gual Grau, abogado, M. de Monchy e J.K. de Pree, advocaten, D. Sarmiento Ramírez-Escudero e P. Vidal Martínez, abogados;

– per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz e J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da S. Baches Opi, A. Carrillo Parra e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la AD e gli altri 44 ricorrenti nel procedimento principale contro la PACCAR Inc, la DAF Trucks NV e la DAF Trucks Deutschland GmbH, in merito al risarcimento del presunto danno dovuto alla partecipazione di tali società a una violazione dell’articolo 101 TFUE, accertata e sanzionata dalla Commissione europea.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Il considerando 6 della direttiva 2014/104 enuncia quanto segue:

«Per garantire un’efficace applicazione a livello privatistico a norma del diritto civile e un’efficace applicazione a livello pubblicistico da parte delle autorità garanti della concorrenza, i due canali devono interagire in modo da assicurare la massima efficacia delle regole di concorrenza. È necessario dettare regole per coordinare in modo coerente queste due forme di applicazione, ad esempio in relazione alle modalità di accesso a documenti in possesso delle autorità garanti della concorrenza. (...)».

4 Ai sensi del considerando 14 di tale direttiva:

«Le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore. In tali circostanze, rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all’inizio di un’azione e presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal TFUE».

5 Il considerando 15 della stessa direttiva così recita:

«La prova è un elemento importante per intentare un’azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione o nazionale della concorrenza. Tuttavia, poiché il contenzioso in materia di diritto della concorrenza è caratterizzato da un’asimmetria informativa, è opportuno garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, da parte loro, specificarne i singoli elementi. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte degli attori I giudici nazionali dovrebbero anche poter ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi, comprese le pubbliche autorità. Quando i giudici nazionali intendano ordinare la divulgazione delle prove da parte della Commissione, si applicano il principio di leale cooperazione fra l’Unione e gli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento [n. 1/2003] sulle richieste di informazioni. (...)».

6 Il considerando 16 della medesima direttiva è così formulato:

«Su richiesta di una parte, il giudice nazionale dovrebbe poter ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove, esercitando un controllo rigoroso, in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tale misura Dall’esigenza di proporzionalità deriva che la divulgazione può essere ingiunta solo qualora un attore abbia asserito in modo plausibile 3/4 sulla base di fatti ragionevolmente disponibili per tale attore 3/4 di aver subito un danno causato dal convenuto. Laddove una richiesta di divulgazione sia intesa ad ottenere una categoria di prove, quest’ultima dovrebbe essere individuata attraverso il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi, come la natura, l’oggetto o il contenuto dei documenti di cui è richiesta la divulgazione, il periodo durante il quale sono stati redatti o altri criteri, purché gli elementi di prova rientranti nella categoria siano pertinenti ai sensi della presente direttiva. Tali categorie dovrebbero essere definite nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili».

7 Il considerando 28 della direttiva 2014/104/CE è così formulato:

«I giudici nazionali dovrebbero poter ordinare in qualsiasi momento, nel contesto di un’azione per il risarcimento del danno, la divulgazione delle prove che esistono indipendentemente dal procedimento avviato dall’autorità garante della concorrenza (“informazioni preesistenti”)».

8 Secondo il considerando 39 di tale direttiva:

«(...) Occorre prevedere disposizioni che stabiliscano che l’autore della violazione, nella misura in cui invoca l’eccezione del trasferimento, debba dimostrare l’esistenza e l’entità del trasferimento del sovrapprezzo. Tale onere della prova non dovrebbe avere effetti sulla possibilità che l’autore della violazione utilizzi prove diverse da quelle in suo possesso, come le prove già acquisite nel procedimento o le prove in possesso di altre parti o di terzi».

9 L’articolo 2 di detta direttiva, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

13) “prove”: tutti i tipi di mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate;

(...)

17) “informazioni preesistenti”: le prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un’autorità garante della concorrenza, a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza;

(...)».

10 L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Divulgazione delle prove», così prevede:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno nell’Unione, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare al convenuto o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, alle condizioni precisate nel presente capo. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano, su richiesta del convenuto, ingiungere all’attore o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti.

Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 [del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU 2001, L 174, pag. 1)].

2. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove...

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