Agenzia delle Entrate v Contship Italia SpA.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2022:760 |
| Docket Number | C-433/21,C-434/21 |
| Date | 06 October 2022 |
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
6 ottobre 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Imposta sul reddito delle società – Regime fiscale antielusivo delle società di comodo – Determinazione del reddito imponibile sulla base di un reddito minimo presunto – Esclusione dall’ambito di applicazione di tale regime fiscale delle società e degli enti quotati sui mercati regolamentati nazionali»
Nelle cause riunite C‑433/21 e C‑434/21,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con decisioni dell’8 luglio 2021, pervenute in cancelleria il 16 luglio 2021, nei procedimenti
Agenzia delle Entrate
contro
Contship Italia SpA,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Jääskinen (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Contship Italia SpA, da F. d’Ayala Valva, avvocato;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. De Bellis, D.G. Pintus e F. Urbani Neri, avvocati dello Stato;
– per la Commissione europea, da W. Roels e P. Rossi, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 18 TFUE, letto in combinato disposto con il principio della libertà di stabilimento sancito dall’articolo 49 TFUE.
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie nelle quali i fatti sono identici, ad eccezione degli esercizi fiscali di cui si discute, ossia l’esercizio 2005 nella causa C‑433/21 e l’esercizio 2004 nella causa C‑434/21, e che vedono contrapposte la Contship Italia SpA (in prosieguo: la «Contship»), in quanto società incorporante e succeduta alla Borgo Supermercati Srl, e l’Agenzia delle Entrate (Italia), in merito all’applicazione della disciplina fiscale antielusiva delle società di comodo.
Contesto giuridico
3 L’articolo 30, comma 1, della legge del 23 dicembre 1994, n. 724 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (supplemento ordinario alla GURI n. 304, del 30 dicembre 1994), nella versione applicabile alle controversie di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: la «legge n. 724/1994»), enunciava quanto segue:
«Agli effetti del presente articolo, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) l’1 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8‑bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
(…)
Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: (…)
5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani (…)».
4 L’articolo 1, comma 109, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (supplemento ordinario alla GURI n. 299, del 27 dicembre 2006), nella versione applicabile alle controversie di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: la «legge n. 296/2006»), ha, con effetto a partire dall’esercizio fiscale in corso al 4 luglio 2006, esteso l’ambito di applicazione dell’esclusione prevista dall’articolo 30, comma 1, punto 5, della legge n. 724/1994 «alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
5 La Borgo Supermercati era una società a responsabilità limitata di diritto italiano detenuta al 100% dalla Eurokai KGaA, società quotata in borsa in Germania. Nel corso degli esercizi fiscali 2004 e 2005, la Borgo Supermercati era una «holding pura», dato che la sua attività consisteva esclusivamente nella gestione della propria partecipazione nel capitale della Mika Srl, di cui essa era l’unica azionista.
6 Con due avvisi di accertamento, relativi agli esercizi fiscali 2004 e 2005, l’amministrazione tributaria ha ritenuto, in applicazione dell’articolo 30 della legge n. 724/1994, che la Borgo Supermercati soddisfacesse i criteri per poter essere considerata come una società di comodo e, in conformità di detto articolo, ha determinato il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) di detta società, ricostruendolo a partire dal valore dell’unico attivo detenuto da quest’ultima, vale a dire la partecipazione del 100% nel capitale della Mika.
7 La Borgo Supermercati ha proposto due ricorsi contro i due avvisi di accertamento sopra citati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia), che li ha respinti entrambi nella loro interezza.
8 La Borgo Supermercati ha interposto due appelli contro le suddette decisioni di rigetto della Commissione tributaria provinciale di Genova dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria (Italia), la quale ha parzialmente accolto questi due appelli.
9 La Commissione tributaria regionale della Liguria ha statuito che il fatto che la Borgo Supermercati fosse detenuta da una società quotata in borsa in Germania, nel corso dell’esercizio fiscale in questione, permetteva di estendere nei suoi confronti la causa di esclusione dell’applicazione del regime fiscale antielusivo delle società di comodo prevista dall’articolo 30, comma 1, punto 5, della legge n. 724/1994, il cui ambito di applicazione era limitato, alla data dei fatti in discussione nei procedimenti principali, alle società direttamente quotate sul mercato regolamentato italiano. Tale interpretazione estensiva si sarebbe imposta in virtù del principio secondo cui è ragionevole ed opportuno interpretare la causa di esclusione relativa alla quotazione in borsa conformemente al principio di non discriminazione, a dispetto del fatto che il legislatore avrebbe previsto una siffatta estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 30, comma 1, punto 5, della legge n. 724/1994 soltanto a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 296/2006.
10 L’amministrazione tributaria e la Contship, che aveva nel frattempo incorporato la Borgo Supermercati, hanno proposto ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione tributaria regionale della Liguria dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio.
11 A sostegno dei suoi ricorsi, la Contship fa valere, in sostanza, che la società di diritto tedesco azionista al 100% della Borgo Supermercati avrebbe dovuto, sulla scorta di un’interpretazione coerente del corpus legislativo, essere equiparata alle «società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani», menzionati all’articolo 30, comma 1, punto 5, della legge n. 724/1994, nella versione applicabile ratione temporis ai fatti in discussione nei procedimenti principali, e, pertanto, la controllata di detta società di diritto tedesco avrebbe dovuto essere esclusa ex lege dall’applicazione del regime fiscale antielusivo per le società di comodo. Infatti, secondo la Contship, un’interpretazione dell’articolo 30, comma 1, punto 5, della legge...
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