Anglo Austrian AAB AG, anciennement Anglo Austrian AAB Bank AG and Belegging-Maatschappij "Far-East" BV v European Central Bank.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:389
Docket NumberT-797/19
Date22 June 2022
Celex Number62019TJ0797
CourtGeneral Court (European Union)
Procedure TypeAction for annulment

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

22 giugno 2022 (*)

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza affidati alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Grave violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2005/60/CE – Proporzionalità – Violazione della normativa sulla governance degli enti creditizi – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa T‑797/19,

Anglo Austrian AAB AG, già Anglo Austrian AAB Bank AG, con sede in Vienna (Austria),

Belegging-Maatschappij “Far-East” BV, con sede in Velp (Paesi Bassi),

rappresentate da M. Ketzer e O. Behrends, avvocati,

ricorrenti,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da C. Hernández Saseta, E. Yoo e V. Hümpfner, in qualità di agenti,

convenuta,


IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, M.J. Costeira (relatrice), M. Kancheva, B. Berke e T. Perišin, giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione del 19 dicembre 2019 della presidente della Nona Sezione di accogliere la domanda diretta a che la causa sia decisa con priorità,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento,

vista l’ordinanza del 7 febbraio 2020, Anglo Austrian AAB Bank e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE (T‑797/19 R, non pubblicata, EU:T:2020:37), con la quale il presidente del Tribunale ha respinto la domanda delle ricorrenti diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata,

vista l’ordinanza del 17 dicembre 2020, Anglo Austrian AAB e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE [C‑114/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:1059], con la quale la vicepresidente della Corte ha respinto l’impugnazione avverso tale ordinanza,

vista l’ordinanza del 15 aprile 2020, Anglo Austrian AAB Bank e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE, con la quale il presidente del Tribunale ha respinto una seconda domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, presentata dalle ricorrenti conformemente all’articolo 160 del regolamento di procedura del Tribunale,

vista l’ordinanza del 17 dicembre 2020, Anglo Austrian AAB e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE [C‑207/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:1057], con la quale la vicepresidente della Corte ha respinto l’impugnazione avverso tale ordinanza,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, l’Anglo Austrian AAB AG, già Anglo Austrian AAB Bank AG (in prosieguo: la «AAB Bank»), e la Belegging-Maatschappij “Far-East” BV (in prosieguo: l’«azionista»), ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione ECB-SSM-2019-AT 8 WHD-2019 0009 della Banca centrale europea (BCE), del 14 novembre 2019, con la quale quest’ultima ha revocato l’autorizzazione della AAB per l’accesso alle attività di ente creditizio (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I. Fatti

2 La AAB Bank, prima ricorrente, era un ente creditizio meno rilevante stabilito in Austria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63). Essa svolgeva le sue attività in forza di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz) (legge bancaria austriaca; in prosieguo: il «BWG»).

3 L’azionista, seconda ricorrente, è una società di partecipazione finanziaria che detiene il 99,99% delle azioni della AAB Bank.

4 Il 26 aprile 2019, l’Österreichische Finanzmarktbehörde (autorità austriaca di vigilanza dei mercati finanziari, Austria; in prosieguo: la «FMA») ha presentato alla BCE un progetto di decisione diretto a revocare l’autorizzazione della AAB Bank come ente creditizio, conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (GU 2014, L 141, pag. 1).

5 Con lettera del 14 giugno 2019, la BCE ha trasmesso alla AAB Bank un progetto di decisione di revoca dell’autorizzazione, sul quale quest’ultima ha preso posizione il 23 luglio 2019.

6 Con la decisione impugnata, la BCE ha revocato alla AAB Bank la sua autorizzazione come ente creditizio con effetto dalla data di notifica di tale decisione.

7 In sostanza, la BCE ha ritenuto che, sulla base delle constatazioni della FMA, effettuate nell’ambito dell’esercizio del suo compito di vigilanza prudenziale, relative all’inosservanza continuata e ripetuta dei requisiti riguardanti la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché la governance interna da parte della AAB Bank, quest’ultima non fosse idonea a garantire una sana gestione dei suoi rischi.

8 Pertanto, la BCE ha considerato che i criteri che giustificavano la revoca dell’autorizzazione della AAB Bank per l’accesso alle attività di ente creditizio, previsti all’articolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338) e recepiti nel diritto austriaco, erano soddisfatti, dal momento che quest’ultima aveva commesso violazioni dell’articolo 67, paragrafo 1, lettere d) e o), di tale direttiva come recepita nell’ordinamento austriaco, e che tale revoca era proporzionata.

9 Inoltre, la BCE ha rifiutato di sospendere gli effetti della decisione impugnata per un periodo di trenta giorni per il motivo che le osservazioni della AAB Bank non erano tali da mettere in dubbio la legittimità di detta decisione, che quest’ultima non poteva causare un danno irreparabile e che l’interesse pubblico diretto a tutelare i depositanti, gli investitori e gli altri partner della AAB Bank nonché la stabilità del sistema finanziario giustificavano l’applicazione immediata della decisione.

II. Procedimento e conclusioni delle parti

10 Con decisione del presidente del Tribunale del 18 maggio 2021, a causa dell’impedimento di un membro della Nona Sezione ampliata a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione.

11 A seguito del decesso del giudice Berke avvenuto il 1º agosto 2021, i tre giudici firmatari della presente sentenza hanno proseguito le deliberazioni, conformemente all’articolo 22 e all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

12 Con decisione del presidente del Tribunale del 13 agosto 2021, la presente causa è stata attribuita a una nuova giudice relatrice, appartenente alla Nona Sezione.

13 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la BCE alle spese.

14 La BCE chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui è proposto dall’azionista;

– condannare le ricorrenti alle spese.

III. In diritto

A. Sulla ricevibilità del ricorso nei limiti in cui è stato proposto dall’azionista

15 Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, la BCE sostiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il ricorso dell’azionista è irricevibile per il motivo che la decisione impugnata non lo riguarda direttamente.

16 A questo proposito, occorre ricordare che la decisione di revoca dell’autorizzazione non riguarda direttamente gli azionisti di un ente creditizio a cui sia stata revocata l’autorizzazione per l’accesso alle attività di ente creditizio (v., in tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punti da 107 a 115 e 119).

17 Il ricorso è quindi irricevibile nei limiti in cui è stato proposto dall’azionista.

B. Nel merito

18 A sostegno del suo ricorso, la AAB Bank deduce cinque motivi.

19 Il primo motivo verte su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, in quanto la BCE avrebbe applicato erroneamente il diritto nazionale. Il secondo motivo verte su una violazione del principio di proporzionalità. Il terzo motivo verte su una violazione dell’articolo 34 del regolamento n. 468/2014, letto alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva derivante dal rifiuto della BCE di sospendere l’applicazione della decisione impugnata. Il quarto motivo verte su una violazione dei diritti della difesa della AAB Bank. Il quinto motivo verte su una violazione del diritto di proprietà dell’azionista.

1. Sul primo motivo, vertente su una violazione dellarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dellarticolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, in quanto la BCE avrebbe applicato erroneamente il diritto nazionale

20 A sostegno di tale motivo, la AAB Bank fa valere, in sostanza, che le condizioni previste per la revoca di un’autorizzazione dal diritto dell’Unione all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, all’articolo 83 del regolamento n. 468/2014 nonché all’articolo 18, lettera f), e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere d) ed o), della direttiva 2013/36...

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