Arctic Paper Grycksbo AB contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:429
Date26 July 2023
Docket NumberT-269/21
Celex Number62021TJ0269
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

26 luglio 2023 (*)

«Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Misure nazionali d’attuazione – Assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra – Decisione di escludere un impianto che utilizza esclusivamente biomassa – Obbligo di diligenza – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Eccezione di illegittimità – Punto 1 dell’allegato I della direttiva 2003/87»

Nella causa T‑269/21,

Arctic Paper Grycksbo AB, con sede in Grycksbo (Svezia), rappresentata da A. Bryngelsson, A. Johansson e F. Sjövall, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Wils, B. De Meester e P. Carlin, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da C. Ionescu Dima, W. Kuzmienko e P. Biström, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Norberg e J. Himmanen, in qualità di agenti,

intervenienti

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da A. Marcoulli, presidente, S. Frimodt Nielsen (relatore) e R. Norkus, giudici,

cancelliere: H. Eriksson, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 2 febbraio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, Arctic Paper Grycksbo AB, chiede l’annullamento, per la parte in cui esso la riguarda, dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’allegato I della decisione (UE) 2021/355 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2021, L 68, pag. 221; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti all’origine della controversia

2 Il presente ricorso riguarda un impianto di produzione di carta grafica fine patinata gestito dalla ricorrente a Grycksbo (Svezia). La ricorrente è titolare di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra dal 2005.

3 La decisione impugnata ha l’effetto di escludere l’impianto di cui trattasi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (in prosieguo: l’«ETS») istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2018, L 76, pag. 3). Tale esclusione comporta, in particolare, l’effetto di privare la ricorrente dell’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per il quarto periodo di scambio (2021-2025).

4 Per poter beneficiare di tale allocazione, il 7 maggio 2019 la ricorrente aveva presentato alla Naturvårdsverket (Agenzia per la protezione dell’ambiente, Svezia) una domanda in tal senso. In tale domanda, essa aveva arrotondato a zero il numero di tonnellate di biossido di carbonio di origine fossile emessi durante il periodo di riferimento (compreso tra il 2014 e il 2018). A suo avviso, le sue emissioni reali erano superiori a 0 e inferiori a 0,5 tonnellate (t) per gli anni dal 2018 al 2020.

5 Il 27 settembre 2019 il Regno di Svezia aveva presentato alla Commissione europea la misura nazionale di attuazione (in prosieguo: la «MNA») prevista all’articolo 11 della direttiva 2003/87, vale a dire l’elenco degli impianti che dovevano rientrare nell’ambito dell’ETS per il quarto periodo di scambio. L’impianto in questione figurava in tale elenco, con il riferimento SE468. Le quantità di biossido di carbonio di origine fossile dichiarate per questo impianto erano pari a 0 t, per ogni anno del periodo di riferimento (2014-2018).

6 Con lettera di osservazioni del 19 maggio 2020, la Commissione aveva contestato l’inclusione di 49 impianti nella MNA, tra cui l’impianto di cui trattasi, nei seguenti termini:

«Per almeno un anno del periodo di riferimento, [l’impianto in questione] ha generato quasi il 100% di emissioni da biomassa. Impianti di questo tipo non dovrebbero essere inclusi nell’ETS. Si prega di fornire spiegazioni».

7 Il 16 giugno 2020, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente aveva risposto alle osservazioni della Commissione indicando che l’impianto in questione rientrava in una misura nazionale di opzione, approvata dalla Commissione, che prevedeva l’inclusione degli impianti collegati a una rete di teleriscaldamento.

8 Con messaggio di posta elettronica inviato all’Agenzia per la protezione dell’ambiente il 30 settembre 2020, la Commissione ha ribadito la sua posizione secondo la quale gli impianti che avevano utilizzato esclusivamente biomassa nel periodo di riferimento sopra indicato (2014-2018) dovevano essere esclusi dall’ETS.

9 Il 1º ottobre 2020, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente aveva inviato alla Commissione un messaggio di posta elettronica nel quale riconosceva che l’impianto in questione non era collegato a una rete di teleriscaldamento e che la sua inclusione nell’ETS era discutibile. Tuttavia, essa non riteneva di poter ritirare tale impianto dalla MNA in tale fase del procedimento, poiché il diritto amministrativo nazionale non prevedeva la possibilità di una revoca unilaterale e priva di fondamento giuridico dell’autorizzazione di cui disponeva la ricorrente. Essa indicava, inoltre, che non si poteva escludere che l’impianto in questione utilizzasse in futuro combustibile di origine fossile.

10 Con messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2020, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente ha informato la Commissione che l’individuazione degli impianti dei quali essa prevedeva l’esclusione costituiva un compito arduo, a causa del criterio di utilizzo esclusivo della biomassa e del periodo di riferimento che era stato assunto (2014-2018).

11 Il 14 gennaio 2021 la Commissione ha comunicato ai rappresentanti degli Stati membri che siedono nel comitato sui cambiamenti climatici un progetto di regolamento avente ad oggetto la revisione dei valori dei parametri di riferimento dei prodotti per il periodo di scambio compreso tra il 2021 e il 2025. Tale progetto è stato interessato da una versione modificata il 26 gennaio 2021, in vista della sua approvazione il giorno successivo da parte di suddetto comitato.

12 Con messaggio di posta elettronica del 26 gennaio 2021, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente ha segnalato alla Commissione di aver constatato talune differenze nelle dichiarazioni delle imprese che avevano emesso meno di 0,5 t di biossido di carbonio di origine fossile nel corso del periodo di riferimento. Essa indicava che talune imprese, da essa non indicate, avevano arrotondato tali emissioni a 0 t, mentre altre avevano indicato le loro emissioni reali senza procedere a tale arrotondamento. Essa osservava che la Commissione contestava l’inclusione dei soli impianti che avevano dichiarato emissioni di biossido di carbonio di origine fossile pari a 0 t, mentre quella degli impianti che avevano dichiarato le loro emissioni senza arrotondarle non era stata oggetto di alcuna contestazione. Essa chiedeva alla Commissione di precisare i metodi che intendeva applicare a tutti gli impianti che utilizzano biomassa.

13 Il 28 gennaio 2021 la Commissione ha informato l’Agenzia per la protezione dell’ambiente che la fase di esame delle MNA era stata completata e che ormai essa non poteva più tener conto di modifiche aventi un impatto sull’elenco degli impianti e sul calcolo dei parametri di riferimento dei prodotti.

14 Lo stesso giorno, il testo finale del progetto di regolamento menzionato al punto 11 supra è stato comunicato agli Stati membri per adozione mediante procedura scritta. Il termine ultimo per presentare osservazioni è stato fissato all’11 febbraio 2021.

15 Il 1º febbraio 2021, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente ha indicato che l’elenco degli impianti figuranti nella MNA non poteva essere considerato definitivo fintanto che la Commissione non avesse preso posizione sui quesiti menzionati nel messaggio di posta elettronica del 26 gennaio 2021 (v. punto 12 supra).

16 Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, la Commissione ha risposto nei seguenti termini:

«Abbiamo completato tutte le fasi della valutazione delle MNA prima di sottoporre il regolamento sui parametri di riferimento al comitato sui cambiamenti climatici per parere favorevole e la decisione della Commissione relativa alle MNA per adozione.

Come indicato in un messaggio di posta elettronica precedente, se uno Stato membro rileva un errore nell’elenco delle MNA che non incida né sui valori dei parametri di riferimento dei prodotti né sulle decisioni relative alle MNA, bensì unicamente sull’assegnazione di quote a titolo gratuito (o che si limiti ad aggiornare i dati affinché in futuro venga menzionato il riferimento esatto, e al fine di evitare una futura correzione delle MNA), possiamo accettare un elenco aggiornato delle [MNA] in questa fase, prima di presentare il quantitativo annuo provvisorio di quote gratuite.

Per quanto riguarda la metodologia che abbiamo utilizzato per gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa, essa si basava sulle emissioni e non è stato applicato alcun arrotondamento né alle emissioni dirette né alle emissioni provenienti da biomassa».

17 Con messaggio di posta elettronica del 4 febbraio 2021, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente...

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