Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell' 8 settembre 2020.#Recorded Artists Actors Performers Ltd contro Phonographic Performance (Ireland) Ltd e a.#Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti connessi al diritto d’autore – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Utilizzo di fonogrammi nell’Unione – Diritto degli artisti interpreti o esecutori a un’equa remunerazione suddivisa con i produttori dei fonogrammi – Applicabilità ai cittadini di Stati terzi – Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni dei fonogrammi – Articoli 4 e 15 – Riserve notificate da Stati terzi – Limitazioni al diritto a una remunerazione equa che possono, su base di reciprocità, discendere da tali riserve per i cittadini di Stati terzi nell’Unione – Articolo 17, paragrafo 2, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale – Necessità che eventuali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale del diritto fondamentale e siano proporzionate – Ripartizione delle competenze dell’Unione e degli Stati membri per fissare tali limitazioni – Ripartizione delle competenze nelle relazioni con gli Stati terzi – Articolo 3, paragrafo 2, TFUE – Competenza esclusiva dell’Unione.#Causa C-265/19.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62019CJ0265 |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:677 |
Date | 08 September 2020 |
Docket Number | C-265/19 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
8 settembre 2020 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti connessi al diritto d’autore – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Utilizzo di fonogrammi nell’Unione – Diritto degli artisti interpreti o esecutori a un’equa remunerazione suddivisa con i produttori dei fonogrammi – Applicabilità ai cittadini di Stati terzi – Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni dei fonogrammi – Articoli 4 e 15 – Riserve notificate da Stati terzi – Limitazioni al diritto a una remunerazione equa che possono, su base di reciprocità, discendere da tali riserve per i cittadini di Stati terzi nell’Unione – Articolo 17, paragrafo 2, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale – Necessità che eventuali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale del diritto fondamentale e siano proporzionate – Ripartizione delle competenze dell’Unione e degli Stati membri per fissare tali limitazioni – Ripartizione delle competenze nelle relazioni con gli Stati terzi – Articolo 3, paragrafo 2, TFUE – Competenza esclusiva dell’Unione»
Nella causa C‑265/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione dell’11 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2019, nel procedimento
Recorded Artists Actors Performers Ltd
contro
Phonographic Performance (Ireland) Ltd,
Minister for Jobs, Enterprise and Innovation,
Ireland,
Attorney General,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, M. Safjan, P.G. Xuereb, L.S. Rossi e I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C. Toader, D. Šváby e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: C. Strömholm, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2020,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Recorded Artists Actors Performers Ltd, da Y. McNamara, BL, L. Scales, solicitor, e M. Collins, SC;
– per la Phonographic Performance (Ireland) Ltd, da H. Sheehy, solicitor, P. Gallagher e J. Newman, SC, e J. O’Connell, BL;
– per l’Irlanda, da M. Browne, P. Clifford e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da P. McCann e J. Bridgeman, SC;
– per la Commissione europea, da J. Samnadda, J. Norris, É. Gippini Fournier e A. Biolan, in qualità di agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 luglio 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28), letto alla luce, in particolare, del trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e approvato in nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6, in prosieguo: il «WPPT»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Recorded Artists Actors Performers Ltd (in prosieguo: la «RAAP») e, dall’altro, la Phonographic Performance (Ireland) Ltd (in prosieguo: la «PPI»), il Minister for Jobs, Enterprise and Innovation (Ministro del Lavoro, dell’Imprenditoria e dell’Innovazione, Irlanda), l’Ireland (Irlanda) e l’Attorney General, in merito al diritto di cittadini di Stati terzi a una remunerazione equa e unica qualora abbiano contribuito a un fonogramma che è utilizzato in Irlanda.
Contesto normativo
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
3 L’articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1155, pag. 331), così recita:
«Uno Stato, nel momento di sottoscrivere, ratificare, accettare, approvare un trattato o di aderirvi, può formulare una riserva (...)».
4 L’articolo 21 di tale Convenzione così dispone:
«1. Una riserva formulata nei confronti di un’altra parte in conformità agli articoli 19, 20, e 23:
a) modifica per lo Stato autore della riserva nei suoi rapporti con quell’altra parte le disposizioni del trattato a cui la riserva si riferisce, nella misura prevista dalla riserva medesima; e
b) modifica nella stessa misura queste disposizioni per quell’altra parte nei suoi rapporti con lo Stato autore della riserva.
2. La riserva non modifica le disposizioni del trattato per le altre parti nei loro rapporti inter se.
(...)».
Convenzione di Roma
5 La Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione è stata firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo: la «Convenzione di Roma»).
6 L’Unione europea non è parte di tale Convenzione. Tutti gli Stati membri, invece, fatta eccezione per la Repubblica di Malta, ne sono parte.
7 L’articolo 2 di detta Convenzione così dispone:
«1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per trattamento nazionale il trattamento che lo Stato contraente, nel territorio del quale la protezione è richiesta, accorda, a norma della legislazione nazionale:
a) agli artisti interpreti o esecutori, che siano suoi cittadini, per le esecuzioni realizzate, fissate per la prima volta o radiodiffuse nel suo territorio;
b) ai produttori di fonogrammi, che siano suoi cittadini, per i fonogrammi per la prima volta pubblicati o fissati nel suo territorio;
(...)
2. Il trattamento nazionale sarà accordato tenuto conto della protezione espressamente assicurata e delle limitazioni espressamente previste nella presente Convenzione».
8 Ai sensi dell’articolo 4 della medesima Convenzione:
«Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l’esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;
b) l’esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;
(...)».
9 L’articolo 5 della Convenzione di Roma così dispone:
«1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il produttore di fonogrammi sia cittadino di un altro Stato contraente (criterio della nazionalità);
b) la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro Stato contraente (criterio della fissazione);
c) il fonogramma sia stato pubblicato per la prima volta in un altro Stato contraente (criterio della pubblicazione).
2. Quando la prima pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non contraente ma il fonogramma sia stato egualmente pubblicato, entro trenta giorni dalla prima pubblicazione, in uno Stato contraente (pubblicazione simultanea), il predetto fonogramma sarà considerato come se fosse stato pubblicato per la prima volta nello Stato contraente.
3. Ogni Stato contraente può, con una notifica depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non applicherà né il criterio della pubblicazione, né il criterio della fissazione. Tale notificazione può essere depositata al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest’ultimo caso essa prenderà effetto sei mesi dopo il deposito».
10 L’articolo 17 di tale Convenzione prevede quanto segue:
«Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 26 ottobre 1961, accordi ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita in funzione del solo criterio della fissazione potrà, mediante una notifica depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite contemporaneamente allo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che applicherà soltanto il criterio della fissazione ai fini dell’articolo 5 (...)».
WPPT
11 L’Unione e i suoi Stati membri sono parti del WPPT. Tale accordo internazionale è entrato in vigore per l’Unione nonché per taluni Stati membri, tra cui l’Irlanda, il 14 marzo 2010. Per gli altri Stati membri, è entrato in vigore a una data anteriore. In totale, sono parti del WPPT circa cento Stati.
12 L’articolo 1, paragrafo 1, del WPPT è così formulato:
«Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza della [Convenzione di Roma]».
13 L’articolo 2 del WPPT così dispone:
«Ai sensi del presente trattato, si intende per:
a) “artisti interpreti o esecutori”, gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di folclore;
b) “fonogramma”, qualunque fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un’opera cinematografica o in altra opera audiovisiva».
c) “fissazione”, l’incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo;
d) “produttore di fonogrammi”, la persona fisica o giuridica che prende l’iniziativa e si assume la responsabilità di fissare, per prima, i suoni di una esecuzione o altri suoni o la rappresentazione di suoni;
(...)».
14 Ai sensi dell’articolo 3 del WPPT, intitolato «Beneficiari della protezione»:
«1. Le Parti contraenti accordano la protezione contemplata dal presente trattato agli artisti...
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