Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) contra Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:531
Date29 June 2023
Docket NumberC-501/22,C-504/22
Celex Number62022CJ0501
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

29 giugno 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura e pesca – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 164, paragrafi 1 e 4 – Norme di commercializzazione – Estensione di un accordo interprofessionale – Accordo che prevede regole più restrittive rispetto alla normativa dell’Unione europea»

Nelle cause riunite da C‑501/22 a C‑504/22,

aventi ad oggetto quattro domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisioni del 22 luglio 2022, pervenute in cancelleria questo stesso giorno, nei procedimenti

Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

contro

Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), da A. Bouviala, P. Morrier, S. Pelet‑Serra e A. Soualem, avocats;

– per il governo francese, da G. Bain e J.‑L. Carré, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, da E. Leftheriotou, M. Tassopoulou ed A.‑E. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Konstantinidis e F. Le Bot, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare le cause senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente,

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 164, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di quattro controversie che oppongono l’Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) al Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francia; in prosieguo: il «Ministro»), in merito ai dinieghi opposti da quest’ultimo a quattro domande della Interfel intese ad ottenere l’estensione dei quattro accordi interprofessionali conclusi da tale organizzazione agli operatori non affiliati a quest’ultima.

Contesto giuridico

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1234/2007

3 L’articolo 125 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (GU 2008 L 121, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1234/2007»), prevedeva quanto segue:

«Lo statuto di un’organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

(…)».

4 L’articolo 125 septies, paragrafo 1, di detto regolamento così disponeva:

«Nel caso in cui un’organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta dell’organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti all’organizzazione in questione:

a) le regole di cui all’articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);

(…)

Il primo comma si applica a condizione che queste regole:

(…)

b) figurino nell’elenco tassativo di cui all’allegato XVI bis;

(…)».

5 L’articolo 125 terdecies di detto regolamento aveva il seguente tenore:

«1. Qualora un’organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell’ambito di quest’ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

(…)

3. Le regole delle quali può essere chiesta l’estensione:

a) perseguono uno dei seguenti obiettivi:

(…)

iv) regole di commercializzazione;

(…)

4. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punt[o] (…) iv) (…), non sono diverse da quelle elencate nell’allegato XVI bis. (…)».

6 L’allegato XVI bis del medesimo regolamento, intitolato «Elenco tassativo delle regole che possono essere estese ai produttori non aderenti a norma degli articoli 125 septies e 125 terdecies», conteneva un punto 3 così formulato:

«3. Regole di commercializzazione

a) rispetto delle date previste per l’inizio del raccolto e scaglionamento della commercializzazione;

b) rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;

c) regole in materia di condizionamento, presentazione, imballaggio e marcatura nella prima fase di immissione sul mercato;

d) indicazione dell’origine del prodotto».

Regolamento n. 1308/2013

7 Ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, quest’ultimo ha abrogato, con effetto al 1° gennaio 2014, il regolamento n. 1234/2007.

8 I considerando 132 e 134 del regolamento n. 1308/2013 sono così formulati:

«(132) Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato.

(…)

(134) Le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l’impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori».

9 La parte II di tale regolamento, intitolata «Mercato interno», contiene un titolo II, rubricato «Norme applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori». Il capo I di tale titolo, rubricato «Disposizioni in materia di commercializzazione», include una sezione 1, intitolata «Norme di commercializzazione», la quale a sua volta contiene una sottosezione 2, dal titolo «Norme di commercializzazione per settore o per prodotto», la quale include segnatamente gli articoli da 74 a 76 di detto regolamento.

10 L’articolo 74 di questo medesimo regolamento, intitolato «Principio generale», così dispone:

«I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto conformemente alla presente sezione possono essere commercializzati nell’Unione [europea] solo se sono conformi a tali norme».

11 L’articolo 75 del regolamento n. 1308/2013, intitolato «Fissazione e contenuto», recita:

«1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

(…)

b) ortofrutticoli;

c) prodotti ortofrutticoli trasformati;

(…)

3. (…) le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi (…):

(…)

b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;

(…)».

12 L’articolo 76 di detto regolamento, intitolato «Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli», così dispone:

«1. [In aggiunta] alle norme di commercializzazione applicabili di cui all’articolo 75, [se pertinenti,] i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli stabilite conformemente alla presente sottosezione, si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresi l’importazione e l’esportazione, e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.

3. Il detentore di prodotti del settore degli ortofrutticoli per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti all’interno dell’Unione se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità.

4. Al fine di assicurare la corretta applicazione dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di tenere conto di alcune situazioni peculiari, alla Commissione [europea] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 riguardanti deroghe specifiche al presente articolo necessarie per la sua corretta applicazione».

13 Il titolo II della parte II del regolamento n. 1308/2013 comprende un capo III, intitolato «Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali». Tale capo III contiene una sezione 3, rubricata «Estensione delle regole e...

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