Cabot Plastics Belgium SA v État belge.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:530
Date29 June 2023
Docket NumberC-232/22
Celex Number62022CJ0232
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

29 giugno 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CEArticolo 44 – Luogo delle prestazioni di servizi – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 11, paragrafo 1 – Prestazione di servizi – Luogo di collegamento fiscale – Nozione di “stabile organizzazione” – Struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici – Idoneità a ricevere e a utilizzare i servizi ai fini delle esigenze proprie della stabile organizzazione – Prestazioni di servizi di lavoro per conto terzi e prestazioni accessorie – Impegno contrattuale esclusivo tra una società prestatrice di uno Stato membro e la società destinataria stabilita in uno Stato terzo – Società giuridicamente indipendenti»

Nella causa C‑232/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio), con decisione del 18 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 1° aprile 2022, nel procedimento

Cabot Plastics Belgium SA

contro

État belge,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da D. Gratsias, presidente di sezione, M. Ilešič e I. Jarukaitis (relatore), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Cabot Plastics Belgium SA, da J. Lejeune e G. Vael, avocats;

– per il governo belga, da P. Cottin, J.-C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Björkland e C. Ehrbar, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (GU 2008, L 44, pag. 11) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), e dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112 (GU 2011, L 77, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposta la Cabot Plastics Belgium SA (in prosieguo: la «Cabot Plastics») all’État belge (Stato belga), rappresentato dal ministro delle Finanze, in merito ad una decisione dell’amministrazione tributaria che pone a carico di tale società il pagamento di un supplemento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) corredato di interessi moratori e di un’ammenda.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Il titolo V della direttiva IVA, relativo al luogo delle operazioni imponibili, contiene in particolare il capo 3, intitolato «Luogo delle prestazioni di servizi». Nella sezione 2 di tale capo 3, intitolata «Disposizioni generali», l’articolo 44 di tale direttiva così dispone:

«Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione».

4 Il capo V del regolamento di esecuzione n. 282/2011, intitolato «Luogo delle operazioni imponibili», contiene una sezione 1, intitolata «Concetti», sotto la quale figura l’articolo 11, paragrafo 1, dello stesso, che prevede:

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44 della direttiva [IVA], la “stabile organizzazione” designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione».

Diritto belga

5 A termini dell’articolo 21, paragrafo 2, del codice dell’imposta sul valore aggiunto, del 3 luglio 1969 (Moniteur belge del 17 luglio 1969, pag. 7046), nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale:

«Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se tali prestazioni di servizi sono rese ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo della prestazione di servizi è il luogo in cui è situata detta stabile organizzazione. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6 La Cabot Switzerland GmbH è un’impresa di diritto svizzero, che ha la sede della propria attività economica in Svizzera. Essa è registrata ai fini dell’IVA in Belgio per le sue attività di vendita di prodotti a base di carbonio.

7 La Cabot Switzerland, come principale società operativa del gruppo Cabot per la regione «Europa, Medio-Oriente e Africa», ha concluso un contratto di lavoro per conto terzi con diverse società, tra cui la società commerciale belga Cabot Plastics. Quest’ultima, sebbene faccia parte dello stesso gruppo, è giuridicamente indipendente dalla Cabot Switzerland. Tuttavia, un legame finanziario le unisce in quanto la Cabot Plastics è detenuta al 99,99% dalla Cabot Holding I GmbH, a sua volta detenuta al 100% dalla Cabot Lux Holdings Sàrl, che possiede anche la totalità delle azioni della Cabot Switzerland.

8 In applicazione della convenzione di lavoro per conto terzi conclusa il 14 febbraio 2012 (in prosieguo: la «convenzione del 14 febbraio 2012»), la Cabot Plastics utilizza esclusivamente le proprie apparecchiature per trasformare, in favore della società Cabot Switzerland e sotto la sua direzione, materie prime in prodotti che rientrano nella fabbricazione di plastiche. Le prestazioni di servizi effettuate dalla Cabot Plastics in favore di quest’ultima società costituiscono la quasi totalità del suo fatturato.

9 In conformità alla convenzione del 14 febbraio 2012, la Cabot Plastics immagazzina nei suoi locali le materie prime acquistate dalla Cabot Switzerland e successivamente le trasforma in prodotti che rientrano nella fabbricazione di plastiche. Essa immagazzina poi tali prodotti prima che siano venduti dalla Cabot Switzerland a partire dal Belgio ai suoi diversi clienti sul mercato belga, sul mercato europeo o sul mercato dell’esportazione. I ritiri e i trasporti delle merci a partire dagli impianti della Cabot Plastics sono effettuati da tali clienti o da trasportatori esterni dei quali si avvale la Cabot Switzerland.

10 La Cabot Plastics garantisce, inoltre, una serie di prestazioni supplementari in favore della Cabot Switzerland e, in particolare, il deposito doganale dei prodotti, inclusa la gestione dei prodotti immagazzinati nei depositi detenuti da terzi, l’invio di raccomandazioni allo scopo di ottimizzare il processo di produzione, i controlli e le valutazioni tecniche interne ed esterne, la comunicazione dei risultati alla Cabot Switzerland o, ancora, le consegne o i servizi necessari ad altre unità di produzione. A tale titolo, la Cabot Plastics si pronuncia in merito alle esigenze operative dei suoi stabilimenti, agevola le formalità doganali, rispetta gli standard e le procedure della Cabot Switzerland in materia di controllo di qualità e di assicurazione della qualità, offre a tale società un supporto ai fini del miglioramento dei processi di produzione e di pianificazione delle sue attività, le fornisce un supporto amministrativo in materia di diritti di accise e di dazi doganali, agisce come importatore ufficiale per conto e su richiesta di tale società e gestisce i materiali di imballaggio. La Cabot Plastics esercita tali attività supplementari in conformità alle condizioni stipulate nella convenzione.

11 La Cabot Plastics si è rivolta al Service des décisions anticipées en matière fiscale (Servizio per le decisioni fiscali anticipate; in prosieguo: lo «SDA») presso il Service public fédéral des Finances (Servizio pubblico federale delle Finanze, Belgio), il quale, con decisione del 31 gennaio 2012, pronunciandosi in materia di imposta sulle società, ha indicato che le attività di tale società non...

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