Commission Decision (EU) 2017/1471 of 10 August 2017 amending Decision 2013/162/EU to revise Member States' annual emission allocations for the period from 2017 to 2020 (notified under document C(2017) 5556)

Published date12 August 2017
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 209, 12 August 2017
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12.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 209/53

DECISIONE (UE) 2017/1471 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2017

che modifica la decisione 2013/162/UE al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020

[notificata con il numero C(2017) 5556]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2013/162/UE (2) della Commissione stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 utilizzando i dati degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri determinati in conformità delle linee guida del 1996 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), disponibili al momento della sua adozione.
(2) Dopo l'adozione della decisione 2013/162/UE, a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 666/2014 (3) gli Stati membri sono tenuti a comunicare gli inventari dei gas a effetto serra determinati conformemente alle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra dell'IPCC e alle linee guida per la comunicazione dei dati della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) a norma della decisione 24/CP.19 della Conferenza delle parti dell'UNFCCC.
(3) A norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), entro il dicembre 2016 la Commissione esamina gli effetti del ricorso alle linee guida IPCC 2006, o di un cambiamento delle metodologie UNFCCC utilizzate, sulle emissioni totali di gas a effetto serra dello Stato membro pertinenti per l'articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE al fine di assicurare che vi sia coerenza tra i metodi utilizzati per la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e la comunicazione annuale dei dati da parte degli Stati membri dopo la data di tale esame.
(4) Conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 525/2013 e sulla base dei dati di inventario dei gas a effetto serra riveduti a norma dell'articolo 19 del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato gli effetti del ricorso alle linee guida IPCC 2006, nonché del cambiamento delle metodologie UNFCCC usate, sugli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri. La differenza sul totale delle emissioni di gas a effetto serra pertinente per l'articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE è superiore all'1 % nella maggior parte degli Stati membri. Alla luce di tale esame, le assegnazioni annuali di emissioni di tutti gli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020 di cui all'allegato II della decisione 2013/162/UE dovrebbero essere rivedute per tener conto dei nuovi dati dell'inventario comunicati e riveduti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 nel 2016. Detta revisione dovrebbe essere effettuata utilizzando la stessa metodologia impiegata nella decisione 2013/162/UE per determinare le assegnazioni annuali di emissioni.
(5) La revisione delle assegnazioni annuali di emissioni dovrebbe essere limitata a quelle assegnate per il periodo dal 2017 al 2020, in quanto per le emissioni di gas a effetto serra per il periodo dal 2013 al 2016 gli Stati membri non possono più modificare politiche e misure. Tuttavia, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire l'intero allegato II della decisione 2013/162/UE e mantenere invariate le assegnazioni annuali di emissioni relative al periodo dal 2013 al 2016.
(6) L'articolo 2 della decisione 2013/162/UE fa riferimento ai valori del potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell'IPCC, adottata dalla decisione 15/CP.17 della Conferenza delle parti dell'UNFCCC. Nel frattempo la Conferenza delle parti dell'UNFCCC ha adottato una nuova decisione 24/CP.19 che si richiama alla decisione 15/CP.17 e conferma i valori di cui alla quarta relazione di valutazione dell'IPCC. L'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 666/2014 prevede che gli Stati membri e la Commissione utilizzino i potenziali di surriscaldamento globale elencati nell'allegato III della decisione 24/CP.19 per determinare e comunicare gli inventari dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 525/2013. Per motivi di chiarezza il riferimento alla decisione 15/CP.17 all'articolo 2 della decisione 2013/162/UE dovrebbe pertanto essere sostituito con un riferimento alla decisione 24/CP.19.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/162/UE è così modificata:

1) all'articolo 2, il termine «decisione 15/CP.17» è sostituito dal termine «decisione 24/CP.19»;
2) l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della...

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