Commission Decision of 29 June 2021 instructing the Central Administrator of the European Union Transaction Log to enter the national allocation tables of Belgium, Bulgaria, Czechia, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden into the European Union Transaction Log

Published date28 July 2021
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, C 302, 28 July 2021
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28.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 302/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2021

che ordina all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia

2021/C 302/01

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione l’elenco degli impianti situati nel loro territorio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(2) A norma dell’articolo 2 della decisione (UE) 2021/355 della Commissione (3), la Commissione non ha sollevato obiezioni in merito agli elenchi degli impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE presentati da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, ad eccezione di quanto disposto all’articolo 1 e negli allegati di tale decisione.
(3) Gli Stati membri e gli Stati EFTA-SEE hanno determinato e notificato i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito per impianto utilizzando i valori dei parametri di riferimento rivisti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione (4), a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/331 (5).
(4) All’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione (6) è stato stabilito che non è necessario applicare alcun adeguamento ai quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, in quanto la domanda non ha superato la quantità massima.
(5) Con lettera del 28 maggio 2021, il Belgio ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(6) Con lettera del 2 giugno 2021, la Bulgaria ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(7) Con lettera del 14 maggio 2021, la Cechia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(8) Con lettera del 1o giugno 2021, la Danimarca ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(9) Con lettera del 31 maggio 2021, la Germania ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(10) Con lettera del 31 maggio 2021, l’Estonia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(11) Con lettera del 2 giugno 2021, l’Irlanda ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(12) Con lettera del 31 maggio 2021, la Grecia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(13) Con lettera del 1o giugno 2021, la Spagna ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(14) Con lettera del 2 giugno 2021, la Francia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(15) Con lettera del 1o giugno 2021, la Croazia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(16) Con lettera del 2 giugno 2021, l’Italia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(17) Con lettera del 1o giugno 2021, Cipro ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(18) Con lettera del 1o giugno 2021, la Lettonia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(19) Con lettera del 31 maggio 2021, la Lituania ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(20) Con lettera del 1o giugno 2021, il Lussemburgo ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(21) Con lettera del 2 giugno 2021, l’Ungheria ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(22) Con lettera del 25 maggio 2021, i Paesi Bassi hanno comunicato la loro tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(23) Con lettera del 2 giugno 2021, l’Austria ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(24) Con lettera del 2 giugno 2021, la Polonia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(25) Con lettera del 1o giugno 2021, il Portogallo ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2021 al 2025, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1122.
(26) Con lettera del 28 maggio 2021, la Romania ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria,
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