Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2461 of 30 October 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 110/2014 on the model financial regulation for public-private partnership bodies referred to in Article 209 of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council

Published date29 December 2015
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 342, 29 December 2015
L_2015342IT.01000101.xml
29.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 342/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2461 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2015

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 209,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) era accompagnato da una dichiarazione comune sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario. Conformemente a tale dichiarazione, il regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha allineato le norme in materia di revisione contabile esterna e di discarico applicabili agli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (di seguito «gli organismi di PPP») a quelle applicabili agli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Ha inoltre esteso agli organismi di PPP la non applicabilità delle disposizioni stabilite ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
(2) Poiché il discarico per l'esecuzione del bilancio di ciascun organismo di PPP è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, al direttore dell'organismo di PPP, le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 (4) della Commissione che si riferiscono agli obblighi in materia di relazioni degli organismi di PPP e alla procedura di discarico dovrebbero essere rese coerenti con le corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (5). In particolare, è necessario introdurre l'obbligo per ciascun organismo di PPP di fornire una relazione annuale di attività consolidata contenente informazioni esaustive sull'attuazione del suo programma di lavoro, sul bilancio, sulla tabella dell'organico e sui sistemi di gestione e di controllo interno. Inoltre, la procedura di elaborazione dei conti provvisori e approvazione dei conti definitivi degli organismi di PPP deve essere allineata a quella stabilita dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
(3) In linea con il nuovo obbligo introdotto all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il quale prevede che un revisore esterno indipendente verifichi i conti annuali dell'organismo di PPP, le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
(4) Per garantire l'attuazione coerente rispetto alle azioni gestite direttamente dalla Commissione, è opportuno che nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti siano applicabili le pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (6), fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dello strumento che istituisce l'organismo di PPP o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.
(5) È necessario stabilire che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per consentire l'adozione in tempo utile della regolamentazione finanziaria rivista degli organismi di PPP ai fini della loro entrata in vigore il 1o gennaio 2016 e così garantire l'applicazione effettiva dei nuovi requisiti in materia di revisione contabile esterna alle revisioni dei conti annuali degli organismi di PPP per il 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 è così modificato:

1) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento stabilisce i principi fondamentali in base ai quali l'organismo di partenariato pubblico-privato (di seguito “organismo di PPP”) deve adottare la propria regolamentazione finanziaria. La regolamentazione finanziaria dell'organismo di PPP può discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 209, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.»;
2) all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L'ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP per l'esercizio interessato. I dati personali contenuti nei documenti giustificativi vanno cancellati, se possibile, quando tali dati non sono necessari ai fini del controllo o della revisione contabile. In ogni caso, per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.»;
3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Relazione annuale 1. L'ordinatore rende conto annualmente al consiglio di amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività consolidata contenente:
a) informazioni riguardanti:
...

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