Règlement délégué (UE) 2019/828 de la Commission du 14 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne les exigences relatives à la teneur en vitamine D et en acide érucique dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Published date | 23 May 2019 |
Subject Matter | alimentari,denrées alimentaires |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 137, 23 maggio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 137, 23 mai 2019 |
23.5.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 137/12 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/828 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla vitamina D per le formule per lattanti e all'acido erucico per le formule per lattanti e le formule di proseguimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, norme in materia di composizione e di etichettatura per le formule per lattanti e le formule di proseguimento. |
(2) | Il regolamento delegato (UE) 2016/127 prevede espressamente che gli alimenti per lattanti contengano un tenore di vitamina D dell'ordine di 2-3 μg/100 kcal. |
(3) | Sono stati espressi timori riguardo alla possibilità che un consumo elevato di formule contenenti 3 μg/100 kcal di vitamina D, combinato con l'assunzione aggiuntiva di vitamina D mediante integratori, possa condurre a un consumo, da parte di alcuni lattanti, di quantità di vitamina D che potrebbero comportare rischi legati alla sicurezza. Al fine di garantire il massimo livello di protezione dei lattanti, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di valutare la sicurezza del consumo da parte dei lattanti di formule contenenti 3 μg/100 kcal di vitamina D. |
(4) | Nel parere scientifico del 28 giugno 2018 sull'aggiornamento del livello di assunzione massimo tollerabile di vitamina D per i lattanti (3), l'Autorità ha concluso che l'utilizzo di formule per lattanti contenenti 3 μg/100 kcal di vitamina D può far sì che alcuni lattanti di età inferiore a 4 mesi consumino quantità di vitamina D superiori al livello di assunzione massimo tollerabile unicamente mediante le formule. |
(5) | Nel parere è stato inoltre concluso che l'utilizzo di un tenore massimo di vitamina D di 2,5 μg/100 kcal nelle formule per lattanti non conduce a |
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