Règlement délégué (UE) 2019/396 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date13 March 2019
Subject MatterLibertà di stabilimento,libera circolazione dei capitali,Liberté d'établissement,libre circulation des capitaux
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 71, 13 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 71, 13 mars 2019
L_2019071IT.01001101.xml
13.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 71/11

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/396 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
(2) L'obbligo di compensazione stabilito dal regolamento (UE) n. 648/2012 non tiene conto dell'eventualità che uno Stato membro receda dall'Unione. I problemi cui devono far fronte le parti di un contratto derivato OTC le cui controparti sono stabilite nel Regno Unito sono una conseguenza diretta di un evento che è al di fuori del loro controllo e potrebbero porre tali controparti in una posizione di svantaggio rispetto ad altre controparti dell'Unione.
(3) Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 delle Commissioni (2), (UE) 2016/592 (3) e (UE) 2016/1178 (4) precisano le date di decorrenza dell'obbligo di compensazione per i contratti relativi a talune categorie di derivati OTC. Tali regolamenti prevedono inoltre date diverse a seconda della categoria cui appartiene la controparte di tali contratti.
(4) Le controparti non possono prevedere quale potrebbe essere lo status di una controparte stabilita nel Regno Unito o in quale misura tale controparte sarebbe in grado di continuare a fornire determinati servizi alle controparti stabilite nell'Unione. Per far fronte a tale situazione, le controparti potrebbero decidere di novare il contratto sostituendo la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.
(5) Se, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, le parti decidono di sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una nuova controparte stabilita nell'Unione, la novazione dei contratti farà scattare l'obbligo di compensazione se tale novazione ha luogo alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tale tipo di contratto o successivamente a tale data. Di conseguenza, le parti dovranno compensare tale contratto presso una CCP autorizzata o riconosciuta.
(6) I contratti compensati a livello centrale sono soggetti a un altro regime di garanzia rispetto ai contratti non compensati a livello centrale. L'attivazione dell'obbligo di compensazione può quindi costringere determinate controparti a cessare le operazioni, lasciando alcuni rischi non coperti.
(7) Per garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione, è opportuno che le controparti possano sostituire le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza far scattare l'obbligo di compensazione. Al fine di concedere un periodo di tempo sufficiente per sostituire tali controparti, la data a partire dalla quale decorre l'obbligo di compensazione per la novazione di tali contratti dovrebbe essere successiva di 12 mesi alla data di applicazione del presente regolamento.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.
(9) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
(10) È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ma non ha effettuato una consultazione
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