Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2375 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in North-Western waters

Published date23 December 2016
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 352, 23 December 2016
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23.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/39

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2375 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
(2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
(3) Con il regolamento delegato (UE) 2015/2438 (2), la Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018, facendo seguito a una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2015.
(4) Il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 3 giugno 2016 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque nordoccidentali. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati rivisti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere incluse nel presente regolamento.
(5) Per quanto riguarda le acque nordoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura. La raccomandazione comune ha identificato le flotte che sarebbero soggette all'obbligo di sbarco nella pesca multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, nella pesca dello scampo, nella pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e nella pesca del nasello e del merluzzo giallo.
(6) Il regolamento delegato (UE) 2015/2438 ha istituito disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018.
(7) In conformità della nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2016, il piano in materia di rigetti in vigore dal 2017 dovrebbe applicarsi ad altre specie che definiscono la pesca altamente multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, la pesca dello scampo, la pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e la pesca del nasello e del merluzzo giallo. In alcune attività di pesca esso dovrebbe coprire anche le specie oggetto di catture accessorie.
(8) In considerazione degli alti tassi di sopravvivenza documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con nasse e trappole nella divisione CIEM VI e nella sottozona VII, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno che essa continui a essere inclusa nel presente regolamento.
(9) La raccomandazione comune ha proposto di applicare, nelle operazioni di pesca che rispondono a determinate condizioni specifiche, un'esenzione dall'obbligo di sbarco per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti di 80-99 mm nella divisione CIEM VIId entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate. Le prove scientifiche dimostrano tassi di sopravvivenza elevati, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha fatto notare che il tasso di sopravvivenza dipende da una serie di fattori e ha raccomandato cautela nell'estendere i risultati della prova sperimentale ad altre attività di pesca, sottolineando la necessità di effettuare ulteriori prove sperimentali a sostegno di tale richiesta. Pertanto questa esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento per il 2017 a condizione che la flotta che vi fa ricorso operi in condizioni comparabili a quelle della prova sperimentale e che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove. I risultati di tali prove supplementari dovrebbero essere valutati dallo CSTEP nel 2017.
(10) La raccomandazione comune prevede sette esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso in generale che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di trattamento delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno includere tali esenzioni de minimis nel presente regolamento in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(11) L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel periodo 2017-2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è ben definita e che dovrebbe pertanto essere inclusa nel presente regolamento.
(12) L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm e con reti da traino pelagiche, e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
(13) L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb — VIIj con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
(14) L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nella sottozona CIEM VII (escluse le divisioni VIIa, VIId e VIIe) con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
(15) Nel caso delle tre esenzioni de minimis per il merlano, in applicazione del regolamento (UE) 2015/2438 gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione. Lo CSTEP ha osservato che le informazioni supplementari trasmesse consentono di rispondere ad alcune delle questioni sollevate, anche se mancano ancora alcuni elementi. Lo CSTEP ha sottolineato la necessità di un approccio più coerente per questo stock. Sulla base delle prove scientifiche esaminate dallo CSTEP e considerato che gli ulteriori elementi di prova forniti a sostegno dell'esenzione consentono di disporre di informazioni più complete, l'esenzione può essere mantenuta e dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
(16) L'esenzione de minimis per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
(17) L'esenzione de minimis per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di
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