Regolamento delegato (UE) n . 499/2014 della Commissione dell' 11 marzo 2014 che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

Published date16 May 2014
Subject MatterFruit and vegetables,Processed fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 145, 16 May 2014
TESTO consolidato: 32014R0499 — IT — 16.05.2014

2014R0499 — IT — 16.05.2014 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 499/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 145 dell'16.5.2014, pag. 5)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 162, 27.6.2015, pag. 103 (n. 499/2014)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 499/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 37, lettera c), punto iv) e lettera d), punto xiii), l'articolo 173, paragrafo 1, lettere b), c) e f), l'articolo 181, paragrafo 2 e l'articolo 231, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 2 ), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6,

considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ( 3 ) è stato adottato in base al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 4 ), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende alcune nuove disposizioni nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. ►C1 Tali disposizioni devono essere completate per quanto riguarda il contributo finanziario dei soci delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo («organizzazione di produttori»), la commercializzazione dell'intera produzione attraverso l'organizzazione di produttori, l'esternalizzazione delle attività, le modalità di controllo democratico, la fissazione di massimali per le spese di gestione e prevenzione delle crisi, le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti come misura di prevenzione e gestione delle crisi, alcuni elementi della procedura in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento e l'applicazione del regime del prezzo di entrata, nonché le condizioni per la costituzione della cauzione.
(3) A norma dell'articolo 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri soci di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione. Al fine di consentire una certa flessibilità nel settore degli ortofrutticoli, è opportuno consentire ai produttori, a determinate condizioni, di commercializzare la loro produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori.
(4) A norma dell'articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 l'attività principale di un'organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta. È necessario chiarire in che modo si svolge tale attività, in particolare in caso di esternalizzazione. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare i necessari controlli, l'organizzazione di produttori deve tenere registri che permettano allo Stato membro di verificare che l'organizzazione stessa adempie ai propri compiti.
(5) A norma dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le organizzazioni di produttori devono rimanere responsabili delle attività esternalizzate. È opportuno precisare in modo più dettagliato i mezzi per garantire che tali attività restino sotto il controllo dell'organizzazione di produttori che ha proceduto ad esternalizzarle.
(6) A norma dell'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci di un'organizzazione di produttori. ►C1 È necessario che le organizzazioni di produttori forniscano agli Stati membri la prova del controllo democratico che esercitano nei confronti dei soci produttori. A tal fine, la percentuale massima dei diritti di voto e di quote che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori dovrebbe essere limitata.
(7) A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri soci i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione stessa. Al fine di garantire che i soci dell'organizzazione di produttori versino i contributi finanziari necessari alla costituzione e al finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del suddetto regolamento, è necessario prevedere l'inclusione di tale obbligo nello statuto dell'organizzazione di produttori.
(8) Al fine di evitare situazioni in cui le misure di prevenzione e gestione delle crisi diano luogo a squilibri di finanziamento nell'ambito di un'associazione di organizzazioni di produttori, i massimali di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori dovrebbero essere calcolati a livello di ciascuna organizzazione di produttori associata. Occorre inoltre stabilire le condizioni per il reimpianto di frutteti come misura di prevenzione e gestione delle crisi. Per evitare squilibri nel finanziamento dei programmi operativi, occorre fissare la percentuale massima delle spese che possono essere assegnate al reimpianto di frutteti.
(9) L'articolo 114 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisce le sanzioni da applicare in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento. A norma dell'articolo 154, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri svolgono controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori rispettino i criteri di riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di inosservanza o irregolarità e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento. Un sistema che distingua tra inosservanza sostanziale o lieve dei criteri di riconoscimento sarebbe più efficiente ed eviterebbe interpretazioni divergenti tra Stati membri. È pertanto opportuno istituire una procedura semplificata e un'applicazione graduale delle sanzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per evitare che le organizzazioni di produttori che cessano di soddisfare i criteri di riconoscimento fruiscano indebitamente dei finanziamenti dell'Unione.
(10) L'articolo 181 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede l'applicazione del codice doganale per lo sdoganamento delle merci soggette al regime del prezzo di entrata. Poiché le merci in questione sono deperibili e il loro valore al momento dello sdoganamento non è sempre stabilito, è necessario consentire alla Commissione di adottare norme volte ad accertare la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita a fronte di un valore forfettario di importazione, in modo da accelerare le procedure di sdoganamento. Inoltre, l'esperienza acquisita nell'applicazione del regime del prezzo di entrata ha dimostrato l'opportunità di chiedere il deposito di una cauzione quando il valore in dogana, determinato secondo il valore di transazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 5 ), è superiore di oltre l'8 % al valore forfettario all'importazione calcolato dalla Commissione.
(11) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
(12) Per garantire il passaggio ordinato dei programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 alla nuova regolamentazione nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013, si
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