Règlement délégué (UE) 2019/1124 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union au regard du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil

Published date02 July 2019
Subject Matterenvironnement
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 177, 2 juillet 2019
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2.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 177/66

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1124 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (2) stabilisce le regole di funzionamento del registro dell'Unione istituito a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(2) Tutte le operazioni necessarie in relazione al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020 dovrebbero essere concluse nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (4). Visto che la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le regole applicabili per il periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020, anche per quanto riguarda l'utilizzo dei crediti internazionali generati ai sensi del protocollo di Kyoto, tale regolamento continuerà ad applicarsi alle operazioni in questione fino al 1o luglio 2023, che corrisponde alla fine del periodo supplementare concesso per l'adempimento degli impegni assunti nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Per chiarire le norme applicabili a tutte le operazioni relative al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020 in conformità della decisione n. 406/2009/CE da un lato, e le norme applicabili a tutte le operazioni relative al periodo di adempimento che va dal 2021 al 2030 in conformità del regolamento (UE) 2018/842, dall'altro, l'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 che continuano ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sarà limitato alle operazioni relative al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020.
(3) Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce per gli Stati membri obblighi relativi ai loro contributi minimi, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, al fine di conseguire entro il 2030 l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas serra del 30 % rispetto ai livelli del 2005.
(4) L'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842 prevede l'accurata contabilizzazione nel registro dell'Unione delle operazioni effettuate a norma del regolamento stesso.
(5) Le unità di assegnazione annuale di emissioni dovrebbero essere rilasciate sui conti di adempimento degli Stati membri per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2018/842 («conti di adempimento ESR») istituiti nel registro dell'Unione a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, in quantità stabilite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842. Le unità di assegnazione annuale di emissioni dovrebbero essere detenute solo nei conti di adempimento ESR del registro dell'Unione.
(6) Il registro dell'Unione dovrebbe consentire l'attuazione del ciclo di adempimento di cui al regolamento (UE) 2018/842 definendo le procedure da seguire per l'inserimento nei conti di adempimento ESR dei dati annui sulle emissioni riesaminate di gas serra, per la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento ESR di ciascuno Stato membro per ciascun anno di un determinato periodo di adempimento e per l'applicazione, ove necessario, del fattore di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842.
(7) Il registro dell'Unione dovrebbe anche garantire un'accurata contabilizzazione delle operazioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 11 del regolamento (UE) 2018/842.
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è così modificato:

(1) nei visti è aggiunto il testo seguente: «visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (*1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, (*1) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.»;"
(2) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «Il presente regolamento si applica altresì alle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA).»;
(3) l'articolo 3 è così modificato:
a) il punto (12) è sostituito dal seguente: «(12) “operazione”: la procedura nel registro dell'Unione che comporta il trasferimento, da un conto a un altro, di una quota o di un'unità di assegnazione annuale di emissioni;»
b) sono aggiunti i seguenti punti 23 e 24: «(23) “periodo di adempimento ESR”: il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 durante il quale gli Stati membri devono limitare le loro emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842; (24) “unità di assegnazione annuale di emissioni”: una sottoparte dell'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;»;
(4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri si avvalgono del registro dell'Unione per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842. Il registro dell'Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.»;
(5) all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni in conformità della direttiva 2003/87/CE e del regolamento (UE) 2018/842.»;
(6) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12 Apertura dei conti amministrati dall'amministratore centrale
1. L'amministratore centrale apre tutti i conti di gestione ETS nel registro dell'Unione, il conto totale unionale AEA ESR, il conto delle soppressioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 (“conto delle soppressioni ESR”), il conto totale unionale AEA allegato II, il conto unionale della riserva di sicurezza ESR e un conto di adempimento ESR per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo di adempimento.
2. L'amministratore nazionale designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESR.»;
(7) è inserito l'articolo 27 bis seguente:
«Articolo 27 bis Chiusura del conto di adempimento ESR L'amministratore centrale chiude il conto di adempimento ESR non prima che sia intercorso un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il conto, a norma dell'articolo 59 septies, previa notifica al titolare del conto. Alla chiusura del conto di adempimento ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca le AEA restanti nel conto al conto delle soppressioni ESR.»;
(8) è inserito il seguente titolo II bis: «TITOLO II bis DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI A NORMA DEI REGOLAMENTI (UE) 2018/842 E (UE) 2018/841 CAPO 1 Operazioni a norma del regolamento (UE) 2018/842
Articolo 59 bis Creazione di AEA
1. All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea:
a) nel conto totale unionale AEA ESR un quantitativo di AEA pari alla somma delle assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;
b) nel conto totale unionale AEA allegato II un quantitativo di AEA pari alla somma di tutte le assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri ammissibili per tutti gli anni del periodo di adempimento come stabilito nelle decisioni adottate in applicazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842, sulla base delle percentuali notificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento.
2. L'amministratore centrale provvede affinché, all'atto della creazione, il registro dell'Unione assegni a ciascuna AEA un codice...

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