Commission Delegated Regulation (EU) 2018/46 of 20 October 2017 establishing a discard plan for certain demersal and deep sea fisheries in North-Western waters for the year 2018

Published date12 January 2018
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 7, 12 January 2018
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12.1.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7/13

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/46 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2017

che istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6 e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
(2) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
(3) Il regolamento delegato (UE) 2016/2375 (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018 a seguito di una raccomandazione comune presentata nel 2016 da Belgio, Irlanda, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito.
(4) Il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per talune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali per il 2018. Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti ed esaminato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (3). Le misure suggerite nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento.
(5) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica nelle acque nordoccidentali al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura. La raccomandazione comune specifica le flotte che sono tenute a rispettare l'obbligo di sbarco nella pesca multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, nella pesca dello scampo, nella pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e nella pesca del nasello, dei lepidorombi e del merluzzo giallo.
(6) In conformità alla nuova raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti per il 2018 dovrebbe applicarsi, in aggiunta alle attività di pesca specificate nel regolamento delegato (UE) 2016/2375 (ovvero la pesca altamente multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, la pesca dello scampo, la pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e la pesca del nasello, dei lepidorombi e del merluzzo giallo), alla pesca del merluzzo carbonaro nelle divisioni CIEM VI e Vb e VII. In alcune attività di pesca esso dovrebbe coprire anche le specie oggetto di catture accessorie.
(7) La nuova raccomandazione comune suggerisce inoltre di applicare l'obbligo di sbarco a decorrere dal 2018 nella pesca in alto mare con reti a strascico e sciabiche del pesce sciabola nero, della molva azzurra e dei granatieri nella sottozona CIEM VI e nella divisione CIEM Vb.
(8) La nuova raccomandazione comune propone, per l'anno 2018, un'esenzione basata sull'alto tasso di sopravvivenza, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per lo scampo catturato con nasse e trappole nella divisione CIEM VI e nella sottozona CIEM VII, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.
(9) La nuova raccomandazione comune propone, per l'anno 2018, un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti di 80-99 mm nella divisione CIEM VIId entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate. Lo CSTEP ha rilevato che è necessario definire le zone di riproduzione di cui al regolamento. Pertanto questa esenzione dovrebbe essere inclusa nel piano in materia di rigetti per il 2018 a condizione che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano le informazioni sull'ubicazione delle zone di riproduzione.
(10) La raccomandazione comune propone per il 2018 sette esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di gestione delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno includere tali esenzioni de minimis nel piano in materia di rigetti per il 2018 in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(11) L'esenzione de minimis proposta per il merlano, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm e con reti da traino pelagiche, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
(12) L'esenzione de minimis proposta per il merlano, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb - VIIj con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
(13) L'esenzione de minimis proposta per il merlano, nel 2018 fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nella sottozona CIEM VII (escluse le divisioni VIIa, VIId e VIIe) con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
(14) Nel caso di queste tre esenzioni de minimis proposte per il merlano, in applicazione del regolamento (UE) 2016/2375 gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione. Lo CSTEP ha osservato che le informazioni supplementari trasmesse consentono di rispondere ad alcune delle questioni sollevate, anche se mancano ancora alcuni elementi. Lo CSTEP ha sottolineato la necessità di un approccio più coerente per questo stock. Sulla base delle prove scientifiche esaminate dallo CSTEP, e considerato che gli elementi di prova forniti a sostegno dell'esenzione consentono di disporre di informazioni più complete, l'esenzione dovrebbe essere inclusa nel piano in materia di rigetti per il 2018.
(15) L'esenzione de minimis proposta per lo scampo, ovvero fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci nella sottozona CIEM VII, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è motivata. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.
(16) L'esenzione de minimis proposta per lo scampo, ovvero fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci nella sottozona CIEM VI, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività e sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è motivata. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.
(17) L'esenzione de minimis proposta per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-199 mm dotati di maggiore selettività nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione è
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