Règlement délégué (UE) 2017/2155 de la Commission du 22 septembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 149/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

Published date21 November 2017
Subject Matterlibera circolazione dei capitali,Libertà di stabilimento,libre circulation des capitaux,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 304, 21 novembre 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 304, 21 novembre 2017
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21.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304/13

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2155 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Gli accordi di compensazione indiretta non dovrebbero accrescere il rischio di controparte per le CCP, i partecipanti diretti, i clienti, i clienti indiretti o ulteriori livelli di clienti indiretti, e le attività e posizioni dei clienti indiretti dovrebbero beneficiare di un adeguato livello di protezione. È pertanto essenziale che, a prescindere dalla tipologia, tali accordi soddisfino le condizioni minime per tutelare detti soggetti. A tal fine le parti coinvolte negli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere soggette a obblighi specifici e gli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere ammessi unicamente qualora soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento.
(2) Poiché le attività e posizioni della controparte cui sono prestati i servizi di compensazione indiretta dovrebbero beneficiare di una protezione equivalente a quella di cui agli articoli 39 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012, i diversi concetti di cliente indiretto sono cruciali per il presente regolamento e dovrebbero essere ivi definiti.
(3) Tenendo conto del fatto che i partecipanti diretti dovrebbero rientrare nella definizione di partecipanti ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e per garantire ai clienti indiretti un livello di protezione equivalente a quello accordato ai clienti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta dovrebbero essere enti creditizi, imprese di investimento ovvero entità di paesi terzi equivalenti a enti creditizi o imprese di investimento.
(4) La più intensa attività d'intermediazione fra una CCP e i vari livelli di clienti indiretti impone ulteriori passaggi operativi, ulteriori conti nonché soluzioni tecnologiche e flussi di elaborazione più complessi. Ne deriva una maggior complessità degli accordi di compensazione indiretta rispetto agli accordi di compensazione per il cliente. Questo grado di ulteriore intermediazione dovrebbe pertanto essere mitigato con prescrizioni che impongono una scelta di strutture di conto per gli accordi di compensazione indiretta che sia alternativa e operativamente più semplice rispetto a quella per gli accordi di compensazione per il cliente.
(5) Gli accordi di compensazione per il cliente prevedono l'offerta di conti segregati individualmente. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta, tuttavia, oltre ai conti indiretti omnibus che consentono di compensare le posizioni di svariati clienti indiretti nello stesso conto omnibus, si dovrebbe offrire unicamente una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda, dotato di un meccanismo di trasferimento del margine richiamato (e, se concordato, di margine eccedente quello richiamato) che partendo dal cliente indiretto risalga direttamente alla CCP, senza che siano ammesse compensazioni delle posizioni dei vari clienti indiretti sullo stesso conto indiretto omnibus su base lorda. Questo meccanismo consente di distinguere, in modo analogo a ciò che accade coi conti segregati individuali, fra la garanzia e le posizioni detenute per conto di un cliente indiretto specifico, da una parte, e la garanzia e le posizioni detenute per conto del cliente o di altri clienti indiretti dall'altra.
(6) Inoltre, anche se le attività e posizioni detenute in una struttura di conto omnibus su base lorda per accordi di compensazione indiretta possono ancora essere esposte alle perdite di un altro cliente indiretto, poiché tali attività e posizioni sono combinate fra loro in un unico conto, la velocità con cui è possibile individuare tali attività e posizioni e, se del caso, liquidarle a seguito di un inadempimento contribuisce a ridurre al minimo tale eventuale perdita.
(7) Al contempo, questo meccanismo consente anche di avere una struttura di conto molto più semplice che riduce i costi e la complessità, rispetto ai conti segregati individuali, permettendo altresì di distinguere la garanzia e le posizioni dei vari clienti indiretti e garantendo, pertanto, un livello di protezione equivalente a quello offerto da un conto segregato individuale. L'obbligo di offrire conti indiretti omnibus su base lorda non dovrebbe, tuttavia, precludere la possibilità di offrire conti indiretti segregati individualmente a clienti indiretti nell'ambito di accordi di compensazione cui prendono parte una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti.
(8) Al fine di agevolare l'accesso alla compensazione centrale, razionalizzando i servizi di compensazione e semplificando le relazioni commerciali fra i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti, alcuni gruppi offrono servizi di compensazione tramite due entità che fanno capo allo stesso gruppo, che fungono da intermediari nella prestazione dei servizi. Per analoghe ragioni, il gruppo del cliente a volte utilizza un'entità per trattare direttamente con il partecipante diretto e un'altra entità per trattare direttamente con il cliente indiretto, generalmente perché questa seconda entità è stabilita nella giurisdizione del cliente indiretto. In questi casi, i servizi di compensazione sono razionalizzati fra le varie attività economiche del gruppo e anche la relazione commerciale fra partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti risulta semplificata. Purché soddisfino le condizioni specifiche di garanzia affinché non siano innalzati i rischi di controparte e sia garantito un adeguato livello di protezione alla compensazione indiretta, questi tipi di accordi dovrebbero essere consentiti.
(9) Nelle catene di compensazione indiretta che comportano la partecipazione di altri soggetti oltre a una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti, il ricorso a conti segregati individualmente potrebbe portare a un inatteso livello di difficoltà tecnica, in quanto si dovrebbe gestire l'eventuale inadempimento di una o più delle controparti della catena in presenza di una molteplicità di conti segregati individualmente. L'offerta di conti segregati individualmente in un contesto di catene ancora più estese potrebbe essere fuorviante per le controparti che ricercano il livello di protezione normalmente associato ai conti segregati individualmente, dato che potrebbe non essere possibile conseguire un tale livello di protezione in alcune di queste catene più estese. Onde evitare il rischio derivante da questo falso presupposto, con queste catene di compensazione indiretta più estese dovrebbero essere ammessi solo i conti segregati omnibus, purché le controparti che effettuano la compensazione tramite tali accordi siano informate esaustivamente del livello di segregazione e dei rischi associati a quel tipo di conto.
(10) Per garantire che l'importo del margine richiamato nell'ambito di una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda sia analogo a quello che sarebbe stato richiamato utilizzando un conto di compensazione indiretta segregato individualmente, la CCP dovrebbe essere informata sulle posizioni detenute per conto del cliente indiretto, al fine di calcolare in base al cliente indiretto l'ammontare della richiesta di margine al cliente indiretto.
(11) Per garantire l'equivalenza con la compensazione per il cliente, il partecipante diretto dovrebbe attuare procedure volte ad agevolare il trasferimento delle posizioni del cliente indiretto a un cliente alternativo, a seguito dell'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta. Per la stessa ragione, un partecipante diretto dovrebbe anche attuare delle procedure volte a liquidare le posizioni e le attività dei clienti indiretti e a restituire i proventi della liquidazione a tali clienti indiretti, se noti. Laddove, per qualsivoglia ragione, non sia possibile restituire i proventi della liquidazione direttamente ai clienti indiretti interessati, i proventi della liquidazione dovrebbero essere restituiti al cliente inadempiente per il conto dei suoi clienti indiretti.
(12) Dovrebbero essere attuate procedure affinché, in caso di inadempimento di un cliente, possano essere divulgate le informazioni sull'identità dei clienti indiretti e il partecipante diretto sia in grado di distinguere le attività e posizioni appartenenti a ciascun cliente indiretto.
(13) Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta dovrebbe offrire al cliente indiretto una scelta di strutture di conto. Tuttavia, è possibile che il cliente indiretto non abbia comunicato al cliente tale scelta entro un ragionevole lasso di tempo. In tal caso, quel cliente dovrebbe poter fornire al cliente indiretto servizi di compensazione indiretta tramite una qualsiasi struttura di conto, purché il cliente comunichi al cliente indiretto la struttura di conto utilizzata, i
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