Commission Delegated Regulation (EU) No 524/2014 of 12 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information that competent authorities of home and host Member States supply to one another Text with EEA relevance

Published date20 May 2014
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 148, 20 May 2014
L_2014148IT.01000601.xml
20.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148/6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 524/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine lo scambio di informazioni dovrebbe essere bidirezionale nei limiti delle rispettive competenze di vigilanza delle autorità. È pertanto necessario che le norme specifichino le informazioni concernenti gli enti e, ove opportuno, il funzionamento delle loro succursali che le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero fornire alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, nonché le informazioni concernenti la succursale che le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero fornire alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
(2) Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante va visto nel contesto più ampio della vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri; ove opportuno, le informazioni potrebbero essere fornite a livello consolidato. In particolare, se l'impresa madre capogruppo dell'ente è nello Stato membro in cui l'ente ha la sede centrale, e l'autorità competente interessata è anche l'autorità di vigilanza su base consolidata, dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a livello consolidato piuttosto che a livello dell'ente operante attraverso succursale. Tuttavia, in tal caso l'autorità competente dovrebbe comunicare alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti che le informazioni sono fornite a livello consolidato.
(3) Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine non è limitato alle tipologie di informazioni specificate all'articolo 50 della direttiva 2013/36/UE e pertanto alle tipologie di informazioni di cui al presente regolamento. In particolare, gli articoli 35, 36, 39, 43 e 52 della direttiva 2013/36/UE prevedono disposizioni separate per lo scambio di informazioni concernenti la verifica in loco delle succursali, le notifiche dell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, e le misure, comprese quelle di natura cautelare, adottate dalle autorità competenti in relazione alle succursali e alle loro imprese madri. Il presente regolamento non dovrebbe quindi specificare requisiti in materia di scambio di informazioni su dette materie.
(4) È necessario adottare disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni che devono essere scambiate tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine al fine di armonizzare le pratiche di regolamentazione e di vigilanza in tutta l'Unione. Queste informazioni dovrebbero coprire tutti gli elementi specificati all'articolo 50 della direttiva 2013/36/UE, ossia la gestione e la proprietà, comprese le linee di business di cui all'articolo 317 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la liquidità e le risultanze relative alla vigilanza sulla liquidità, la solvibilità, la garanzia dei depositi, le grandi esposizioni, il rischio sistemico, le procedure amministrative e contabili e i meccanismi di controllo interno. Per facilitare il controllo degli enti, le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine dovrebbero tenersi reciprocamente informate in merito alle situazioni di violazione della normativa nazionale o dell'Unione, nonché sulle misure e le sanzioni di vigilanza imposte agli enti. Inoltre, le informazioni sulla leva finanziaria e sulla preparazione alle situazioni di emergenza dovrebbero essere incluse nello scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante, in modo che queste ultime siano in grado di controllare efficacemente gli enti.
(5) Quando una tensione di liquidità colpisce, o si presume colpirà, l'ente, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti hanno bisogno di avere un quadro chiaro della situazione per poter adottare misure cautelative nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/36/UE. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere norme chiare per definire le tipologie di informazioni oggetto di scambio tra autorità in caso di tensioni di liquidità. È inoltre necessario precisare le informazioni da scambiare in situazioni di emergenza, quali quelle definite all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, in modo che le autorità si preparino con sufficiente anticipo.
(6) Date le differenze di dimensioni, di complessità e di importanza delle succursali operanti negli Stati membri ospitanti, è importante applicare il principio di proporzionalità nello scambio di informazioni. A tal fine, se le autorità competenti dello Stato membro ospitante sono responsabili di succursali indicate come significative ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbe essere scambiata una gamma più ampia di informazioni.
(7) Per assicurare che lo scambio delle informazioni pertinenti avvenga entro termini ragionevoli, evitando al tempo stesso situazioni in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine siano obbligate a trasmettere tutte le informazioni sull'ente, indipendentemente dalla sua natura e importanza, a tutte le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, in casi specifici le informazioni pertinenti su una particolare succursale dovrebbero essere trasmesse esclusivamente alle autorità competenti incaricate della vigilanza della succursale. A fini analoghi, in un certo numero di settori specifici, tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero essere scambiate solo informazioni che mettono in luce situazioni di violazione, ossia non dovrebbe esserci scambio di informazioni quando l'ente rispetta la normativa nazionale e dell'Unione.
(8) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare anche lo scambio di informazioni riguardanti l'esercizio delle attività nello Stato membro ospitante mediante prestazione di servizi transfrontalieri. Data la natura dei servizi transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti si trovano a dover far fronte ad una carenza di informazioni riguardanti le operazioni effettuate nella loro giurisdizione, e pertanto è essenziale precisare dettagliatamente le informazioni da scambiare ai fini della salvaguardia della stabilità finanziaria e del controllo delle condizioni di autorizzazione, in particolare per controllare che l'ente presti i propri servizi conformemente alle notifiche effettuate. Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.
(9) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine si forniscono reciprocamente ai sensi dell'articolo 50 della direttiva 2013/36/UE.

2. Esso fissa le norme in materia di informazioni da scambiare concernenti gli enti che operano, attraverso succursale o esercitando la libera prestazione di servizi, in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è ubicata la loro sede centrale.

Articolo 2

Informazioni su base consolidata

Se l'impresa madre capogruppo dell'ente è stabilita nello stesso Stato membro in cui l'ente ha la sede centrale e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente è anche l'autorità di vigilanza su base consolidata, ove opportuno, ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, detta autorità competente fornisce le informazioni concernenti l'ente a livello consolidato e informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti che le informazioni sono fornite a tale livello.

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI ENTI OPERANTI ATTRAVERSO SUCCURSALE

Articolo 3

Informazioni concernenti la gestione e la proprietà

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni sulla struttura organizzativa dell'ente, ivi comprese le linee di attività e i rapporti con le altre entità del gruppo.

2. Oltre alle...

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