Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1 of 30 September 2014 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the periodic reporting on fees charged by credit rating agencies for the purpose of ongoing supervision by the European Securities and Markets Authority Text with EEA relevance

Published date06 January 2015
Subject MatterFreedom of establishment,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 2, 6 January 2015
L_2015002IT.01000101.xml
6.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2014

che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle notifiche periodiche delle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 4 bis, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 11, paragrafo 3, e l’allegato I, sezione E, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impongono alle agenzie di rating del credito di comunicare annualmente all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) l’elenco delle provvigioni applicate a ciascun cliente per ogni rating del credito ed eventuali servizi ausiliari, nonché la politica tariffaria, compresa la struttura delle provvigioni e i criteri di fissazione dei prezzi in relazione ai rating del credito per le diverse classi di attività valutate. È essenziale prevedere i dettagli tecnici relativi al contenuto che le agenzie di rating del credito devono comunicare e al formato che devono utilizzare per rispettare gli obblighi e per consentire all’AESFEM di esercitare i suoi poteri di vigilanza continuativa.
(2) Per ridurre i conflitti di interesse e promuovere la concorrenza leale nel mercato dei rating del credito, l’AESFEM dovrebbe assicurare che le politiche e le procedure tariffarie e le provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai clienti non siano discriminatorie. Le provvigioni di entità diversa applicate per il medesimo tipo di servizio dovrebbero essere dettate unicamente da differenze in termini di costi effettivi per la fornitura del servizio a clienti diversi. Inoltre, le provvigioni applicate ad un determinato emittente per i servizi di rating del credito non dovrebbero dipendere dai risultati o dall’esito del lavoro svolto.
(3) Le informazioni sulle provvigioni che le agenzie di rating del credito registrate sono tenute a trasmettere dovrebbero consentire all’AESFEM di individuare i rating del credito che richiedano un controllo più approfondito ed eventualmente un ulteriore seguito da parte delle autorità di vigilanza. Provvigioni simili dovrebbero essere applicate per i rating del credito e per i servizi ausiliari aventi caratteristiche analoghe, in quanto provvigioni di entità diversa dovrebbero essere dettate unicamente da differenze in termini di costo. Le informazioni raccolte dovrebbero consentire all’AESFEM di individuare, per ogni agenzia di rating del credito registrata, i servizi equiparabili e le rispettive provvigioni e quindi di rilevare eventuali deviazioni significative delle provvigioni applicate. L’AESFEM può successivamente procedere a indagini per accertare che le predette provvigioni siano fissate secondo politiche e procedure tariffarie legittime e che le differenze di entità basate su differenze di costo siano in linea con i principi della concorrenza leale, non siano dovute a conflitti di interesse e non dipendano dai risultati o dall’esito del lavoro svolto.
(4) Le politiche e le procedure tariffarie dovrebbero essere comunicate per ogni tipo di rating. A fini della comunicazione e per distinguere chiaramente ciascuna politica e procedura tariffaria e i rispettivi aggiornamenti, ogni versione delle politiche tariffarie, assieme agli schemi tariffari, ai programmi tariffari e alle procedure rispettivi, dovrebbe avere un numero identificativo. Per tutti gli altri fini, le politiche tariffarie dovrebbero includere le strutture tariffarie o gli schemi tariffari, nonché i criteri di fissazione dei prezzi che possono essere applicati dalla persona o dalle persone che negoziano le provvigioni da applicare per ogni rating del credito. Le politiche tariffarie dovrebbero includere anche i programmi basati sulla frequenza o altri tipi di programmi tariffari di cui l’entità o il sottoscrittore oggetto di valutazione può beneficiare in termini di provvigioni di entità diversa per singolo rating o per insieme di rating. Le agenzie di rating del credito dovrebbero registrare tutti i casi in cui le politiche tariffarie, gli schemi tariffari, i programmi tariffari e le procedure non sono stati applicati e tutti i casi di scostamento dalla politica tariffaria per singoli rating, indicando chiaramente i rating del credito in questione.
(5) Le agenzie di rating del credito appartenenti ad un gruppo dovrebbero poter comunicare i dati di rating separatamente all’AESFEM o incaricare una delle altre agenzie di rating del credito del gruppo di trasmettere i dati per conto di tutti i membri del gruppo soggetti agli obblighi di comunicazione.
(6) Ai fini del presente regolamento, la «strutturazione di un’emissione di debito» e l’«emissione di debito» devono intendersi come comprensive di strumenti finanziari o altre attività derivanti da un’operazione o da uno schema di cartolarizzazione di cui all’articolo 4, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(7) Per consentire alle agenzie di rating del credito registrate di mettere in atto sistemi e procedure adeguati sulla base delle specifiche tecniche emanate dall’AESFEM e per assicurare una comunicazione corretta e completa dei dati sulle provvigioni, le agenzie di rating del credito registrate dovrebbero comunicare per la prima volta i dati su singole provvigioni nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. La prima comunicazione dovrebbe riguardare i dati sulle provvigioni relativi al periodo a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento. Tale obbligo non dovrebbe essere interpretato come un esonero delle agenzie di rating del credito registrate dall’obbligo di comunicazione periodica delle informazioni sulle provvigioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 durante il periodo transitorio.
(8) Le politiche e le procedure tariffarie dovrebbero essere fornite su base continuativa, in modo che le modifiche sostanziali siano comunicate senza indebito ritardo dopo l’adozione e al più tardi 30 giorni dopo l’attuazione. Le informazioni da comunicare dovrebbero essere fornite in un formato standard per consentire all’AESFEM di riceverle ed elaborarle automaticamente nei sistemi interni. Tenuto conto delle difficoltà tecniche e dei progressi tecnici nel tempo, è probabile che alcune istruzioni tecniche riguardanti la trasmissione o il formato dei file che le agenzie di rating registrate devono presentare debbano essere aggiornate e rese note dall’AESFEM mediante comunicazioni o orientamenti specifici.
(9) Quando un’agenzia di rating del credito non rispetta gli obblighi di comunicazione, l’AESFEM dovrebbe poter chiedere le informazioni mediante decisione emanata a norma dell’articolo 23 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009, o adottare altre misure di indagine.
(10) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’AESFEM alla Commissione a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(11) L’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principi generali

1. Le agenzie di rating del credito registrate trasmettono all’AESFEM quanto segue:

a) le politiche e le procedure tariffarie, ai sensi dell’articolo 2;
b) i dati relativi alle provvigioni applicate per le attività di rating del credito fornite secondo il modello «paga l’emittente» (issuer-pays), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1;
c) i dati relativi alle provvigioni applicate per le attività di rating del credito fornite secondo il modello «paga l’investitore» (investor-pays) o «paga il sottoscrittore» (subscriber-pays), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

2. Le agenzie di rating del credito registrate assicurano l’accuratezza e la completezza delle informazioni e dei dati comunicati all’AESFEM.

3. Per i gruppi di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di effettuare per loro conto le comunicazioni previste dal presente regolamento. Le agenzie di rating del credito per conto delle quali viene effettuata la comunicazione sono indicate nei dati comunicati all’AESFEM.

Articolo 2

Politiche e procedure tariffarie

1. Le agenzie di rating del credito registrate forniscono all’AESFEM le politiche tariffarie, la struttura tariffaria o gli schemi tariffari e i criteri di fissazione dei prezzi in relazione alle entità valutate o agli strumenti finanziari sui quali emettono il rating del credito e, se del caso, le politiche tariffarie riguardanti i servizi ausiliari.

2. Le agenzie di rating del credito registrate assicurano che per ogni tipo di rating del credito offerto le politiche tariffarie contengano o siano corredate dei seguenti elementi:

a) i nomi delle persone responsabili dell’approvazione e dell’aggiornamento delle politiche tariffarie, degli schemi
...

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